Assenze per assistenza a familiari disabili | ADLABOR

Lo schema si propone di analizzare la disciplina dei permessi per assistenza a familiare disabile, sintetizzandone aspetti normativi e retributivi.

 

Lavoratori interessati

(L. 104/1992, art. 33, co. 2 e)

(D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 1)

(D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 5)

 

Lavoratori subordinati pubblici e privati che assistono persone con handicap in situazione di gravità non ricoverate a tempo pieno.

Lavoratori subordinati pubblici e privati che assistono figli con handicap in situazione di gravità fino al compimento del terzo anno di età.

Lavoratori subordinati pubblici e privati che assistono coniuge, figli, genitori, fratelli o sorelle con handicap in situazione di gravità.

Motivazioni

(L. 104/1992, art. 33, co. 2 e 3 e D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 5bis)

 

 

 

 

 

(L. 104/1992, art. 33, co. 2 e 3 e D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 2)

 

Assistenza alle seguenti persone con handicap in situazione di gravità non ricoverate a tempo pieno (salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza):

–  coniuge;

–  parente o affine entro il secondo grado;

–  parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ;

–  figlio minorenne, anche adottivo (per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente).

Durata

(L. 104/1992, art. 33, co. 2 e 3)

(D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 1)

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 5bis e Circ. INPS 32/2012)

 

Tre giorni di permesso mensile, anche in maniera continuativa.

 

Per figli con handicap due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età in situazione di gravità (in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, ma cumulabili con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio). Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non puo’ fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992.

Due anni max complessivamente per ciascuna persona portatrice di handicap grave (purchè non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza) e nell’arco della vita lavorativa. Il diritto a fruire del congedo spetta, entro sessanta giorni dalla richiesta:

– al coniuge convivente;

– ad un genitori anche adottivo, in caso di mancanza, decesso, handicap grave del coniuge convivente;

– ad un figlio convivente, in caso anche di mancanza, decesso, handicap grave dei genitori;

– ad uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso anche di mancanza, decesso, handicap grave di un figlio convivente.

Aspetti retributivi

(L. 104/1992, art. 33, co. 3)

(D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 5ter)

 

 

(D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 5quinquies)

 

Assenza retribuita (per il 2016 fino ad un massimo di Euro 47.445,82).

 

Assenza retribuita per il congedo fino a due anni. Il lavoratore che assiste l’handicappato ha diritto a percepire un’indennita’ corrispondente all’ultima retribuzione (solo voci fisse e continuative), anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS.

Il periodo di congedo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita’ e del trattamento di fine rapporto.

Aspetti contributivi

(L. 104/1992, art. 33, co. 3)

(D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 5ter)

 

Assenza coperta da contribuzione figurativa.

 

Assenza coperta da contribuzione figurativa, con un massimale rivalutato annualmente.

Diritti del lavoratore

(L. 104/1992, art. 33, co 3)

 

(L. 104/1992, art. 33, co. 5)

 

(D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 5quater)

 

Il diritto di assentarsi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Il lavoratore che usufruisce dei congedi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi ha diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

Obblighi del lavoratore

(L. 104/1992, art. 33, co 3bis)

 

 

 

(D.Lgs. 151/2001, art. 42, co. 5)

 

(Circ. Min. Funzione pubblica 13/2010 e Circ. INPS 127/2016)

 

 

 

(Circ. Min. Funzione pubblica 13/2010, punto 7)

 

 

Il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

I lavoratori coniuge o genitore o figlio convivente o fratello o sorella conviventi per poter usufruire del congedo biennale deve fare apposita richiesta al datore di lavoro.

Il lavoratore ha l’onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione. In particolare, il dipendente è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti l’accertamento della situazione di handicap grave.

Il lavoratore pubblico dipendente, salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.

N.B.: Lo stesso principio può trovare applicazione anche nel settore privato

Sanzioni

 

 

 

(Cod.pen. art. 640)

Nel caso il datore di lavoro o l’INPS accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti, il lavoratore decade dai diritti, essendo inoltre responsabile del risarcimento del danno.

E’ possibile ipotizzare anche una responsabilità di ordine penale, come ad esempio per il reato di truffa (Cassazione penale, sez. II, 01/12/2016, n. 54712, in Ilpenalista.it 2017, 3 gennaio).

 


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