Termini e Sanzioni nella Procedura Disciplinare – Disciplina Contrattuale Collettiva | ADLABOR

In caso di contestazione disciplinare la legge e di contratti collettivi prevedono termini per fornire le giustificazioni e per adottare i conseguenti provvedimenti . I contratti collettivi stabiliscono termini specifici anche sulla misura delle sanzioni adottabili

 

CCNL Termini per le giustificazioni Termini per l’adozione del provvedimento Tipologia  di sanzioni conservative
Alimentari (Industria)

(art. 68 CCNL 2020)

5 giorni non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadere del quinto giorno successivo alla contestazione.

 

1.    ammonizione verbale;

2.    ammonizione scritta;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 3 giorni;

Assicurazioni (Amministrativi e Produzione) (ANIA)

(art. 26 CCNL 2017)

15 giorni entro 15 giorni dalla contestazione o dal ricevimento delle eventuali difese scritte presentate dal lavoratore.

[Per esigenze derivanti da difficoltà nella fase di valutazione delle difese scritte del lavoratore, il termine può essere prorogato di 15 giorni purché l’Impresa ne dia comunicazione scritta al lavoratore stesso.]

 

1.    rimprovero verbale;

2.    biasimo inflitto per iscritto;

3.    sospensione fino a 10 giorni.

 

[La sospensione deve essere segnalata alla O.S. cui aderisce il lavoratore interessato]

Attività Ferroviarie e Servizi connessi (AGENS – Confindustria)

(art. 66 CCNL 2016)

10 giorni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione o dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni

 

[E’ prevista la possibilità di sospendere il termine per “sopravvenuti , provati ed oggettivi impedimenti di forza maggiore”]

1.    rimprovero verbale;

2.    rimprovero scritto;

3.    multa mediante ritenuta sulla retribuzione non superiore a metà della retribuzione giornaliera;

4.    sospensione da 1 a 10 giorni.

Alberghi (Confcommercio – Federalberghi – FIPE)

(art. 138 CCNL 2010)

5 giorni entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni,

con lettera raccomandata e indicazione dei motivi

1.    rimprovero verbale;

2.    rimprovero scritto;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 5 giorni

 

Alberghi Industria (Federturismo Confindustria – AICA) 5 giorni entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni,

con lettera raccomandata e indicazione dei motivi

1.    rimprovero verbale;

2.    rimprovero scritto;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 5 giorni

 

Autorimesse e noleggio automezzi

(art. 55 CCNL 2013)

5 giorni Nessun termine 1.    rimprovero

2.    rimprovero scritto

3.    multa non superiore a 3 ore di paga base

4.    sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni

 

Chimici Farmaceutici (Industria)

(art. 38 CCNL 2016)

8 giorni 8 giorni dalla contestazione o dal ricevimento delle giustificazioni del lavoratore

(comunque non oltre 16 gg. dalla contestazione)

1.    richiamo verbale;

2.    ammonizione scritta;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 3 giorni;

Cooperative Multiservizi (UNCI – CONFSAL)

(art. 42 CCNL 2011)

5 giorni entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per rendere le giustificazioni

Con lettera raccomandata a.r.

1.    rimprovero verbale

2.    rimprovero scritto

3.    multa fino a 4 ore d retribuzione

4.    sospensione fino a 10 gg.

 Istituzioni socio assistenziali (UNEBA)

(art. 72 CCNL 2017)

5 giorni entro 30 giorni dalla presentazione delle giustificazioni 1.    biasimo inflitto verbalmente;

2.    biasimo inflitto per iscritto;

3.    multa sino a 3 ore di retribuzione;

4.    sospensione sino a 3 giorni;

Case di cura private (AIOP – ARIS – FDG)

(art. 42 CCNL 2020)

5 giorni entro 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore

[Il termine rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione]

1.    richiamo verbale;

2.    richiamo scritto;

3.    multa fino a 4 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 10 giorni

Credito (ABI)

(art. 44 CCNL 2015)

5 giorni Nessun termine 1.    rimprovero verbale;

2.    rimprovero scritto;

3.    sospensione sino a 10 giorni;

Edilizia (Industria) (ANCE) 5 giorni Nessun termine 1.    rimprovero verbale;

2.    rimprovero scritto;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 3 giorni;

 

Giornalisti (FNSI – FIEG)

(art. 50 CCNL 2016)

5 giorni Nessun termine 1.    rimprovero verbale;

2.    rimprovero scritto;

3.    multa;

4.    sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;

Grafici Editoriali (Industria) (ANIGCT – AIE – AIEPS)

(art. 46 CCNL 2014)

5 giorni Nessun termine 1.    rimprovero verbale o rimprovero scritto;

2.    multa sino a 3 ore di retribuzione;

3.    sospensione fino a 3 giorni per gli operai, fino a 5 per gli impiegati;

Metalmeccanici (Industria) (Federmeccanica ASSISTAL)

(art. 8 CCNL 2016)

5 giorni entro 6 giorni dalla ricezione delle giustificazioni 1.    richiamo verbale;

2.    ammonizione scritta;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

4.    sospensione fino a 3 giorni;

Multiservizi 5 giorni Entro 15 giorni dalla ricezione delle giustificazioni 1.    richiamo verbale;

2.    ammonizione scritta;

3.    multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

4.     sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.

Palestre e Impianti sportivi (FIIS – Confcommercio)

(art. 146 CCNL 2016)

5 giorni entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le giustificazioni

[Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.]

 

1.    biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;

2.    biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

3.    multa fino a 4 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 10 giorni;

 

Pulizie (Industria) (FISE Confindustria – A.N.C.S.T – Federlavoro – PSL AGCI – Unionservizi Confapi)

(art. 89 CCNL 2021)

5 giorni

 

[L’incontro tra lavoratore e rappresentante sindacale con l’impresa dovrà tenersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla contestazione, nella provincia o nel comune ove insiste il relativo appalto (cui il lavoratore è adibito), decorsi i quali le giustificazioni potranno essere presentate solo per iscritto, entro i successivi 3 giorni.]

15 giorni lavorativi 1.    richiamo verbale;

2.    ammonizione scritta;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

4.    sospensione fino a 3 giorni;

[d) sospensione fino a 10 giorni. – CCNL 1993 Industria]

 

Radiotelevisioni Private (FRT – RNA –ANICA)

(art. 63 del CCNL 2017)

5 giorni Nessun termine 1.    richiamo verbale;

2.    ammonizione scritta;

3.    multa fino a 4 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 10 giorni;

 

Servizi di Igiene Ambientale (Nettezza Urbana) (FISE e Federambiente)

 

(Art. 73 CCNL 2016)

5 giorni lavorativi

 

Il termine può essere sospeso per malattia, ma in ogni caso le giustificazioni non possono essere rese oltre 30 gg. dalla ricezione della contestazione

Non prima di 10 gg lavorativi se  non é eletta la R.S.U. ovvero non é costituita la R.S.A. dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce, oppure nelle gestioni che distino più di 40 Km dalla sede più vicina dell’Organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce.

 

entro 30 gg. lavorativi dall’acquisizione delle giustificazioni

 

1.    richiamo verbale;

2.    ammonizione scritta;

3.    multa fino a 4 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 10 giorni;

Telecomunicazioni (Assotelecomunicazioni – ASSTEL)

(art. 46 del CCNL 2020)

5 giorni entro 10 giorni dalla ricezione delle giustificazioni 1.    richiamo verbale;

2.    ammonizione scritta;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 3 giorni

Terziario distribuzione e servizi (Confcommercio) 5 giorni entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente per presentare le sue giustificazioni

Il termine è prorogabile per ulteriori 30 gg. previa comunicazione scritta al lavoratore.

1.    biasimo verbale;

2.    biasimo scritto;

3.    multa fino a 4 ore della retribuzione base;

4.    sospensione fino a 10 giorni.

 

Tessili (Industria) (FIITVC – FEMCA – FILTEA – UILTA)

(art. 74 del CCNL 2017)

5 giorni entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle giustificazioni 1.    ammonizione verbale

2.    ammonizione scritta

3.    multa, fino a 2 ore dell’elemento retributivo nazionale

4.    sospensione fino a 3 giorni

Trasporti (CONFETRA)

(art. 32 CCNL del 2013)

10 giorni entro 20 giorni dalla scadenza del termine per presentare le giustificazioni 1.    rimprovero verbale;

2.    rimprovero scritto;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione;

4.    sospensione da 1 a 10 giorni

Turismo (FIPE) 5 giorni entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni, con lettera raccomandata ed indicazione dei motivi 1.    rimprovero verbale;

2.    rimprovero scritto;

3.    multa fino a 3 ore di retribuzione;

4.    sospensione fino a 5 giorni

Turismo – Confcommercio (art. 139 CCNL del 2010) La contestazione dovrà indicare il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni. entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. 1.    rimprovero verbale;

2.    rimprovero scritto;

3.     multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;

4.    sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.

 

In caso di contestazione disciplinare la legge e di contratti collettivi prevedono termini per fornire le giustificazioni e per adottare i conseguenti provvedimenti . I contratti collettivi stabiliscono termini specifici anche sulla misura delle sanzioni adottabili .


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