Assunzioni – Incentivi | ADLABOR

Al fine di favorire l’occupazione dei soggetti più deboli la legislazione italiana ha introdotto diversi incentivi di natura economica, contributiva e fiscale, concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali o per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati, ecc.).

 

ASSUNZIONI – INCENTIVI

 

Giovani – Incentivo occupazione

(D.lgs. n. 150/2015; Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MLPS del 2 dicembre 2016, prot. 39/394; Circolare INPS n. 40 del 1 marzo 2017)

 

Datori di lavoro interessati:

Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

 

Lavoratori interessati:

A) Giovani tra i 16 e 29 anni che si registrano al Programma Garanzia Giovani (NEET):

·        se minorenni devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

 

B) Per i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, occorre il rispetto di una delle seguenti condizioni:

·       che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

·       non siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale;

·       non abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

·       che siano occupati in settori o in professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera il 25%.

 

Importo e durata dell’incentivo:

·       In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante l’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.060, da fruire nell’arco di 12 mensilità a partire dalla data di assunzione (euro 8.060 / 12 = 671,66 soglia massima mensile – 22,08 soglia massima giornaliera).

·       In caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, o contratto di apprendistato professionalizzante per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a 6 mesi, l’agevolazione consiste nello sgravio del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massino di euro 4.030 annui (euro 4.030 / 12 = 335,83 soglia massima mensile – 11,04 soglia massima giornaliera).

·       Se il lavoratore è assunto part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

A) L’incentivo viene riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con:

·       contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione;

·       contratto di apprendistato professionalizzante (anche stagionale se previsto dal CCNL) con durata pari o superiore a 12 mesi;

·       contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata iniziale sia pari o superiore a sei mesi;

·       per l’assunzione come socio lavoratore di Coop effettuata nella forma del lavoro subordinato.

 

B) Per lo stesso lavoratore il beneficio è fruibile:

·       per un solo rapporto di lavoro;

·       sullo stesso lavoratore non è possibile concedere nuove autorizzazioni per nuove assunzioni da effettuare presso lo stesso o altro datore di lavoro;

·       solo nei casi di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è possibile richiedere una nuova autorizzazione per lo stesso lavoratore sempre nel rispetto della misura massima dell’incentivo previsto pari a 4.030,00 euro;

·       in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato non si ha diritto ad un ulteriore incentivo.

 

C) L’incentivo è subordinato:

·       alla regolarità contributiva;

·       al rispetto dei principi generali in materia di agevolazione (art. 31 D.lgs. 150/2015);

·       al rispetto della regola comunitaria del “de minimis” (soglia massima di 200.000 euro per gli aiuti de minimis, di cui un’unica impresa può beneficiare da un singolo Stato membro), il cui sforamento è consentito esclusivamente qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

 

D) Rientrano nell’ambito del beneficio i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi INAIL e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale o che apportino elementi di solidarietà.

 

E) L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura contributiva o economica.

 

F) L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

 

Esclusioni:

Il beneficio non spetta in caso di assunzione con:

·       contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, per il Diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

·       contratto di apprendistato per l’Alta formazione e la Ricerca;

·       contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

 

Ambito territoriale

Tutto il territorio nazionale, con l’eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, che non partecipa al programma Garanzia Giovani.

 

Giovani – Sistema duale (Alternanza scuola lavoro)

(Art. 1, co. 308 e 309, L. 11 dicembre 2016, n. 232)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datori di lavoro interessati:

Tutti i datori di lavoro privati.

 

Lavoratori interessati:

Studenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

Importo e durata dell’incentivo:

L’agevolazione consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di euro 3.250 su base annua.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

·       L’incentivo viene riconosciuto sotto forma di esonero contributivo e spetta per le assunzioni fatte a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato anche in apprendistato.

·       Lo sgravio è subordinato alla presentazione di una domanda le cui modalità vengono comunicate dall’INPS.

 

Esclusioni:

Il beneficio non spetta in caso di lavoro domestico e agricolo (operai).

 

Ambito territoriale:

Tutto il territorio nazionale (ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano).

 

Giovani – Contratto di apprendistato

(L. n. 183/2011; Circolare INPS n. 128/2012; Circolare INAIL n. 27/2013; Circolari Ministero del Lavoro n. 5/2013 e n. 35/2013; D.L. n. 34/2014 convertito, conmodificazioni, dalla L. n. 78/2014; Circolare MLPS n. 18/2014; L. n. 92/2012; L. n. 190/2014; D.lgs. n. 81/2015; D.lgs. n. 150/2015; Nota MLPS n. 14994/2016; D. Lgs. n. 185/2016)

 

 

 

 

 

 

 

Datori di lavoro interessati:

Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.

 

Lavoratori interessati:

Il contratto si rivolge ai giovani:

·       tra i 15 e 25 anni nel caso dell’apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

·       tra i 18 i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l’alta formazione e la ricerca.

 

Importo, durata e condizioni dell’incentivo:

A) Benefici contributivi

·       La contribuzione per gli apprendisti è pari al 10%. In caso di continuazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.

·       A titolo sperimentale, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2017, per le assunzioni con contratto di apprendistato nell’ambito del Sistema Duale (qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), si applicano i seguenti benefici:

a)  l’aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5%;

b)  l’aliquota contributiva sarà esente dal contributo per il licenziamento (L. 92/2012) e dal contributo relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione.

E’ esclusa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l’anno successivo alla fine del periodo formativo.

 

B) Benefici economici

·       Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori con qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto;

·       in alternativa, possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità’ di servizio.

·       Per il contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per quello di alta formazione e di ricerca:

a)    il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa (salvo diverse previsioni dei CCNL);

b)    per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

 

C) Benefici fiscali

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP. Per i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015 spettano le stesse deduzioni ai fini IRAP previste per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

 

D) Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato

Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

Donne

(Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012; Circolare INPS n. 111/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013; Messaggio INPS n.

6319/2014)

 

Datori di lavoro interessati:

Tutti i datori di lavoro privati.

 

Lavoratori interessati:

Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e “prive di un impiego regolarmente retribuito daalmeno 24 mesi”. Il termine si abbassa a 6 mesi se:

·       residenti in aree svantaggiate;

·       impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere.

 

Importo e durata dell’incentivo:

Benefici contributivi

·       Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;

·       per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi;

·       in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

A) Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito della stipulazione di:

·       contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;

·       contratto di lavoro a tempo indeterminato;

·       trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

 

B) Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato

Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

Lavoratori over ‘50

(Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012; Circolare INPS n. 111/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013)

 

 

 

 

Datori di lavoro interessati:

Tutti i datori di lavoro privati.

 

Lavoratori interessati:

Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi.

 

Importo e durata dell’incentivo:

Benefici contributivi

·       Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;

·       per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

A) Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito della stipulazione di:

·       contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;

·       contratto di lavoro a tempo indeterminato;

·       trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

 

B) Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato

Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

Lavoratori in CIGS – Contratto a tempo pieno e indeterminato

(Art. 4, c. 3, D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993; Art. 8, c. 4, della L. n. 223/1991; Circolare INPS n. 137/2012)

 

Datori di lavoro interessati:

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

 

Lavoratori interessati:

Lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi.

 

Importo e durata dell’incentivo:

A) Benefici contributivi

Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi.

Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

 

B) Benefici economici

Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:

·       9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;

·       21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;

·       33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

A) L’agevolazione viene concessa a seguito di assunzione a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di incentivi di natura economica.

 

B) Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato

Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

Lavoratori in NASpI – Contratto a tempo pieno e indeterminato

(Art. 7, c. 5, lett. b), D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; art. 2, c. 10 bis, della L. n. 92/2012; Circolare INPS n. 175/2013, Messaggio INPS n. 4441/2015, D.lgs. n. 150/2015, Circolare INPS n. 194/2015)

 

Datori di lavoro interessati:

Tutti i datori di lavoro privati.

 

Lavoratori interessati:

Lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

 

Importo e durata dell’incentivo:

Benefici economici

Contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

A) Il contratto di lavoro deve essere a tempo pieno e indeterminato.

 

B) Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato

La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

 

Esclusioni:

L’incentivo non spetta:

·       per quei lavoratori con diritto di precedenza entro 6 mesi (art. 15, c. 6, L. 264/1949) riassunti dopo il licenziamento;

·       qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, ovvero l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

Persone in esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentiva

(Art. 4, co. 3 bis, L. n. 381/1991 come sostituito dall’art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000; Circolare INPS n. 11/2004; Decreto Ministro della Giustizia n. 87/2002; Decreto Ministro della Giustizia n. 148/2014; Lettera Circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento; Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153321/2015)

 

Datori di lavoro interessati:

Imprese pubbliche e private; cooperative sociali.

 

Lavoratori interessati:

·       lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno;

·       lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.

 

Importo e durata dell’incentivo:

A) Benefici contributivi

·       Riduzione del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto.

·       I datori di lavoro beneficiano degli incentivi anche nei 18 mesi successivi al termine dello stato detentivo (o 24 mesi successivi alla cessazione della detenzione qualora non abbiano beneficiato della semilibertà).

 

B) Benefici fiscali

·         Per i lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno: credito di imposta per ogni lavoratore assunto nella misura di euro 520,00 mensili (importo valido per gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale).

·        Per i lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi: credito di imposta per ogni lavoratore assunto nella misura di euro 300,00 mensili (importo valido per gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale).

·        Il credito d’imposta spetta anche per i 18 mesi successivi al termine dello stato detentivo.

·        Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

·       contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni;

·       applicazione del CCNL di riferimento;

·       il credito d’imposta viene riconosciuto anche alle aziende che svolgono formazione (a condizione che al temine della formazione il soggetto venga assunto per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione) e per attività formative propedeutiche all’impiego professionale in attività lavorative gestite dall’Amministrazione penitenziaria;

·       l’erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula di una convenzione tra Impresa e Istituto penitenziario per la selezione dei lavoratori;

·       l’agevolazione è cumulabile con altri benefici in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

Lavoratori con disabilità

(Art. 13 L. n. 68/1999; art. 10 D.lgs. n. 151/2015; Circolare INPS n. 99/2016; Nota Direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23 gennaio 2017)

 

 

 

Datori di lavoro interessati:

Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore (ad es. Enti Pubblici Economici).

In particolare, i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:

·       dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile (l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2016);

·       dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili;

·       oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

 

Lavoratori interessati:

·       lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

·       lavoratori disabili, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle di cui al punto precedente;

·       lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

 

Importo e durata dell’incentivo:

L’incentivo consiste in una riduzione percentuale dei contributi ed è concesso al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili:

A) Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%:

·       misura dell’incentivo: 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali;

·       durata: 36 mesi.

 

B) Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79%:

·       misura dell’incentivo: 35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali;

·       durata: 36 mesi.

 

C) Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:

·       misura dell’incentivo: 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali;

·       durata: 60 mesi.

 

In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

A) L’incentivo spetta:

·        per le assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2016;

·        per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016;

·        per contratti a tempo determinato (non inferiori ai 12 mesi) nel caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

·       per rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;

·       per rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 L. 877/1973, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;

·       assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione: in questo caso i benefici economici sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

 

B) Gli incentivi sono subordinati:

·       all’adempimento degli obblighi contributivi;

·       all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

·       al rispetto degli altri obblighi di legge;

·       al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

·       alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi;

·       alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione.

 

C) Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato

Ai sensi del regolamento (CE) 651/2014: l’aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato; le agevolazioni per tale tipologia di lavoratori:

·        possono essere cumulate al 100% del costo salariale lordo con:

a)    agevolazione assunzione Donne e Over ’50 (Legge 92/2012);

b)    esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016);

c)    bonus occupazionale Garanzia Giovani.

 

·        Non sono cumulabili con:

a)    assunzione Giovani Genitori;

b)    lavoratori beneficiari del trattamento NASpI.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

Giovani genitori

(Art. 1, c. 72, L. n. 247/2007; Decreto Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell’Economia 19/11/2010; Circolare INPS n. 115/2011; Messaggio INPS n. 7376/2015; Interpello MLPS n. 16/2016)

 

 

Datori di lavoro interessati:

Tutte le imprese private, le società cooperative, anche per l’assunzione di soci lavoratori e le imprese sociali ex D.lgs. n. 155/2006.

Rientrano tra i datori di lavoro anche gli Studi professionali.

 

Lavoratori interessati:

Genitori di figli minori o affidatari di minori che, nel rispetto dei requisiti sottoelencati, abbiano effettuato l’iscrizione presso la banca dati INPS loro dedicata.

Tali soggetti devono:

·       avere un’età non superiore a 35 anni;

·       essere genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di minori;

·       essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l’impiego.

 

Importo e durata dell’incentivo:

Il beneficio prevede un bonus del valore di euro 5.000 per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni singola impresa o società cooperativa (quindi per un ammontare massimo di euro 25.000).

Il beneficio opererà fino all’esaurimento delle risorse disponibili, stanziate con D.M. 19 novembre 2010 per un valore complessivo di 51 milioni di euro.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

·       L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale.

·       E’ possibile effettuare anche una trasformazione a tempo indeterminato (anche parziale) di un rapporto a termine in corso di svolgimento.

·       La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens.

·       Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale

(Art. 10 L. n. 53/2000; Art. 4 D.lgs. n. 151/2000)

 

Datori di lavoro interessati:

Aziende con meno di 20 dipendenti.

 

Lavoratori interessati:

Lavoratori in congedo ex art. 4 D.lgs. 151/2001.

 

Importo e durata dell’incentivo:

Benefici contributivi

Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

·       Contratto a tempo determinato (anche con contratto di lavoro temporaneo) in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore.

·       L’assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

·       L’agevolazione si applica anche in caso di maternità di lavoratrici autonome che operano nell’azienda.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

Incentivo occupazione sud

(Decreto MLPS 20 marzo 2013; art. 19 D.lgs. n. 150/2015; Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MPLS del 16 novembre 2016 prot. 39/367, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016; Circolare INPS n. 41 del 1 marzo 2017)

 

 

Datori di lavoro interessati:

Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori che assumano personale, la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia. Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna.

 

Lavoratori interessati:

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate e in particolare:

·       giovani disoccupati con età compresa tra 16 e 24 anni (e 364 gg);

·       lavoratori disoccupati con età di almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

I lavoratori non devono in ogni caso aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (tranne che nel caso di trasformazione del contratto in indeterminato).

 

Importo e durata:

·       In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante l’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.060, da fruire nell’arco di 12 mensilità a partire dalla data di assunzione (euro 8.060 / 12 = 671,66 soglia Massima mensile – 22,08 soglia massima giornaliera).

·       In caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massino di euro 4.030 annui (euro 4.030 / 12 = 335,83 soglia massima mensile – 11,04 soglia massima giornaliera); ciò vale anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a 6 mesi.

·       Rientrano nell’ambito del beneficio i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi INAIL, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale o che apportino elementi di solidarietà.

·       Se part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta.

·       L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

·       In caso di apprendistato professionalizzante lo sgravio si applica sulla contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro prevista per tale tipo di rapporto.

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

A) L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:

·       con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

·       con contratto di apprendistato professionalizzante (anche stagionale se previsto dal CCNL) con durata pari o superiore a 12 mesi;

·       nel caso di rapporto part-time e di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine;

·       in caso di assunzione come socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato.

 

B) Per lo stesso lavoratore il beneficio è fruibile per un solo rapporto di lavoro; sulla stessa persona non è possibile concedere nuove autorizzazioni per nuove assunzioni da effettuare presso lo stesso o altro datore di lavoro.

 

C) L’incentivo è subordinato:

·       alla regolarità contributiva;

·       al rispetto dei principi generali in materia di agevolazione stabiliti dall’art. 31 del d. Lgs. 150/2015.

 

D) Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato

L’agevolazione è soggetta alla regola del “de minimis”, lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto conformemente a quanto previsto dall’articolo 32 del regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014.

 

E) L’incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all’Istituto previdenziale (entro il termine del 28 febbraio 2019).

 

Esclusioni:

Il beneficio non spetta in caso di assunzione con:

·       contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore, e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

·       contratto di apprendistato per l’alta formazione e la ricerca;

·       contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

 

Ambito territoriale:

Regioni c.d. “meno sviluppate” (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia) e in “transizione” (Sardegna, Abruzzo, Molise)

 

Principi generali in materia di agevolazione

(Art. 31 D.lgs. 150/2015)

A) Esclusioni

Gli incentivi non spettano nei casi previsti dall’art. 31 D.lgs. 150/2015 e quindi se:

·       l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione);

·       l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine);

·       il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive);

·       il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo).

 

B) Benefici nei contratti di somministrazione

Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro di somministrazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore (anche nel caso in cui l’incentivo sia soggetto al regime “de minimis”, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore).

 

C) Requisito dell’incremento occupazionale netto

Il calcolo dell’incremento occupazionale netto si effettua:

·       mensilmente;

·       confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità’, pensionamento per raggiunti limiti d’età’, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

 

D) Determinazione e durata degli incentivi

Ai fini della determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto (subordinato o somministrato); non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

 

E) Inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (sia per l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

 

Persone svantaggiate – Assunzioni nelle cooperative sociali

(Art. 4, commi 1, 3, 3 bis, L. n. 381/1991 come sostituito dall’art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000; Circolare INPS n. 296/1992)

 

Datori di lavoro interessati:

Cooperative sociali.

 

Lavoratori interessati:

Persone svantaggiate:

·       invalidi fisici, psichici e sensoriali;

·       ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;

·       soggetti in trattamento psichiatrico;

·       tossicodipendenti, alcoolisti;

·       minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;

·       persone detenute o internate negli istituti penitenziari;

·       condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare).

 

Importo e durata dell’incentivo:

Benefici contributivi

·       Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali sono ridotte fino a 0.

·       Nel caso in cui il lavoratore assunto rientri nella categoria delle “persone detenute o internate negli istituti penitenziari ovvero condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione”, le aliquote contributive sono ridotte in misure percentuali (al 95%).

 

Tipologie di lavoro interessate e condizioni:

·       assunzione di persone svantaggiate in qualità di soci lavoratori o dipendenti;

·       le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa;

·       la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

 

Ambito territoriale:

Valido in tutto il territorio nazionale.

 

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!