Ritardato / omesso versamento contributi – Regime sanzionatorio – L. n. 388/2000 (come modificato ex art. 30 D.L. n. 19/2024 | ADLABOR

OMISSIONE CONTRIBUTIVA SANZIONE (art. 116 comma 8 lett. a) l. 388/2000 (come modificato dall’art. 30 del D.L. 2 marzo 2024/n. 19 e con decorrenza dal 01.09.2024- le integrazioni/modifiche sono in grassetto)
 

Si verifica ogniqualvolta vi sia un ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro

«I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge»

 

EVASIONE CONTRIBUTIVA SANZIONE (art. 116 comma 8 lett. b) l. 388/2000 (come modificato dall’art. 30 del D.L. 2 marzo 2024/n. 19 e con decorrenza dal 01.09.2024- le integrazioni/modifiche sono in grassetto)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si realizza nel caso in cui le registrazioni presso l’INPS non siano state effettuate o quando le denunce obbligatorie siano state omesse o falsificate in modo da renderle infedeli .

«I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o
dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non puo’ essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

IPOTESI DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI


Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge
»

 

Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non puo’, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera.”

 

b -bis)in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi
è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata.
Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,convertito, con modificazioni. dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).»

 

Art. 116 comma 9 (INTERESSI)

«Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debitocontributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

 

Art. 116 comma 10 (come modificato dall’art. 30 del D.L. 2 marzo 2024/n. 19 e con decorrenza dal 01.09.2024- le integrazioni/modifiche sono in grassetto)

«Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al  40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge».

 

Formulazione vigente dal 1.09.2024

«Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al  40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.».

 

L’evasione contributiva INPS può causare anche una responsabilità di tipo amministrativo o penale. Il legislatore, in tema di reati tributari, ha introdotto delle soglie di punibilità (art. 3 comma 6 D.Lgs. 8/2016):

Per i soli omessi versamenti di importo inferiore ad Euro 10.000 annui al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 Euro Per le somme superiori a 10.000 annui, la condotta costituisce reato con pena della reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 Euro.

 

L’azienda non è comunque punibile se provvede al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione. La denuncia di reato dev’essere infatti trasmessa dopo il versamento tardivo o decorsi inutilmente i 3 mesi.


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