Diritti sindacali – Sciopero | ADLABOR

Lo schema si propone di chiarire la disciplina del diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato dall’art. 40 e mai formalmente disciplinato da alcuna norma legislativa, indicandone le diverse modalità e fattispecie. Lo schema indica altresì gli obblighi tanto dei datori di lavoro quanto dei dipendenti scioperanti e dei promotori.

 

Diritti sindacali – Sciopero

Definizione

(Cost. art. 40)

 

Lo sciopero consiste nel diritto (individuale ad esercizio collettivo) dei lavoratori subordinati ad astenersi dal lavoro, da esercitarsi nell’ambito di specifica disciplina legislativa.
Note: Malgrado l’esplicita previsione dell’art. 40 della Costituzione (“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”), ad eccezione dei servizi pubblici essenziali non è mai stata emanata alcuna norma di legge che abbia disciplinato lo sciopero.

In assenza di specifiche norme di legge (come ad esempio quella sugli scioperi nelle imprese di pubblico servizio), lo sciopero non necessita di una proclamazione da parte di associazioni sindacali

Finalità

(L. 146/1990 , art. 2 co. 7)

Esercitare una pressione sui datori di lavoro per ottenere il miglioramento delle condizioni di lavoro oppure in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Note: In realtà, ed in assenza di norme applicative dell’art. 40 della Costituzione, si ricorre a scioperi anche per motivi di protesta sociale e politica.
Fattispecie Tra le modalità di esercizio del diritto di sciopero vanno citate le seguenti:

– sciopero generale: quando l’astensione dal lavoro riguarda tutti i lavoratori di un Paese;

– sciopero settoriale (o di categoria): se interessa un solo settore economico o una categoria di lavoratori;

– sciopero locale: quando l’astensione dal lavoro riguarda tutti i lavoratori di una limitata area geografica;

– sciopero bianco (o pignolo): quando non vi è una reale astensione dall’attività lavorativa, ma un suo rallentamento dovuto all’applicazione letterale delle norme di legge o di contratto relative all’esecuzione del lavoro;

– sciopero a gatto selvaggio (“wildcat strike”): quello effettuato senza alcun preavviso  ed in tempi diversi nella stessa unità produttiva o reparto;

– sciopero a scacchiera: quello effettuato in tempi diversi in aree della stessa unità produttiva o reparto;

– sciopero a singhiozzo: quando l’astensione dal lavoro è di brevi periodi alternati ad altrettanto più o meno brevi periodi di attività lavorativa;

– sciopero virtuale: quello in cui i lavoratori che vi aderiscono continuano a svolgere regolarmente le proprie mansioni, rinunciando tuttavia alle rispettive retribuzioni, devolute ad un’iniziativa socialmente utile previamente individuata.

Datori di lavoro interessati Tutti, tranne le Forze Armate, i cui dipendenti militari non possono effettuare scioperi.
Lavoratori interessati

(D.Lgs. 66/2010, art. 1475, co. 4)

(L. 146/1990)

Tutti, senza vincoli,tranne:

– il personale militare in servizio, al quale è fatto divieto assoluto di sciopero;

– il personale dei servizi pubblici essenziali, per i quali l’esercizio del diritto di sciopero è condizionato dal rispetto di specifiche procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva

Note: sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione (L. 146/1990, art. 1, co.1)
Limiti all’esercizio del diritto di sciopero

(L. 146/1990, art. 2 co. 1)

 

 

 

 

 

(L. 146/1990, art. 2 co. 5)

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di sciopero è legittimo purchè:

– comunicato per iscritto, indicando durata, modalità di attuazione e motivazioni, dai soggetti che l’hanno proclamato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia al Prefetto (al quale compete l’obbligo di immediata trasmissione alla Commissione di garanzia)

– esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili;

– esercitato con il rispetto di un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni

Obblighi per il datore di lavoro

(L. 300/1970, art. 15, co. 1, lett. b)

 

 

 

In generale, in caso di partecipazione del lavoratore ad uno sciopero, è fatto divieto al datore di lavoro di:

– licenziarlo;

– discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari;

– recargli qualsiasi tipo di pregiudizio;

– porre in essere azioni volte a vanificare o limitare l’esercizio del diritto di sciopero.

(L. 146/1990, art. 2 co. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L. 146/1990, art. 2 co. 3)

(L. 146/1990, art. 3)

Per i datori di lavoro dei servizi pubblici essenziali vi sono inoltre gli obblighi di:

– concordare nei contratti collettivi le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire la continuità dei servizi pubblici;

– concordare nei contratti collettivi procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero o, in caso contrario, richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione venga effettuato presso le compertenti sedi istituzionali locali o nazionali;

– comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l’elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi;

– predisporre le misure per l’erogazione delle prestazioni indispensabili.

– far effettuare le prestazioni indispensabili.

– garantire, quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l’approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali dandone comunicazione agli utenti.

Obblighi per i lavoratori

 

(L. 146/1990, art. 2 co. 3)

Per tutti i lavoratori:

Per i lavoratori dei servizi pubblici essenziali comandati:

– effettuare le prestazioni indispensabili.

Obblighi per i soggetti promotori dello sciopero

(L. 146/1990, art. 2 co. 1 e 7)

 

 

 

 

 

 

 

(L. 146/1990, art. 2 co. 2 e 7)

 

 

(L. 146/1990, art. 2 co. 2)

 

 

 

 

(L. 146/1990, art. 2 co. 3)

Solo nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, i soggetti promotori dello sciopero sono tenuti a:

 

– comunicare per iscritto, indicando durata, modalità di attuazione e motivazioni, dai soggetti che l’hanno proclamato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia al Prefetto o al Sindaco (ai quali compete l’obbligo di immediata trasmissione alla Commissione di garanzia). Le disposizioni in tema di durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori;

– proclamarlo nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili;

– proclamarlo con il rispetto di un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni. Le disposizioni in tema di preavviso minimo non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori;

– concordare nei contratti collettivi procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero o, in caso contrario, richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione venga effettuato presso le compertenti sedi istituzionali locali o nazionali;

– a consentire l’effettuazione delle prestazioni indispensabili,

Trattamento retributivo e previdenziale Le ore di mancata prestazione per partecipazione allo sciopero determinano la mancata erogazione della retribuzione corrente e dell’incidenza sugli istituti della retribuzione corrente non erogata
Sanzioni

(L. 300/1970, art. 28)

 

a) per il datore di lavoro:

– l’aver limitato il diritto di sciopero comporta la condanna per condotta antisindacale;

(L. 146/1990, art. 4. co. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(L. 146/1970 art. 4 co. 1 e L. 300/1970 art. 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L. 300/1970 art. 7)

 

b) per i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici essenziali che non abbiano osservato le disposizioni di legge o gli obblighi derivanti dagli accordi o contratti collettivi o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l’informazione agli utenti:

– sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell’eventuale recidiva, dell’incidenza di essa sull’insorgenza o sull’aggravamento di conflitti e sul pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

c) per il lavoratore che:

– si è astenuto dal lavoro senza rispettare i termini di preavviso o di durata o che, richiesto dell’effettuazione delle prestazioni dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili:

– sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all’INPS, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

– non astenendosi dal lavoro, non ha comunque effettuato interamente le prestazioni lavorative dovute:

– sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità ed all’eventuale reiterazione dell’infrazione.

(L. 146/1970 art. 4 co. 2) d) per le organizzazioni sindacali che hanno proclamano uno sciopero, o vi hanno aderito in violazione delle disposizioni di legge o di contratti collettivi:

– sono sospesi i permessi sindacali retribuiti per la durata dell’astensione stessa;

– è sospesa la trattenuta a loro favore dalla retribuzione dei contributi sindacali per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 2.500 e non superiore a euro 50.000. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all’INPS, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;

– possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

Note: Qualora le sanzioni previste non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l’organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di euro 2.500 a un massimo di euro 50.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l’astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia.(L. 146/1970 art. 4 co. 4-bis e 4-ter)

 

 

 

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!