Assenze per assistenza al figlio ammalato | ADLABOR

Lavoratori interessati

(D.Lgs. 151/2001, art. 47, co. 1)

 

Lavoratori subordinati pubblici e privati genitori di figli ammalati di età non superiore a tre anni oppure di età compresa tra tre ed otto anni.

Motivazioni Assistere il figlio ammalato.
Durata

(D.Lgs. 151/2001, art. 47, co.2 e art. 50 co. 2)

 

Per il periodo corrispondente alla durata della malattia del figlio di età non superiore a tre anni (sei anni, se figlio adottato).

Fino a cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni (per figli adottivi che all’atto dell’adozione o dell’affidamento abbiano una età compresa tra i sei e i dodici anni il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare).

Aspetti retributivi

(D.Lgs. 151/2001, art. 48, co. 1)

 

L’assenza non è retribuita.

Aspetti contributivi

(D.Lgs. 151/2001, art. 49, co. 1)

(D.Lgs. 151/2001, art. 49, co. 2)

 

Per i periodi di congedo per la malattia del figlio di età fino a tre anni è dovuta la contribuzione figurativa.

Per i periodi di congedo per la malattia del figlio di età da tre ad otto anni è dovuta la contribuzione figurativa ridotta, ma integrabile a carico del lavoratore.

Diritti del lavoratore

(D.Lgs. 151/2001, art. 47, co. 4)

 

(D.Lgs. 151/2001, art. 47, co. 5)

(D.Lgs. 151/2001, art. 47, co. 6)

(D.Lgs. 151/2001, art. 48, co. 1)

 

 

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per la durata delle assenze prevista dalla legge.

Non essere tenuto a rispettare fasce di reperibilità.

 

Il diritto ad essentarsi spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

La durata dell’assenza è computata nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Obblighi del lavoratore

(D.Lgs. 151/2001, art. 51, co. 1)

 

(D.Lgs. 151/2001, art. 47, co. 3)

 

 

Comunicare direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di malattia del figlio, le proprie generalità, allo scopo di usufruire del congedo.

Accertarsi che il medico curante del Servizio sanitario nazionale, che ha in cura il minore, invii correttamente all’INPS per via telematica idonea certificazione di malattia, necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e’ inviata per via telematica (sarà onere dell’INPS inoltrare il certificato per via telematica al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta).


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