ASSENZE DEL LAVORATORE GENITORE PER D.A.D., QUARANTENA O INFEZIONE DA COVID-19 DEL FIGLIO – SCHEMA RIASSUNTIVO | ADLABOR

Tipologia

di Assenza

Riferimento

normativo

Trattamento

economico

 

Procedura

 

Note

Quarantena figlio convivente di età minore dei 16 anni

– art. 21-bis, L. 126/2020 (come modificato dal D.L. 137/2020)

– INPS, circ. n. 116/2020

Se il figlio ha:

– meno di 14 anni, indennità a carico dell’INPS pari al 50% della retribuzione;

– fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L’ASL competente deve rilasciare un apposito provvedimento di quarantena del figlio. Il lavoratore può richiedere, alternativamente:

– Smart-working (qualora sia compatibile con l’attività svolta)

– il Congedo straordinario Covid-19.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

art. 13, D.L. 149/2020 (Decreto “Ristori bis”)

 

Indennità pari al 50% della retribuzione La domanda può essere fatta dal lavoratore dipendente che abbia un figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado presente in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. In questo caso, il congedo, richiedibile alternativamente da entrambi i genitori, può riguardare l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Datore di lavoro e lavoratore possono attivare lo Smart-working, qualora sia compatibile con l’attività svolta.

Malattia Covid-19 figlio di età non superiore ai 3 anni

art.47 D.Lgs. 151/2001

 

Congedo non retribuito ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Occorre il certificato medico del pediatra.

Può essere richiesta, alternativamente, solo da uno dei due genitori.

Se il figlio ha:

– 0-3 anni: nessun limite di giorni;

– 3-8 anni: massimo 5 giorni lavorativi all’anno.

 
Cura dei figli fino ai 12 anni di età art. 32, D.Lgs. 151/2001 Congedo parentale ordinario Certificato pediatrico ordinario.

Le parti possono concordare, in alternativa al congedo, la possibilità di effettuare la prestazione in smart-working.

 


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