Autotutela INPS – Norme e procedure | ADLABOR

Nozione L’ autotutela è il potere della P.A. di riesaminare gli atti amministrativi illegittimi in ogni tempo. Tale potere è espressione dei principi costituzionali del buon andamento, imparzialità e legittimità dell’azione amministrativa.

In sostanza, si tratta di una sorta di rimedio extra ordinem concesso al contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l’atto in sede giurisdizionale.

Fonti Normative ·  Regolamento INPS nr. 9 del 18.01.2023;

·  Circolare INPS nr. 47 del 17.05.2023;

·  Art. 21 nonies L. 241/1990, come modificato dall’ Art. 14 co. 1 L. 15/05 “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’Art. 21 octies può essere annullato d’ ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall’ organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.

·  L. 311/2004 (finanziaria 2005): ha potenziato tale istituto, prevedendo modalità per l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, “anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso”, per il perseguimento dell’interesse pubblico finalizzato a conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche

·  Artt. 13 e 14 della Determinazione Presidenziale n. 195/2013: (Approvazione del Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi)

Termini “L’esercizio dell’autotutela avviato nell’ambito del procedimento amministrativo ordinario non arresta e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa”.

L’ autotutela non è limitata dalla prescrizione, dal giudicato né da una precedente autotutela (Comm. Trib. Reg. Roma 23/02/1998 in “Il fisco” p. 5159 e ss). Non esistono termini perché l’esercizio dell’autotutela implica la sollecitazione di un potere diverso da quello sul quale è caduta o cadrebbe la pronuncia giurisdizionale

Presupposti
  • Deve sussistere un interesse pubblico attuale e concreto all’ annullamento dell’atto (Art. 6 co. 1 lett. b. Reg. 275/2006 ). Per interesse pubblico si intende l’interesse “all’obiettiva applicazione della legge”. Non è, invece, sufficiente per agire in sede di autotutela la semplice sussistenza di un vizio di legittimità o di merito.
  • È necessario che sia trascorso un “ragionevole” lasso temporale dall’emanazione del provvedimento (Art. 6 co. 1 lett. c. Reg. 275/2006).
  • È necessario che non vi sia consolidamento di alcuna situazione giuridica per i destinatari del provvedimento (Art. 6 co. 1 lett. c. Reg. 275/2006).

È necessario l’interesse dei destinatari e contro-destinatari all’annullamento del provvedimento (Art. 6 co. 1 lett. d. Reg. 275/2006 )

Quando è possibile agire in autotutela:

(Messaggio 20 settembre 2017, n. 3609)

 

La possibilità di intervenire in autotutela sussiste ogniqualvolta:

  • la sede territorialmente competente verifichi l’infondatezza delle ragioni sostanziali della pretesa creditoria dell’Istituto e il contribuente non abbia provveduto ad instaurare un giudizio di accertamento in ordine alla pretesa creditoria stessa;

ovvero

  • dopo la notifica della Cartella di Pagamento o Avviso di Addebito l’interessato abbia omesso di impugnare il titolo nei termini di cui all’Art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 (ossia entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento).
Esclusioni dall’ autotutela:

(Messaggio 29 settembre 2016 n. 3913)

Data la funzione sostanzialmente “pubblica” dell’autotutela questa è esclusa quando il debitore eccepisce unicamente la prescrizione del credito previdenziale.
Dovere giuridico per la P.A. di esaminare l’istanza Con riguardo al potere di autotutela si parla di azione “doverosa”, non come obbligo di annullare l’ atto affetto da qualsiasi vizio, ma come obbligo dell’ amministrazione finanziaria di esaminare l’ istanza presentata dal contribuente e ponderare gli elementi di illegittimità del provvedimento emanato alla luce degli altri interessi coinvolti (certezza e stabilità dei rapporti, mantenimento di una posizione di vantaggio acquisita ecc..), allo scopo di decidere se procedere o meno alla rimozione dell’ atto.
Obbligo discrezionale per la P.A. di annullare l’atto illegittimo Secondo la circolare INPS nr. 198/S del 1998 “l’ufficio ha il potere ma non il dovere giuridico di ritirare l’atto viziato (mentre è certo che il contribuente, a sua volta, non ha un diritto soggettivo a che l’ufficio eserciti tale potere). È tuttavia, indubbio che l’ufficio stesso non possiede potere discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o meno i propri errori”. In dottrina (Serranò) si ritiene, tuttavia, che in materia tributaria sussista una certa obbligatorietà per la P.A. di riesaminare l’atto, proprio in considerazione dell’interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa, espresso anche dalla costituzione.
Sanzioni per inadempimento P.A. L’ Art. 10 Reg. INPS n. 275/2006 prevede che “la mancata attivazione, per dolo o colpa grave, degli strumenti consentiti dall’ autotutela, comporta la responsabilità amministrativa e contabile per la P.A.”. In tale ipotesi sussiste l’obbligo per la P.A. di risarcimento del danno patrimoniale ex Art. 2043 c.c. patito dal contribuente.
Contenuto dell’istanza La circolare non contiene alcuna disposizione in merito al contenuto dell’istanza. Tuttavia, per analogia, si ritiene che l’istanza debba contenere tutti i riferimenti processuali civilistici (Art. 163 C.P.C.) e quindi: individuazione dell’organo e dell’istante, indicazione dell’oggetto dell’istanza, dei motivi posti a fondamento della domanda e la motivazione. Sotto tale ultimo profilo è necessario che fra le argomentazioni vi sia uno specifico riferimento all’ interesse pubblico coinvolto.
Procedimento Avvio procedimento (Art. 3 Regolamento INPS n. 9/2023)

L’avvio del procedimento di autotutela avviene:
a) d’ufficio su proposta del dirigente dell’area competente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame;
b) su istanza di parte (o di chiunque vi abbia interesse) presentata all’Istituto per via telematica;
c) ove ne ricorrano i presupposti, a seguito dell’instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo ai sensi di quanto stabilito dal “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Inps”.

 

Fase istruttoria (Art. 4 Reg. INPS n. 9/2023)

Implica l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie per la decisione. Si deve concludere entro 30 gg. dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento.

 

Conclusione del procedimento (Art. 5 Regolamento INPS n. 9/2023)

Il procedimento si conclude con l’emanazione, da parte del Direttore centrale o del Direttore della Sede, di un provvedimento, contenente l’indicazione dei requisiti di cui all’ Art. 5 Regolamento INPS 275/2006. Il provvedimento deve essere comunicato all’interessato e agli altri soggetti indicati. I provvedimenti sono trasmessi, mensilmente, in via telematica, alle Direzioni regionali competenti.

 

Termini (Par. 7 Circolare INPS n. 146/2006)

  • I provvedimenti di annullamento d’ufficio e di convalida devono essere adottati entro 60 gg dall’ avvio del procedimento.
  • Il provvedimento di rettifica deve essere adottato entro 30 gg. dal ricevimento della proposta o dell’istanza.
  • Ulteriori provvedimenti sono il riesame e la sospensione
Onere della prova È in capo all’ amministrazione che deve dimostrare la legittimità e la legalità del provvedimento amministrativo. L’istanza di autotutela potrebbe proprio far leva sull’ assenza di prova in ordine alla pretesa economica espressa dall’ amministrazione nell’atto per il quale si agisce in autotutela.
Provvedimenti I provvedimenti con i quali si conclude il procedimento di autotutela sono l’annullamento d’ufficio, la rettifica, la convalida e la revoca.

Nello specifico:

 

a) l’annullamento d’ufficio comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, del provvedimento inficiato da uno o più vizi di legittimità;

 

b) la rettifica, finalizzata alla conservazione del provvedimento, comporta l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;

 

c) la convalida – ammessa per i provvedimenti annullabili – comportala sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;

 

d) la revoca è finalizzata a rendere il provvedimento inidoneo a produrre ulteriori effetti, in caso di vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione dello stesso.

 


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