Conciliazione monocratica | ADLABOR

Il  decreto legislativo 124/2004 in materia di riordino delle attività ispettive ha istituito una procedura speciale per estinguere pendenze retributive o previdenziali affidando ad un funzionario dell’ispettorato territoriale del lavoro la possibilità di avviare un tentativo di conciliazione

DEFINIZIONE

 

art. 11  D.lgs n. 124/2004

 

La conciliazione monocratica è uno strumento introdotto dal D.lgs n. 124/2004, al fine di risolvere in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali disponibili del lavoratore.
SOGGETTI

 

art. 11  D.lgs n. 124/2004

 

I soggetti parte della conciliazione sono:

–          I lavoratori sia subordinati sia autonomi

–          Il datore di lavoro

–          Funzionario ispettivo

 

TIPOLOGIE

 

 

art. 11 commi 1 e 6,  D.lgs n. 124/2004

 

La conciliazione monocratica può essere:

–          Preventiva ossia in sede pre-ispettiva e prende avvio da una richiesta di intervento ispettivo da parte dei lavoratori alla IT.L. sulla rivendicazione di diritti disponibili. Con la richiesta di intervento si interrompono i termini prescrizionali relativi ai crediti retributivi, assicurativi e previdenziali.

–          Contestuale ossia avviata dall’ispettore in sede di accertamento quando in base agli elementi raccolti si ritiene  opportuno definire in modo transattivo la controversia.

QUANDO NON E’ ESPERIBILE

 

Circ. Ministero del Lavoro n. 36/2009

Il tentativo di conciliazione monocratico non è esperibile quando:

–          Quando siano ravvisabili illeciti penali e amministrativi es. l’impiego di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno

–          Quando siano ravvisabili delle irregolarità di impatto sociale per le quali risulta più opportuno procedere all’accesso ispettivo.

–          Quando la richiesta di intervento coinvolga altri lavoratori

–          Nei rapporti certificati per i quali è obbligatorio rivolgersi alla Commissione di certificazione.

–          Nei casi in cui la richiesta appaia pretestuosa, inattendibile ovvero priva di fondamento.

OGGETTO DELLA CONCILIAZIONE

 

art. 11  D.lgs n. 124/2004

 

Sebbene non vi sia un’espressa limitazione in ordine all’oggetto della conciliazione, in base alla ratio premiale della norma si ritiene che l’ oggetto della conciliazione monocratica siano tutte le questioni retributive non inderogabili.
SVOLGIMENTO DELLA CONCILIAZIONE

 

l’art. 11 comma 1 D.lgs n. 124/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tentativo di conciliazione è attivato dalla parte interessata(il lavoratore)che presenta un’istanza all’ispettorato che convoca le parti. Le parti possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
ESITO DELLA CONCILIAZIONE

 

l’art. 11 comma 3 bis D.lgs n. 124/2004

 

 

 

 

 

Circ. Ministero del lavoro n. 24/2004

La conciliazione può concludersi con esito positivo o negativo.

–          Nel caso in cui si concluda con esito positivo il verbale su istanza della parte interessata può essere dichiarato esecutivo.

–          Nel caso di esito negativo la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

Il funzionario ha la facoltà di rifiutarsi dal procedere alla conciliazione nel caso in cui ravvisi una mancanza di libertà di manifestazione del consenso da parte del lavoratore

 

EFFETTO PREMIALE

 

l’art. 11 comma 4 bis D.lgs n. 124/2004

 

L’effetto premiale investe:

–          Il lavoratore poiché  vede concludersi celermente la controversia con l’intermediazione di un organo pubblico monocratico dotato di adeguate conoscenze tecniche senza oneri di natura assistenziale o legale.

–          Il datore di lavoro poiché a seguito dell’integrale pagamento di quanto oggetto di conciliazione e le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, avverrà l’estinzione della procedura ispettiva.

–          la parte pubblica ispettiva che con la definizione della conciliazione può procedere al recupero dei contributi ed ottenere un effetto deflattivo delle controversie.


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