SMARTWORKING – PROFILI FISCALI DEL LAVORO DA REMOTO | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, ha fornito chiarimenti sui profili fiscali del lavoro nella modalità smartworking e remoteworking.

Principi generali di fiscalità

  Note

Residenza fiscale

(Art. 2 co.2 TUIR – D.P.R. 917/1986)

Si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

A.  sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (Cass. sent. 677/2015).

 

B.  Hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio.

 

 

 

 

C.  Hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

 

Si tratta di condizioni alternative: la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una persona nel territorio dello Stato (Cass. sent. 21970/2015 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per domicilio si intende la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali (Cass. sent 21694/2020)

 

 

 

Per configurare la residenza non è necessaria la continuità o definitività della dimora abituale.

 

 

 

 

 

 

 

Worldwide taxation principle

(art. 3 co. 1 TUIR)

A)  Le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti.

 

B)  I non residenti sono assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità (art. 23 TUIR).

 

 

 

Presunzione relativa di residenza fiscale

(art. 2 co. 2-bis TUIR)

Salvo prova contraria*, si considerano residenti in Italia le persone cancellate dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e trasferite in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999). *Dimostrazione a carico del contribuente, della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall’assolvimento nello stesso paese di obblighi fiscali.

(Circolare A.E. 24.6.1999, n. 140).

 

La fiscalità dei lavoratori da remoto

 

 

 

 

Note

 

Soggetti coinvolti

·        Lavoratori agili;

·        Remote worker;

·        Telelavoratori.

Criteri di identificazione della residenza fiscale dello “smartworker”,

salvo applicazione di specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali

(Art. 2 TUIR)

Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della

residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle

condizioni di cui all’articolo 2 del TUIR:

 

·        Iscrizione all’anagrafe;

·        Domicilio;

·        Residenza.

Luogo della prestazione lavorativa

(Art. 15 par. 1, Modello OCSE per eliminare le doppie imposizioni)

Il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, non rilevando la circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

(Circolare A.E. n. 25 del 18.8.2023)

Trattamento fiscale da applicare

 

ESEMPIO 1

(Circolare A.E. n. 25 del 18.8.2023)

 Cittadino straniero, non iscritto all’Anagrafe della popolazione residente, che lavora in smart working per un datore estero dall’Italia, dove vive per la maggior parte dell’anno insieme al coniuge e ai figli.

 

 

·    Non risulta soddisfatto il requisito formale di iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente,

·     per la maggior parte del periodo d’imposta il cittadino estero mantiene stabilmente nel territorio dello Stato italiano sede principale dei suoi rapporti personali e affettivi e dimora abituale.

 

Quindi, la residenza fiscale si considera in Italia.

Trattamento fiscale da applicare

 

ESEMPIO 2

(Circolare A.E. n. 25 del 18.8.2023)

Cittadino italiano trasferito all’estero, dove lavora in smart working, mantenendo l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia. Paga le tasse in Italia, anche se sposta residenza o domicilio.

Trattamento fiscale da applicare

 

ESEMPIO 3

(Circolare A.E. n. 25 del 18.8.2023)

Cittadino italiano iscritto all’AIRE che ha come sede di lavoro ordinaria lo stato estero di residenza. Può considerarsi fiscalmente residente in Italia se mantiene in Italia la dimora abituale, dalla quale svolga la prestazione lavorativa con modalità agile.

Trattamento fiscale da applicare

 

ESEMPIO 4

(Circolare A.E. n. 25 del 18.8.2023)

Cittadino italiano iscritto all’AIRE a fronte di un’attività di lavoro

svolta in smart working dall’Italia alle dipendenze di una società estera.

Reddito è imponibile, secondo il dettato della normativa iitaliana, nel luogo di prestazione dell’attività lavorativa, salvo il disposto della normativa convenzionale qualora

applicabile.

Trattamento fiscale da applicare

 

ESEMPIO 5

(Interpello A.E. n. 626/E/2021)

Cittadino italiano, iscritto all’Aire, dipendente per una società lussemburghese. Ha svolto la propria attività lavorativa per più di 183 giorni in Italia, lavorando in smart working. ’LAgenzia delle Entrate ritiene che l’attività di lavoro svolta dal contribuente residente in Lussemburgo ma svolta in Italia sia rilevante ai fini fiscali anche nel nostro Paese.

(Art. 15 Convenzione Italia/Lussemburgo per evitare doppie imposizioni fiscali).


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