Schema Associazione in Partecipazione con apporto di solo lavoro – Abrogato dal D.lgs 81/2015 | ADLABOR

Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (Decreto Legislativo 276/03 Art. 86 comma 2)

Definizione

(Art.2549 c.c.)

Con il contratto di associazione in partecipazione, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piè affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Pluralità di partecipazioni

(Art.2550 c.c.)

Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
Diritti ed obbligazioni dei terzi (Art.2551 c.c.) I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante
Diritti dell’associante

(Art.2552 c.c.)

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante
Diritti dell’associato

(Art.2552 c.c.)

1.Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

2.diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piè di un anno.

Utili e perdite

(Art.2553 c.c.)

Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.
Conseguenze in caso di fenomeni elusivi

(Art.86 2.c. D. lgs. 276/03)

In caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un’affettiva partecipazione ed adeguate erogazioni, al lavoratore spettano i trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti per il contratto di lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività.

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