Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria | ADLABOR

In caso di crisi o ristrutturazione aziendale interviene la cassa integrazione guadagni straordinaria che fornisce un sostegno al reddito dei lavoratori sospesi

Definizione La Cassa integrazione guadagni straordinaria è una prestazione economica erogata dall’lNPS per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di riorganizzazione o stipulazione di contratti di solidarietà.

 

Datori di lavoro destinatari      (Art 2 D.Lgs.

148/2015)

La disciplina in materia di intervento straordinarïo di integrazione destinatari salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle imprese che:

• Nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,      abbiano occupato mediamente + di 15 dipendenti:

 

o           imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

o imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;

o   imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

o  imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

o  imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

o  imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

o  imprese di vigilanza.

 

• Nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente + di 50 dipendenti:

 

o  imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della  logistica;

o  agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

 

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione a prescindere dal numero dei dipendenti in relazione in:

 

o imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;

o partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

Lavoratori Interessati

(art. 1 e art. 2,1

D.Lgs. 148/2015)

 

 

 

 

 

(art.   1,3 D.lgs.

1 48/2015)

 

Sono destinatari dei trattamenti di  integrazione  salariale:

o i lavoratori assunti con contratto  di  lavoro

subordinato

o i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ex art 41 D.Lgs 81/2015)

* I lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di  presentazione della  relativa  domanda  di  concessione.

NEGLI APPALTI:

o L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

 

Apprendisti • Gli apprendisti possono beneficiare dei soli trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti per ipotesi di crisi aziendale.
• Alla ripresa dell’attività lavorativa seguita alla sospensione o atta riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato deve essere prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
 

Causali
(art.5 D.Lgs.     21                D.19s.
148/2015)

 

 

 

Si può avere l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per:
o riorganizzazione aziendale;
o crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 10 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
o contratto di solidarietà: si tratta del contratto di solidarietà di tipo difensivo c.d. di tipo A (ex lege 863/84), che oltre a prevedere che la riduzione media oraria non possa essere superiore al 60% dell’orario giornaliero/settimanale/mensile dispone che per
ogni lavoratore tale riduzione non possa essere superiore al 70%,

 

 Durata

(art. 22 D.lgs. 148/2015)

 

 

 

(art. 22,4 D.lgs. 148/2015)

(art. 44,3 D.lgs. 148/2015)

(art. 22,5 D.lgs. 148/2015)

  • Per la causale riorganizzazione aziendale: 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile.
  • Per la causale crisi aziendale: 12 mesi. Una nuova autorizzazione può essere concessa solo se è decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Nota 1: per queste due causali è prevista l’autorizzazione alla sospensione del lavoro solo nel limiti del 80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva.
Nota 2: Le disposizioni dell’art. 22,4 (nota 1) non si applicano per ¡ primi 24 mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 148/2015,

  • Per la causale contratto di solidarietà: 24 mesi. Tale limite può essere portato a 36 mesi, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

 

 

Durata massima complessiva

(art. 4 D.lgs 148/2015)

 

  • Per ciascuna unità produttiva i1 trattamento ordinario non può superare la durata massima di 24 mesi, in un quinquennio mobile.
  • Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini tale limite può elevarsi a 30 settimane.
 

Contributi

• A carico delle imprese sono previsti i seguentì contributi ordinari:
0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (O,60% a carico del datore e 0,30 % a carico del lavoratore).Nota: In deroga ai limiti durata massima può essere autorizzato nel limite di 6 mesi ed entro risorse contingentate (50 milioni di Euro) per ciascun anno compreso nel triennio 2016-2018, uri ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria,
Contributo addizionale A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariate è stabilito un contributo addizionale pari al:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata a lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se il periodo di integrazione salariale fruito è pari a 52 settimane in un quinquennio mobile;
12% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se il periodo di integrazione salariale fruito è inferiore a 104 settimane in un quinquennio mobile,
– 15%
della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore dï lavoro non prestate, oltre il limite di 104 settimane.
Contributi figurativi

(art. 6 D.lgs. 148/2015)

I periodi di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata e di vecchiaia.
 

Procedura         di

concessione        

del trattamento di                        di

integrazione
salariale straordinaria

(art. 24 D.lgs. 148/2015)

 

 

 

 

 

Per poter accedere al beneficio di integrazione salariale il datore di lavoro deve attivare una particolare procedura distinta in due fasi:
•        Consultazione sindacale: per le causali riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, l’impresa deve comunicare alle RSA o alle RSU e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione/riduzione orario, l’entità, la durata e il numero dei lavoratori interessati;
entro 3 giorni deve essere presentata domanda di esame        congiunto da una delle parti;
– le parti devono espressamente indicare la non
percorribilità della causale contratto di solidarietà.
– L’intera procedura si deve esaurire in 25 giorni (ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti)

Procedimento

(art. 25 D.lgs. 148/2015)

 

(art. 2,1 D.Lgs. 185/2016 che modifica l’art. 25,2 D.lgs. 148/2015)

(art. 44,4 D.lgs. 148/2015)

Il datore di lavoro invia telematicamente, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura sindacale, all’INPS competente per territorio (sede INPS nella cui circoscrizione è ubicata l’unità produttiva interessata) la domanda per la concessione della CIGS, corredata anche all’elenco nominativo dei lavoratori interessati.

 

 

 

Nota 1: La CIGS ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

 

Nota 2: Le disposizioni di cui all’articolo 25,2 Dlgs. 148/2915 (nota 1) si applicano ai trattamenti richiesti dal 1° novembre 2015.

Misura del trattamento

(Art. 3 D.lgs.148/2015)

 

  • La misura dell’integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale osservato, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.
  • L’ammontare del trattamento di integrazione salariale viene ridotto in misura pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste per gli apprendisti (5,84%)

 

 

Massimale retributivo mensile

(Art. 3,5 D.lgs.148/2015)

 

 

 

 

Il massimale dell’intervento di integrazione salariale varia in funzione della retribuzione di riferimento*:
•        Retribuzioni fino ad € 2.102,24 -> €971,71 (pari ad un netto di € 914,96 per l’applicazione dell’aliquota del 5,84% a carico dei lavoratori);
•        Retribuzioni superiori ad € 2.1O2,24€ -> 1.167,91 (pari ad un netto di € 1.099,70, per l’applicazione dell’aliquota del 5,84% a carico dei lavoratori).
*        Gli importi vengono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT

 

Rapporti con altri istituti

(Art. 3,7 D.lgs.148/2015)

 

(Art. 3,8 D.lgs.148/2015)

 

(Art. 3,9 D.lgs.148/2015)

 

 

 

Malattia: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia, l’indennità giornaliera di malattia e l’eventuale integrazione contrattuale prevista.

 

Festività: l’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportano retribuzione.
Assegno per il nucleo familiare: per il periodo in cui il lavoratore è posto in CIG spetta l’assegno per il nucleo familiare.

 

Prestazione  di attività
remunerata
(Art. 8, 2 e art. 8,3 D.lgs. 148/2015)
• Il lavoratore cassaintegrato può svolgere sia attività di lavoro autonomo sia subordinato, ma non ha diritto all’integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

• Nell’ipotesi di prestazione di attività remunerata nel corso della CIGS, vi è l’obbligo della preventiva comunicazione, da parte del prestatore di lavoro, all’INPS.

 

Modalità di erogazione e termine per il rimborso

(Art. 7 D.lgs. 148/2015)

 

• Il pagamento delle integrazioni salariali viene effettuato dall’impresa alla fine di ogni periodo di paga.
• Per i trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015 o richiesti antecedentemente ma non ancora conclusi:o  Conguaglio o richiesta di rimborso devono essere effettuati a pena di decadenza entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento della concessione
Politiche attive del lavoro

(Art. 8 D.lgs. 148/2015)

I lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali per ¡ quali è prevista una sospensione/riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50% dell’orario di lavoro per 12 mesi, saranno convocati presso ¡ centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.
Rapporto tra CIGO e CIGS  

(Art. 21,6 D.lgs. 148/2015)

L’impresa non può richiedere la CIGS per le unità produttive per le quali ha richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, la CIGO.

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