Detassazione (Tassazione agevolata) per erogazioni di produttività | ADLABOR

Datori di lavoro interessati

(DL 93/2008 conv. in L. 126/2008, art. 2 co. 1)

Tutti quelli privati
Lavoratori interessati

(DPCM 19.2.2014, art. 1, co. 1)

Dipendenti che nel 2013 abbiano avuto un reddito non superiore ad euro 40.000 lordi
Condizioni di legittimità

dell’agevolazione fiscale

(DPCM 22.1.2013, art. 1, co. 1)

 

(DPCM 22.1.2013, art. 2, co. 1 e DPCM 19.2.2014, art. 1, co. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DPCM 22.1.2013, art. 3, co. 1)

L’agevolazione fiscale compete soltanto per le somme erogate a livello aziendale nel periodo 1° gennaio-31 dicembre del 2013 a titolo di retribuzione di produttività alle seguenti condizioni:

– che le somme siano erogate in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;

– che le somme siano erogate con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica;

– che i datori abbiano depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro:

a) copia dell’accordo entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione

b) autodichiarazione di conformità

Nota:  Il Ministero del lavoro, con circolare 14/2014, ha fornito alcuni esempi di indicatori di produttività, come: l’ andamento del fatturato; la maggior soddisfazione della clientela; i minori costi di produzione per utilizzo nuove tecnologie; le maggiori prestazioni lavorative in generale, durante periodi di riposo legali  (in giornate di domenica o di giorni festivi) o pattizi (ROL); l’adozione di orari di lavoro a turni avvicendati e di sistemi di reperibilità; la pattuizione di clausole elastiche e flessibili (nei contratti a tempo parziale)
Retribuzione soggetta ad agevolazione fiscale L’ importo delle retribuzioni erogate a seguito ed a titolo di incrementi di produttività non può comunque essere complessivamente superiore ad euro 3.000 lordi (per le somme erogate nel 2013)
Agevolazione fiscale

 

Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%
Sanzioni

(D.Lgs. 471/1997, artt. 12 e 13)

In caso di errata applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo dell’IRPEF si applicano le seguenti sanzioni, calcolate sull’ammontare delle somme erogate:

–       30% per l’omesso versamento;

–       20% per l’omessa ritenuta


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