Cassa integrazione nel periodo emergenziale | ADLABOR

Aziende CIGO

Norma N° sett. periodo requisiti Blocco licenzia-menti contributo

addizionale

Proc. sindacale Termini presentazione domanda INPS Dip. in forza al
L. 178/2020, art. 1 co. 300 12 Dal 1 -01-2021 a 31-03-2021 Covid 31-03-2021 No Agevolata covid [[1]] Agevolata covid [1] 1-01-2021
D.L. 41/2021, art. 8 co.1, convertito con  L. 21 maggio 2021, n. 69 13 Dal 1-04-2021 al

30-06-2021

Covid 30-06-2021

 

No Agevolata covid [1] Agevolata covid [1] 23-03-2021
D.L. 73/2021, art. 40, co.3 e 4,

convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106

Nei limiti del D.LGS. 148/2015[[2]] Dal 1-07-2021 al

31-12-2021

Covid periodo fruizione CIGO No D.LGS. 148/2015 [[3]] D.LGS. 148/2015 [[4]] Anzianità minima 90 gg
D.L. 73/2021, art 40 co. 1,

convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106

26 (riduzio-ne attività) Dal 26-05-2021 al

31-12-2021

Calo fatturato 50%

I° sem. 2021 rispetto

I° sem. 2019

 

accordo finalizzato al mantenimento liv. occ. No accordi collettivi aziendali D.LGS. 148/2015 [3] 26-05- 2021

Aziende CIGO Tessile

Norma N° sett. periodo requisiti Blocco licenzia-menti Contributo addizionale Proc.

sindacale

Termini presentazio-ne domanda INPS Dip. in forza al
D.L. 99/2021, art. 4 co.2

(abrogato dall’art. 1, comma 3 della legge 23  luglio  2021,  n.

106)

17 Dal 1-07-2021 al

31-10-2021

covid 31-10-2021 No Agevolata covid [1] Agevolata covid [1] 30-06-2021
D.L. 146/2021, art 11, comma 2 e 4 9 Dal 1-10-2021 al

31-12-2021

covid durata fruizione trattamen-

to di int. salariale

no Agevolata covid [1] Agevolata covid [[5]] 22-10-2021

Aziende CIGD

Norma N° sett. periodo requisiti Blocco licenzia-

menti

Contributo addizionale Proc. sindacale Termini presentazio-ne domanda INPS Dip. in forza al
L. 178/2020, art. 1 co. 300 12 Dal 1-01-2021 al 30-06- 2021 covid 31-03-2021 no Agevolata covid [[6]] Agevolata covid [[7]] 01-01-2021
D.L. 41/2021, art. 8 co. 2, convertito con L. 21 maggio 2021, n. 69 28 Dal 1-04-2021 al 31-12- 2021 Covid 31-10-2021 No Agevolata covid [6] Agevolata covid [7] 23-03-2021
D.L. 73/2021, art. 40-bis,

convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106

13 Dal 1-07-2021 al

31-12-2021

Covid periodo fruizione CIGD No Agevolata covid [1] Agevolata covid [1] Anzianità minima 90 gg
D.L. 146/2021, art. 11 13 solo se già intera-mente autoriz-zato il periodo di 28 settimane ex art. 8, comma 2 D.L. 41/2021 Dal 01-10-2021 al 31-12-2021 covid Durata fruizione del trattamen-to di integrazio-ne salariale No Agevolata covid [6] Agevolata covid [5] 22-10-2021

Aziende FIS o altro assegno ordinario

Norma N° sett. periodo requisiti Blocco licenzia-

menti

Contributo addizionale Proc. sindacale Termini presentazio-ne domanda INPS Dip. in forza al
L. 178/2020, art. 1 co. 300 12 Dal 1-01-2021 al 30-06- 2021 Covid 31-03-2021 No Agevolata covid [1] Agevolata covid [1] 01-01-2021
D.L. 41/2021, art. 8 co. 2,

convertito con L. 21 maggio 2021, n. 69

28 Dal 1-04-2021 al 31-12- 2021 Covid 31-10-2021 No Agevolata covid [1] Agevolata covid [1] 23-03-2021
D.L. 146/2021, art. 11 13 solo se già intera-mente autoriz-zato il periodo di 28 settimane ex art. 8, comma 2 D.L. 41/2021 Dal 01-10-2021 al 31-12-2021 Covid

 

Durata fruizione del trattamen-to di integrazio-ne salariale No Agevolata covid [1] Agevolata covid [5] 22-10-2021

 

[1] Art. 19, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27): I datori di lavoro che presentano la domanda per CIGO a causa di  eventi   riconducibili  all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono  dispensati dall’osservanza  dell’articolo   14   del   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 [vedi nota n.3], e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2 [vedi nota n. 4], nonché dall’articolo  30,  comma 2, del medesimo decreto legislativo per  l’assegno  ordinario,  fermo restando l’informazione, la consultazione  e  l’esame  congiunto  che devono essere svolti anche in  via  telematica  entro  i  tre  giorni successivi a quello della comunicazione  preventivaLa domanda,  a pena di decadenza, deve essere presentata  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione o di riduzione dell’attività   lavorativa  e  non  e’  soggetta  alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 [ Ai dipendenti delle imprese […] che  siano sospesi dal lavoro  o  effettuino  prestazioni  di  lavoro  a  orario ridotto  e’  corrisposta  l’integrazione  salariale   ordinaria   nei seguenti casi:

a) situazioni aziendali dovute a  eventi  transitori  e   non imputabili  all’impresa  o  ai  dipendenti,  incluse  le   intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato.]

[2] Art. 12 del D.LGS. 148/2015: “ 1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino  a  un periodo   massimo   di   13   settimane   continuative,   prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

2. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane  consecutive  di integrazione salariale  ordinaria,  una  nuova  domanda  puo’  essere proposta  per  la   medesima   unita’   produttiva   per   la   quale l’integrazione e’  stata  concessa,  solo  quando  sia  trascorso  un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita’ lavorativa.

3. L’integrazione salariale ordinaria relativa a piu’ periodi non consecutivi non  puo’  superare  complessivamente  la  durata  di  52 settimane in un biennio mobile … omissis….”.

[3] Art. 14 del D.LGS. 148/2015: “1. Nei casi di sospensione o riduzione  dell’attivita’  produttiva, l’impresa e’ tenuta a comunicare preventivamente alle  rappresentanze sindacali aziendali o alla  rappresentanza  sindacale  unitaria,  ove esistenti, nonche’ alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello  nazionale, le cause  di  sospensione  o  di  riduzione  dell’orario  di  lavoro, l’entita’  e  la  durata  prevedibile,  il  numero   dei   lavoratori interessati.

2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a  oggetto  la  tutela  degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.

3. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25  giorni  dalla  data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10  per  le  imprese fino a 50 dipendenti.

4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attivita’  produttiva, l’impresa e’ tenuta a comunicare ai soggetti di cui  al  comma  1  la durata prevedibile della sospensione o  riduzione  e  il  numero  dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore  a  sedici  ore  settimanali  si  procede,  a richiesta  dell’impresa  o  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  da presentarsi entro tre giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla  ripresa  della  normale attività produttiva e ai criteri di  distribuzione  degli  orari  di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni  successivi a quello della richiesta.

5. Per  le  imprese  dell’industria  e  dell’artigianato  edile  e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui  ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste  di  proroga dei trattamenti con sospensione dell’attivita’ lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

6. All’atto della presentazione della domanda  di  concessione  di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.”

[4] Art. 15, comma 2 del D.LGS. 148/2015: “La domanda deve essere presentata entro il termine di 15  giorni dall’inizio della sospensione o riduzione  dell’attività  lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine  della  fine  del  mese  successivo  a quello in cui si è verificato l’evento”.

[5] Art. 11, comma 4 del D.L. 146/2021: “Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione o  di  riduzione  dell’attivita’  lavorativa.  In   fase   di   prima applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e’ fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in vigore del presente decreto.”

[6] Art 22, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27): “1. Le Regioni e Province autonome, con  riferimento  ai  datori  di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della  pesca e  del  terzo  settore  compresi  gli   enti   religiosi   civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione  di orario, in costanza di rapporto di lavoro,  possono  riconoscere,  in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che  puo’  essere  concluso  anche   in   via   telematica   con   le organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu’  rappresentative  a livello nazionale per  i  datori  di  lavoro,  trattamenti  di  cassa integrazione salariale in deroga,  … omissis…  L’accordo di cui al presente  comma  non  e’ richiesto  per  i  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  cinque dipendenti.”

[7] Art. 22, comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27): “I trattamenti di cui al presente  articolo  sono  concessi  con decreto delle regioni  e  delle  province  autonome  interessate,  da trasmettere all’INPS in modalita’ telematica  entro  quarantotto  ore dall’adozione, la cui efficacia e’  in  ogni  caso  subordinata  alla verifica del rispetto dei limiti di spesa  di  cui  al  comma  3.  Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano   la   lista   dei   beneficiari   all’INPS, che   provvede all’erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al comma 3. Le domande sono presentate  alle  regioni  e  alle  province autonome,  che  le  istruiscono  secondo  l’ordine   cronologico   di presentazione delle  stesse”.


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