Diritti sindacali – Permessi e aspettative | ADLABOR

I lavoratori con funzioni sindacali possono utilizzare varie forme di permessi per esercitare le loro prerogative sia all’interno dell’azienda sia presso i sindacati di riferimento

Datori di  lavoro interessati

(L. 300/1970, art. 35)

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs. 81/2008, art. 47, co. 2)

Sono tenuti a riconoscere il diritto di usufruire dei permessi o aspettative sindacali:

– imprese industriali e commerciali che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo oppure  nell’ambito dello stesso comune occupano comunque più di quindici dipendenti;

– imprese agricole che in ciascuna unità produttiva oppure nel medesimo ambito territoriale occupano comunque più di cinque dipendenti;

 

Sono tenuti a riconoscere il diritto di usufruire dei permessi per lo svolgimento dell’incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

– tutti i datori di lavoro

 

Lavoratori interessati

 

(L. 300/1970, art. 19,  co. 1)

(Accordo Interconf.  20.12.1993, artt.  4 e 5 )

(L. 300/1970, art. 19,  co. 2)

(Accordo Interconf. 6.11.1996, artt. 5, 6, 7 e 13 e  Direttiva UE 45/1994)

(L. 300/1970, art. 30)

(L. 300/1970, art. 31, co. 2)

 

 

(D.Lgs. 81/2008, artt. 47-50)

I lavoratori che hanno diritto di usufruire dei permessi o aspettative per motivi strettamente sindacali sono i seguenti:

– dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale

 

– componenti della rappresentanza sindacale unitaria

 

– componenti di organi sindacali di coordinamento

 

– componenti della delegazione speciale di negoziazione dei Comitati aziendali  europei

 

 

– componenti degli organi direttivi sindacali, provinciali e nazionali

– chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali

 

Inoltre, hanno diritto di usufruire di permessi assimilabili a quelli sindacali i lavoratori:

– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

 

Note: Non hanno diritto di usufruire di permessi e aspettative per motivi sindacali i lavoratori non subordinati (ad esempio, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, soci lavoratori non subordinati di cooperative)
Giurisprudenza: In tema di rappresentanze sindacali unitarie, l’accordo collettivo interconfederale del 22 luglio 1993 ne disciplina l’elezione a suffragio universale, per cui i lavoratori, una volta eletti, non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni stesse, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell’intera collettività dei dipendenti aziendali. In coerenza, non è prevista la decadenza dall’incarico per effetto delle dimissioni dell’eletto dal sindacato nelle cui liste si sia presentato, che non determinano né la perdita dei diritti sindacali connessi alla qualifica di rappresentante sindacale aziendale ed eventualmente di rappresentante della sicurezza, né la perdita dei diritti a usufruire dei permessi sindacali anche in relazione alla diversa associazione sindacale a cui il lavoratore abbia successivamente aderito secondo quanto previsto dagli art. 23 e 24 dello Statuto dei lavoratori (Cass. 7 marzo 2012 n. 3545)

Per beneficiare dei permessi sindacali retribuiti è necessario che l’organizzazione sindacale di appartenenza sia firmataria di un contratto collettivo di lavoro applicato nell’unità produttiva in conformità alla previsione di tale tipo di contratto contenuta nell’art. 19, della legge n. 300 del 1970 e all’interpretazione datane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 244/1996, secondo cui non è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina.( Cass. 5 aprile 2007  n. 8585)

Nel sistema delle rappresentanze sindacali unitarie, ciascun componente della r.s.u. è titolare del diritto ai permessi previsti dagli art. 23 e 24 l. 20 maggio 1970 n. 300, ed è garantito contro il trasferimento ai sensi dell’art. 22 della stessa legge. (Corte appello  L’Aquila 13 febbraio 2003)

Tipologia di permessi o dell’aspettativa

 

(L. 300/1970, art. 23)

(L. 300/1970, art. 24)

(L. 300/1970, art. 24)

 

(L. 300/1970, art. 30)

 

(L. 300/1970, art. 31)

(Accordo Interconf. 6.11.1996, art. 9)

 

 

(D.Lgs. 81/2008, art. 50 co. 2)

 

(L. 300/1970, artt. 23 e 30, D.Lgs. 81/2008, art. 50 co. 2, (A. I. 6.11.1996, art. 9)

(L. 300/1970, art. 24)

 

 

(L. 300/1970, art. 23)

I permessi e le aspettative possono essere distinti in funzione dei motivi oppure della retribuibilità.

a) Tipologia di permessi o aspettative in funzione dei motivi:

– espletamento del  mandato (dirigenti di RSA o componenti RSU);

– partecipazione a trattative sindacali (dirigenti di RSA o componenti RSU);

– partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale(dirigenti di RSA o componenti RSU);

– partecipazione alle riunioni degli organi direttivi, provinciali e nazionali (componenti degli organi suddetti);

– espletamento di compiti attinenti a cariche sindacali provinciali e nazionali (lavoratori chiamati a ricoprire le cariche suddette);

– informazione e consultazione nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (componenti della delegazione speciale di negoziazione dei Comitati aziendali europei)

– espletamento dell’incarico (rappresentanti per la sicurezza)

 

b) Tipologia di permessi o aspettative in funzione della retribuibilità:

– retribuiti (dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali, membri della delegazione speciale di negoziazione europea, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)  ;

– non retribuiti (dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali);

– non precisati legislativamente (componenti di organi di coordinamento)

Durata dei permessi o dell’aspettativa

(L. 300/1970, art. 23)

 

 

 

 

 

 

(L. 300/1970, art. 24)

 

 

 

 

(L. 300/1970, art. 23)

 

(L. 300/1970, art. 30)

 

 

 

(Accordo Interconf. 6.11.1996, art. 13)

 

 

 

(D.Lgs. 81/2008, art. 50 co. 2)

 

(L. 300/1970, art. 31)

 

 

a) permessi retribuiti per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e per i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (per l’espletamento del loro mandato):

– non meno di otto ore mensili nelle unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti

– non meno di un’ora all’anno per ciascun dipendente nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti

b) permessi non retribuiti per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e per i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale):

– non meno di otto giorni all’anno per ciascun rappresentante sindacale.

c) permessi per componenti di organi di coordinamento:

– durata non precisata legislativamente;

d) permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle associazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva (per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti):

– durata non precisata legislativamente;

e) permessi retribuiti per i membri della delegazione speciale di negoziazione europea (per partecipazione ad incontri di informazione e consultazione):

– non meno di otto ore trimestrali aumentabili di ulteriori otto ore annuali, assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge;

f) permessi retribuiti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (per lo svolgimento dell’incarico):

– il tempo necessario allo svolgimento dell’incarico;

g) aspettativa non retribuita per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali (per l’espletamento di compiti attinenti alle cariche ricoperte):

–  durata del loro mandato;

Note: La contrattazione collettiva nazionale e soprattutto quella aziendale hanno integrato, incrementandola, la durata prevista dalle norme di legge, precisando talvolta che, per determinate motivazioni (ad esempio, partecipazione a trattative sindacali, ad incontri richiesti dalle aziende, tempi di viaggio nel caso di incontri di coordinamento, assistenza ai lavoratori coinvolti in contenzioso disciplinare), i rappresentanti sindacali aziendali possono usufruire di ulteriori permessi, quasi sempre retribuiti.
Obblighi dei datori di lavoro

 

I datori di lavoro, per quanto riguarda specificamente i permessi e le aspettative dei lavoratori che svolgono attività sindacale, sono tenuti a:

a) nei confronti dei lavoratori che ricoprono cariche sindacali di tutti i tipi:

– consentire di assentarsi dal loro posto di lavoro per lo svolgimento del loro mandato, nei limiti di durata previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

Giurisprudenza: Il diritto ai permessi sindacali è pieno ed incondizionato, non essendo configurabile alcun potere discrezionale di concessione o autorizzazione da parte del datore di lavoro. (Cass. 14 gennaio 2003 n. 454).

Alla contrattazione collettiva – cui l’art. 30 l. n. 300 del 1970 rinvia per la determinazione delle modalità e la quantificazione dei permessi retribuiti ai componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali dei sindacati maggiormente rappresentativi, ai sensi dell’art. 19 della medesima legge, per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi – non è consentito rendere facoltativa la concessione dei suddetti permessi ovvero condizionare il riconoscimento del diritto all’assenza di impedimenti di ordine tecnico aziendale, devoluti alla discrezionale valutazione del datore di lavoro, giacché in tal modo ne risulterebbe pregiudicato l’interesse, costituzionalmente garantito, sotteso all’art. 30 dello statuto. Il datore di lavoro, al fine di assicurare il pieno esercizio dell’attività sindacale, deve dunque modellare la propria organizzazione e disciplinare la forza lavoro in modo da rendere effettivo il godimento del diritto ai permessi, non potendo appellarsi all’esigenza del regolare svolgimento dell’attività di impresa per negare il suddetto diritto o per limitarne il contenuto.( Cass. 1 agosto 2003 n. 11759)

Vietare alle r.s.u. di accedere ai reparti produttivi in occasione dei permessi sindacali costituisce comportamento antisindacale tipico, lesivo del diritto alla fruizione dei permessi sindacali ex art. 23 st. lav., con effetti permanenti lesivi dell’attività sindacale che possono essere rimossi soltanto dall’emissione dell’ordine di consentire l’accesso ex art. 28 st. lav. (Corte appello  Venezia 6 aprile 2011)

Costituisce condotta antisindacale il licenziamento di un delegato r.s.u., il quale si sia avvalso dei permessi sindacali di cui all’art. 23 St. lav. per attività di generica consulenza per l’O.S. di categoria, in quanto le modalità di espletamento del mandato sindacale sono sottratte a qualsiasi potere discrezionale di valutazione, da parte del datore di lavoro (Trib. Milano 23 novembre 2004)

  – non effettuare controlli sulle attività connesse allo svolgimento del loro mandato
Giurisprudenza: È illegittimo, per violazione dell’art. 8 st. lav., il controllo effettuato sul lavoratore attraverso pedinamento tramite un’agenzia investigativa, mirante non già alla verifica del corretto esercizio della prestazione lavorati va quanto invece alla verifica dello svolgimento di attività sindacale in attuazione di un permesso fruito in forza dell’art. 23 st. lav. (Tribunale  Milano 24 dicembre 2003)
  – conservare il posto di lavoro per tutta la durata dell’assenza.

b) nei confronti dei lavoratori che ricoprono l’incarico di rappresentante per la sicurezza:

– a consentire di assentarsi dal loro posto di lavoro per lo svolgimento del loro mandato, ma nei limiti di durata previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

– a consentire l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

Obblighi dei lavoratori

 

 

 

(L. 300/1970, art. 23, co. 4)

 

I lavoratori che ricoprono cariche sindacali di ogni tipo, compresi i rappresentanti per la sicurezza, sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi previsti per gli altri lavoratori. Sono tenuti inoltre al rispetto dei seguenti ulteriori obblighi specificamente riferiti ai permessi ed aspettative:

– dare al datore di lavoro comunicazione scritta della successiva fruizione dei permessi retribuiti di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Giurisprudenza: Il diritto dei lavoratori di espletare attività sindacale anche nei luoghi e durante l’orario di lavoro, previsto e disciplinato dalla legge n. 300 del 1970, non si traduce nell’indiscriminata autorizzazione del singolo dipendente, ancorché rappresentante sindacale aziendale, ad interrompere di propria iniziativa l’attività lavorativa per intraprendere attività di detta natura, anche se queste non si concretino in discussioni vere e proprie, ma implichino tempi minori come nel caso di comunicazioni al personale o di espressione di determinate doglianze, dovendo comunque quelle interruzioni trovare giustificazione e legittimazione dell’ambito della suddetta disciplina, la quale, mentre prevede la necessità di una comunicazione scritta, di regola 24 ore prima, per quanto concerne i permessi retribuiti ai dirigenti sindacali (art. 23 ultimo comma), e di regola, tre giorni prima per i lavoratori che intendano esercitare il diritto di partecipazione a trattative di natura sindacale (art. 24), non introduce, per quanto riguarda i permessi, disposizioni particolari per i rappresentanti sindacali aziendali, alla stregua delle quali costoro possano con tempi e modalità diverse esercitare il diritto suddetto. (Cass. 12 novembre 1984 n. 5711)
(L. 300/1970, art. 24, co. 2)

 

 

– dare al datore di lavoro comunicazione scritta della successiva fruizione dei permessi non retribuiti di regola 3 giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

– usufruire dei permessi e delle aspettative per lo svolgimento del mandato sindacale o a questo assimilato;

Giurisprudenza: Non è consentito l’utilizzo dei permessi sindacali per fini personali o diversi da quelli per i quali essi vengono attribuiti, nè tanto meno è consentita la strumentalizzazione del potere di fruire dei permessi per una finalità diversa dalla tutela sindacale (Cass. 14 gennaio 2003 n. 454)
Sanzioni

 

 

(L. 300/1970, art. 28)

La violazione degli specifici obblighi in materia di permessi ed aspettative per motivi sindacali  e equiparati comporta:

a) per il datore di lavoro:

– condanna per condotta antisindacale;

 
(D.Lgs. 81/2008, art. 55, co. 5, lett. e)

 

 

– ammenda da 2.000 a 4.000 euro per non aver consentito ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

b) per i lavoratori:

– sanzioni disciplinari

– mancata retribuzione per l’assenza non giustificata

Aspetti normo-retributivi Nel caso dei permessi retribuiti, compete al lavoratore la retribuzione globale di fatto con l’eccezione di tutti quegli emolumenti la cui erogazione le parti collettive sia stata limitata da norme di legge o dalla contrattazione collettiva alle giornate di effettiva presenza al lavoro.
Giurisprudenza: Nella retribuzione da corrispondere al dipendente che usufruisca di permessi sindacali, non devono essere comprese quelle indennità, pur aventi natura retributiva, quale nella specie l’indennità di rischio, la cui erogazione le parti collettive abbiano limitato alle giornate di effettiva presenza al lavoro. (Pretura  Roma 20 ottobre 1992)

Il cosiddetto principio di onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell’ordinamento, limitativa dell’autonomia privata, la quale perciò, nel rispetto del limite costituito dal disposto dell’art. 36 cost. in tema di proporzionalità e sufficienza della retribuzione , ben può, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disporne l’esclusione dal calcolo della retribuzione per istituti indiretti, anche legali (come ad esempio i permessi ex art. 23 L. 300/1970) laddove manchi una norma che imponga la commisurazione del relativo trattamento a tutti gli elementi della retribuzione. (Cass. 9 maggio 1990)

Aspetti assicurativi e previdenziali

(D.Lgs. 564/1996, art. 3)

I compensi riconosciuti ai lavoratori che usufruiscono di permessi sindacali retribuiti sono soggetti alle normali ritenute assicurative e previdenziali

I periodi di aspettativa non retribuita sono coperti da contribuzione figurativa a condizione che:

– sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi;

– sia decorso un periodo di attività lavorativa subordinata non inferiore a sei mesi.

Giurisprudenza: L’infortunio intervenuto durante la fruizione di un permesso sindacale non è soggetto alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (Trib.  Genova 9 febbraio 2006)

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