Clausole di Elasticità | ADLABOR

(Art. 6 D.lgs. 81/2015)
  • Consentono di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero di variare in aumento la sua durata.
  • La disponibilita’ del lavoratore deve risultare dal suo consenso espresso con uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale.
  • L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temmporale della prestazione lavorativa o di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno 2 giorni lavorativi, nonche’ il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi .
  • Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facolta’ del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullita’, le condizioni e le modalita’ con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, puo’ modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonche’ la misura massima dell’aumento, che non puo’ eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
  • L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
  • E’ riconosciuta la facolta’ di revocare il consenso prestato alla clausola elastica: 1) al lavoratore che sia affetto da patologie oncologiche nonche’ da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita’ lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unita’ sanitaria locale territorialmente competente; 2) in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche’ nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilita’ lavorativa con connotazione di gravita’, che abbia necessita’ di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita 3) in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di eta’ non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap 4) per i lavoratori studenti.

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