Decontribuzione erogazioni di produttività | ADLABOR

Datori di lavoro interessati

(DM 14/2/2014, art. 2 co. 8 e 9)

 

Tutti quelli privati

 

Per le imprese di somministrazione lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

Lavoratori interessati

(Min.Lav. interpello 12/1/2015 n. 2)

Tutti quelli dipendenti da datori di lavoro privati, compresi i dirigenti

 

Condizioni di legittimità

 (L. 247/2001, art. 1 co. 67 e DM  4/2/2014, art. 2 co. 4)

 

 

 

 

 

 

(DM 14/2/2014, art. 2, co. 3)

 

Le erogazioni debbono essere:

–        previste e disciplinate da contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sottoscritti dai datori di lavoro. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio;

–        incerte per  corresponsione od ammontare;

–        correlare alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati (è condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo di tali parametri);

–        gli accordi debbono essere depositati dai  datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

Sgravio contributivo

(L. 247/2001, art. 1 co. 67)

 

 

 

 

 

(DM 14/2/2014, art. 2, co. 5)

 

 

 

 

 

(DM 14/2/2014, art. 2 co. 6 e L. 296/2006, art. 1, co. 1175)

Lo sgravio contributivo è concesso sulla base dei seguenti presupposti:

–  l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 2,25% della retribuzione imponibile annua percepita tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente;

– lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

– lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni;

– lo sgravio contributivo non e’ concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti da accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo;

– la concessione dello sgravio contributivo e’ subordinata al regolare possesso del DURC e all’inesistenza di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

– la presentazione di apposita istanza all’INPS esclusivamente in via informatica

 

Ripartizione delle risorse

(DM 14/2/2014, art. 1)

 

Le risorse messe a disposizione dallo Stato sono così ripartite:

– 62,5 % per la contrattazione aziendale;

– 37,5 % per la contrattazione territoriale.

In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione, la percentuale residua e’ attribuita all’altra tipologia.

 

Sanzioni

(DM 14/2/2014, art. 2 co. 7)

 

I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti:

– al versamento dei contributi dovuti;

– al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Resta salva l’eventuale responsabilita’ penale ove il fatto costituisca reato.


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