Collocamento disabili | ADLABOR
Le persone affette da minorazioni o disabilità godono di un trattamento specifico per favorire la loro introduzione e permanenza nel mondo del lavoro mentre le aziende, a seconda della composizione dimensionale, hanno degli oneri e degli adempimenti in tema di assunzione obbligatoria di soggetti disabili.
Definizione | Il collocamento obbligatorio rappresenta un servizio di sostegno e di collocamento mirato delle persone disabili:
Ø si sostanzia in un obbligo, imposto alle aziende che soddisfano specifici requisiti dimensionali, ad assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati, in proporzione alle dimensioni aziendali. |
Soggetti beneficiari
(art. 1 L. 68/1999 e art. 2 Dl.gs. 151/2015)
(Min. lav., nota 12.10.2009, n. 74)
(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al D.P.R. 23.12.1978, n. 915)
(art. 5, co 7, D.L. 6.7.2010, n. 102)
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A) Persone disabili:
1) gli invalidi civili, cioè soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e di portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ed anche i soggetti con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo; 2) invalidi del lavoro, cioè le persone con un grado di invalidità derivante dal attività lavorativa superiore al 33%, accertata dall’INAIL; 3) soggetti non vedenti, intendendo per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambe gli occhi, con eventuale correzione; 4) soggetti sordomuti; 5) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio. 6) soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia purché: ü Sia stato dichiarato inabile a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, ü tale inabilità non deve essere stata causata da inadempimento imputabile al datore di lavoro, ü la riduzione della capacità lavorativa sia almeno pari al 60%.
B) Persone appartenenti alle categorie protette
1) orfani, coniugi superstiti e soggetti equiparati di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; 2) coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; 3) profughi italiani rimpatriati a cui sia stato riconosciuto tale status. Analoga garanzia di avviamento è rivolta a centralinisti telefonici non vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti, insegnanti non vedenti. 4) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, loro coniugi e figli superstiti, fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi |
Soggetti obbligati e quote di riserva
(art. 3 commi 1 e 2, D.lgs. 151/2015 che modifica l’art. 3, commi 2 e 3 L. 68/1999)
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A) Le quote d’obbligo di assunzione sono scaglionate in relazione al numero di addetti, che deve essere almeno pari a 15 dipendenti.
Ø Da 15 a 35 dipendenti, la quota d’obbligo è pari a 1 lavoratore disabile; Ø da 36 a 50 dipendenti la quota è pari a 2 lavoratori disabili; Ø oltre i 50 dipendenti il 7% dell’organico è riservato a lavoratori disabili e l’ 1% a vedove, orfani o profughi. Ø Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. B) Il D.lgs. 151/2015 ha abrogato la disposizione che prevedeva l’obbligo di assumere dei disabili solo in caso nuove assunzioni:
Ø per le aziende da 15 a 35 dipendenti, Ø partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro. Tale previsione decorre dal 1° gennaio 2017. |
Lavoratori computabili nella base occupazionale e soggetti esclusi dalla base di computo
(art. 4 comma 1 D.lgs. 151/2015 che modifica l’art. 4, bis L. 68/1999, inserendo il comma 3bis)
(L. 92/2012 – art. 4 co. 27) |
· Ai fini del computo della base occupazionale ha rilevanza la consistenza dell’organico con riferimento all’intero territorio nazionale, a nulla rilevando che in ciascuna sede non sia raggiunto il limite minimo per essere soggetti all’obbligo.
Il D.lgs. 151/2015 ha previsto che sono computabili nella quota di riserva i lavoratori: – già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro; – non assunti tramite il collocamento obbligatorio; – che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.
· Sono esclusi dalla base di computo: Ø lavoratori occupati obbligatoriamente, Ø soci di cooperative di produzione e lavoro, Ø lavoratori con qualifica di dirigenti; Ø lavoratori assunti con contratto di inserimento, Ø apprendistato e reinserimento, Ø lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio, Ø lavoratori utilizzati per effetto di un contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, Ø i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’ estero per la durata di tale attività, Ø soggetti appartenenti alle categorie protette; Ø soggetti impegnati in lavori socialmente utili, Ø lavoratori che aderiscono al programma di emersione del alvoro sommerso; Ø i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
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Modalità delle assunzioni obbligatorie
(art. 6, D.lgs. 151/2015 che modifica l’art. 7,L. 68/1999)
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1) Prevista la possibilità per il datore di lavoro di assumere i lavoratori con disabilità tramite:
– richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti; -mediante la stipula di convenzioni, aventi ad oggetto la determinazione di un programma per conseguire la quota di riserva, tra datore di lavoro e il comitato tecnico appositamente istituito dal Ministero del Lavoro.
Il datore di lavoro può far precedere la richiesta nominativa da una richiesta agli enti competenti per effettuare una preselezione dei lavoratori con disabilità anche sulla base delle qualifiche.
2) Se decorsi 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo all’assunzione, non si è perfezionata l’assunzione di un lavoratore disabile con la chiamata nominativa, vengono avviati i lavoratori secondo secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta. |
Incentivi alle assunzioni
(art. 10 D.lgs. 81/2008 che ha modificato l’art. 13 della L. 68/1999)
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· Ai datori di lavoro è concesso, su richiesta, un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra; b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra; c) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto; · L’incentivo si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016. · L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. · La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. · A seguito della comunicazione, l’INPS opera in favore del richiedente una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente e’ assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. · Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo. · In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. |