Green pass – disciplina | ADLABOR

  • Come si ottiene la certificazione – verde Covid 19 / green pass? : art. 9, comma 2, D.L. 52/2021 convertito con L. 87/2021:

“2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al   termine   del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido   o   molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.”

 

  • Da quando e fino a quando è valido il green pass?

 

Green pass

Certificazioni verdi COVID-19

Inizio validità* Durata
1 sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 dal giorno della somministrazione (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera c) 12 mesi (art 9, comma 3 del D.L. 52/2021, L. 17 giugno 2021, n. 87)
1ª dose di 2 dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose (art 9, comma 3, secondo periodo della L. 17 giugno 2021, n. 87) fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (art 9, comma 3, secondo periodo della L. 17 giugno 2021, n. 87)
2ª dose dal giorno della somministrazione (art 9, comma 3, primo periodo del D.L. 52/2021, della L. 17 giugno 2021, n. 87) 12 mesi (art 9, comma 3, primo periodo della L. 17 giugno 2021, n. 87)
Tampone antigenico ([1])e/o molecolare ([2]) dall’esecuzione del test (art. 9, comma 5, della L. 17 giugno 2021, n. 87) 48 ore (art. 9, comma 5, della L. 17 giugno 2021, n. 87)
Avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione

dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2

Giorno dell’avvenuta guarigione (art. 9, comma 4, della L. 17 giugno 2021, n. 87) 6 mesi (art. 9, comma 4, della L. 17 giugno 2021, n. 87)
Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima

dose di vaccino ([3]) o al termine del prescritto ciclo

Giorno dell’avvenuta guarigione (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera d) 12 mesi (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera d)

 

  • Obbligo di esibire e possedere green pass per accedere ai luoghi di lavoro: 9-septies, comma 1, del d.l. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021:

“1. Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre 2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di prevenire la diffusione  dell’infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita’  e’ svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione verde COVID-19.”

 

  • Come può verificare il datore di lavoro che il dipendente abbia il green pass?
    • App VerificaC19: 9-septies, comma 5, del d.l. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87,come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021: “Le verifiche   delle certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita’ indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.”
    • Comunicazione preventiva volontaria del lavoratore: 9-septies comma 6 del dl. 52/2021, convertito con L. 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021:

“6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. “

 

  • Può il datore di lavoro richiedere al lavoratore di comunicargli preventivamente se possiede il green pass? : art 9-octies, del d.l. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87, come modificato da D.L.139/2021 art 3: “In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze  organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i  lavoratori sono  tenuti  a  rendere  le  comunicazioni  di  cui   al   comma   6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso   necessario   a   soddisfare    le    predette    esigenze organizzative”.

 

  • Cosa succede se il lavoratore non ha il green pass? : 9-septies comma 6 del dl. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021: “6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. “

 

 

[1] Solo i tamponi antigenici oro/nasofaringei consentono l’ottenimento, in caso di esito negativo del test, della certificazione verde (circ. Ministero della Salute n. 43105 del 24 settembre 2021). Il test antigenico oro/nasofaringeo rileva la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico (RNA) ma tramite le sue proteine (antigeni). Il test viene effettuato a seguito della raccolta, con un bastoncino cotonato, di un campione di muco naso-faringeo.

[2] Sia i tamponi molecolari salivari sia quelli oro/nasofaringei consentono l’ottenimento, in caso di esito negativo del test, della certificazione verde (circ. Ministero della Salute n. 43105 del 24 settembre 2021). Il test molecolare permette la ricerca dell’RNA virale (il genoma del virus SARS-CoV-2) attraverso la metodica molecolare di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction). Il test molecolare può essere eseguito su un campione di muco prelevato da naso, bocca e faringe con un tampone di cotone o su un campione di saliva.

I tamponi salivari sono esclusi dall’elenco dei test antigienici rapidi utili per ottenere la certificazione verde.

[3]“casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo   giorno   dalla somministrazione della prima dose di vaccino” (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera d)


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