DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO POST D.LGS N.81/2015 (modificato dalla L.96/2018) | ADLABOR

entrata in vigore della nuova disciplina legale

 

La nuova disciplina del rapporto a tempo determinato entrata in vigore a partire dal 25 giugno 2015

 

forma

(art. 19 comma 4 del D.lgs 81/2015)

 

a) il contratto a tempo determinato deve essere stipulato per iscritto altrimenti:

– l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto

b) esclusione del requisito della forma scritta

– rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni

 

c) Una copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro

 

apposizione del termine e causale

 (art. 19 D.lgs 81/2015)

 

Ø  è stato abolito definitivamente l’obbligo per il datore di lavoro di indicare la causale di assunzione a tempo determinato

 

La giurisprudenza di merito afferma che l’eventuale avvenuta indicazione delle ragioni positive del termine e pleonastico e quindi, ove essa si sia stata comunque inserite sia insufficiente non costituisce motivo di impugnazione del contratto a termine (tribunale di Milano sentenza del 18/3/2015)

divieti

(art. 20 D.lgs 81/2015)

 

1)l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

 

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero

b) presso l’unità produttive nelle quali si è proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto si è concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o abbia una durata iniziale non superiore

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione dal lavoro una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato

d) da parte di datori di lavoro che ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori

 

2) in caso di violazione dei divieti il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato

 

 

durata massima

(art. 19 comma uno D.lgs 81/2015)

 

a) il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve avere una durata non superiore a 36 mesi complessivi;

b) la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione trappola tratte l’altro non può superare i 36 mesi

C) a fini del computo dei periodi di durata massima del rapporto (36 mesi) si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato

qualora il limite dei 36 mesi sia superato per effetto di un unico contratto di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento

 

eccezioni al limite di durata massima del rapporto a tempo determinato

(art. 19 commi 1 e 2 D.lgs 81/2015)

(art. 23 commi 3 D.lgs 81/2015)

 

il contratto a termine può avere una durata superiore ai 36 mesi complessivi:

-se previsto dai contratti collettivi anche aziendali

-per le attività stagionale individuate dalla contrattazione collettiva o con apposito decreto ministeriale, fino all’emanazione di tale decreto, per le attività così come individuate dal decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 numero 1525

-se ha ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, potendo avere una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono

-se viene stipulato un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti della durata massima di 12 mesi presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio

 

in caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto questo si trasforma in un contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione

 

Obbligo di informazione ai lavoratori e al sindacato

(art 19, comma 5 D.lgs.81/2015)

(art 23, comma 5 D.lgs.81/2015)

 

 

 

A)     il datore di lavoro ha il dovere di informare:

– i lavoratori a tempo determinato

–          le rappresentanze sindacali aziendali (RSA)

–          la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

B)      I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle RSA o RSU dei lavoratori in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.

 

proroga del contratto a tempo determinato

(art 21, comma 1 D.lgs.81/2015)

( art 21, comma 2 D.lgs.81/2015)

( art 21, comma 3 D.lgs.81/2015)

 

 

il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato

1) con il consenso del lavoratore

2) solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi

3) per un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti

qualora il numero delle proroghe sia superiore il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga

Ø  eccezione la disciplina della proroga non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali e nelle imprese start-up innovative

 

Continuazione di fatto del rapporto oltre il termine

(art 22, comma 1 D.lgs.81/2015)

(art 21, comma 2 D.lgs.81/2015)

 

 

se rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato il datore di lavoro è tenuto:

-a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10º giorno successivo

-a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 40% per ciascun giorno anteriore al 10º giorno dalla scadenza del termine.

 

Ø  qualora il rapporto continui oltre il 30º giorno in caso di contratto a termine di durata inferiore sei mesi oppure oltre il 50º giorno negli altri casi il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini

 

successione di contratti

(artt. 19 – 21 D.lgs 81/2015)

 

A)     La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto l’altro non può superare i 24 mesi.

Ø  Se il limite di 24 mesi viene superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento

B) se il lavoratore viene assunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero di 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in rapporto a tempo indeterminato

C) sono escluse da tale disciplina le attività stagionali, i rapporti con imprese start-up innovative e le attività previste dalla contrattazione collettiva

 

diritto di precedenza

(art. 24 commi 1 ,2 e 3 D.lgs 81/2015)

a) il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni espletate nell’esecuzione dei rapporti a termine

b) il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto nuova assunzione a tempo determinato da parte lo stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali

ci) per le lavoratrici il congedo di maternità usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza

d) alle lavoratrici riconosciuto il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo determinato effettuato dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine

 

condizioni per esercitare il diritto di precedenza (art. 24 comma 4 D.lgs 81/2015)

 

·         il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto

·         il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di lavoro

·         il diritto di precedenza può essere esercitata a condizione che lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto ed entro tre mesi nel caso di attività stagionali

 

principio di non discriminazione

(art. 25 comma 1 D.lgs 81/2015)

 

ai lavoratori a tempo determinato spetta:

–          il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello del C.C.N.L. in proporzione al periodo lavorativo prestato

–          sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato

 

sanzioni per la violazione del principio di non discriminazione

(art. 25 comma 2 D.lgs 81/2015)

 

nel caso di inosservanza del principio di non discriminazione:

–          il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94

–          se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 1032,91

 

formazione

(art. 26 D.lgs 81/2015)

 

i contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato opportunità di formazione adeguata per aumentare la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale

 

criteri di computo

 (art. 27 D.lgs 81/2015)

 

ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi dirigenti, impiegati negli ultimi due anni sulla base dell’effettiva durata del loro rapporto di lavoro

 

limiti quantitativi

(art. 23 del D.lgs 81/2015)

 

a) non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5

b) nel caso di inizio dell’attività corso dell’anno limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione

c) per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato

 

deroga ai limiti numerici per i lavoratori a tempo determinato

(art. 23 D.lgs 81/2015)

 

non si applica limiti quantitativi legali e della contrattazione collettiva per i contratti a termine conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme, con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici

B) nelle imprese start-up innovative

C) per lo svolgimento delle attività stagionali

d) per specifici spettacoli ovvero programmi radiofonici e televisivi

e) per sostituzione di lavoratori assenti

f) con lavoratori di età superiore a cinquant’anni

g) con università pubbliche e private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifico tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento direzione della stessa, tra istituti di cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti dalla trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi manifestazione di interesse culturale

h)al le attività che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del programma di ricerca al quale si riferiscono

 

sanzioni

(art. 23 comma 4 D.lgs 81/2015)

(art. 28 D.lgs 81/2015)

 

 

1) in caso di violazione del limite quantitativo per ciascun lavoratore si applicano assunzione amministrativa di importo pari:

 a) al 20% della retribuzione per ciascun mese frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno

b) al 50% della retribuzione per ciascun mese frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale superiore a uno

2) nel caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato il giudice condanna il datore di lavoro:

a) al risarcimento del danno a favore del lavoratore di un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 88 della legge 604/66

b) in presenza di contratti collettivi che prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto a metà

 

impugnazioni

(art. 28 D.lgs 81/2015)

 

l’impugnazione stragiudiziale del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto

 

esclusioni dalla disciplina generale

 (art. 29 D.lgs 81/2015)

 

sono esclusi dalla disciplina generale del tempo determinato in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i lavoratori assunti al termine della mobilità

b) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti (che non possono avere una durata superiore a cinque anni)

c) i rapporti di lavoro tra datore di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato

d) i richiami in servizio del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco

e) i rapporti per l’esecuzione di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e pubblici esercizi

f) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente data per il conferimento di supplenze e con il personale sanitario anche il dirigente del servizio sanitario nazionale.


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