Lavoro domestico – Specificità e condizioni particolari | ADLABOR

Il lavoro domestico pur essendo un rapporto subordinato sconta delle sue peculiarità derivanti dalla sua natura strettamente personale e dalla qualità del datore di lavoro che è sempre una persona fisica.

 

 

 

DEFINIZIONE

Legge n. 339 del 02/04/1958 – Art 1

 

 

 

Si intende lavoratore domestico il soggetto che presta la propria opera esclusivamente per la necessità della vita familiare del datore di lavoro.

Rientra in tale tipologia:

1) il personale che si occupa delle attività tipiche legate all’andamento della vita familiare (colf, cameriere, governante, cuoco, baby-sitter, dog-sitter, educatore, ecc.);

2) il personale che presta attività a beneficio del nucleo familiare con incarichi specifici (giardiniere, autista, custode di abitazione, assistenza a persone non autosufficienti, ecc.).

 

 

 

 FORME CONTRATTUALI

 

Il rapporto di lavoro domestico ha solitamente natura subordinata, salvo la dimostrazione di un rapporto istituito a fini solidaristici come, ad esempio, nell’ambito della propria famiglia ovvero in caso di prestazioni occasionali.

Il lavoro domestico può essere prestato:

  1. in regime di convivenza o di non convivenza;
  2. a tempo pieno oppure a tempo parziale;
  3. a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato;
  4. lavoro occasionale.
Nota: Se sussiste un vincolo di parentela tra il prestatore di lavoro e il suo datore di lavoro, si presume che la prestazione sia resa a titolo gratuito. Il vincolo di parentela non esclude la possibilità di istaurare un rapporto di lavoro ma la genuinità dello stesso è valutata dall’INPS. (Circ. INPS n. 89/1989; Cassazione civile sez. lav., 11/07/2017, n.17093; Cassazione civile sez. lav., 29/11/2010, n.24130 (contra)

 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

 

D.Lgs. 104/2022 

INPS circ. n. 49/2011

D.Lgs. 276/03, art. 19, comma 3

D. L. n. 185/2008, art. 16 bis

Circolare INPS n. 20/2009

 

La costituzione del rapporto avviene con un contratto individuale in forma scritta nel quale devono essere indicate:

  • l’inizio e la durata del rapporto,
  • le mansioni con riferimento al livello contrattuale assegnato,
  • il periodo di prova,
  • preavviso,
  • l’orario di lavoro,
  • la durata dei riposi settimanali,
  • la sede di lavoro,
  • il trattamento economico,
  • enti e istituti che ricevono i contributi,
  • Contratto Collettivo applicato
  • il periodo di godimento delle ferie.
 

 

 

 

 

 

FORMALITÀ DI ASSUNZIONE

 

Il datore di lavoro deve comunicare l’assunzione all’INPS entro le 24 ore del giorno precedente. La comunicazione avviene in modalità telematica con la compilazione dell’apposito modello COLD. È consentito annullare la comunicazione dell’assunzione entro 5 giorni dalla data indicata per l’inizio del rapporto di lavoro.

*La procedura di comunicazione telematica non va utilizzata in caso di prestazioni di lavoro occasionale.

Nel caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione sono previste sanzioni amministrative, comminate dall’Ispettorato del Lavoro, da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore interessato.

 

 

 

ASSUNZIONE DI STRANIERI

D.Lgs. n. 286/98

 

La procedura di assunzione diverge a seconda dell’assunzione di un cittadino appartenente a uno degli Stati membri dell’unione Europea ovvero se provenga da Paesi extracomunitari.

Nel primo caso, la disciplina non ha caratteri di specialità rispetto all’assunzione di un soggetto con cittadinanza italiana.

Nel secondo caso, invece, è necessario che il lavoratore sia in possesso di regolare permesso di soggiorno, che lo abilita all’esercizio di attività lavorativa subordinata nel nostro Paese.

 

Se lo straniero extracomunitario risiede ancora nel Paese di origine, il datore  deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della provincia dove avrà luogo la prestazione lavorativa, che sarà rilasciata tenendo presente le quote previste dall’apposito decreto flussi, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare in Italia.

Nella domanda il datore di lavoro deve garantire ed indicare l’ alloggio, il reddito, l’orario di lavoro e la retribuzione.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul sito del Ministero dell’Interno.

Un approfondimento sulla procedura di assunzione dei lavoratori extracomunitari è presente sul Portale Integrazione Migranti  coordinato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 VARIAZIONI

 

Circolare INPS n. 20/2009

Circolare INPS n. 49/2011

 

Le variazioni del rapporto di lavoro domestico come la proroga della durata o la trasformazione del rapporto devono essere effettuate entro 5 giorni dal datore di lavoro attraverso la procedura telematica dell’INPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO DI LAVORO

 

CCNL Lavoro Domestico 8/09/2020 – Art. 14

 

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque deve essere contenuta nel limite massimo di:

  • 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
  •  8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.

Il riposo giornaliero per il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata. Quando il suo orario non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, gli deve essere concesso un riposo intermedio non retribuito non inferiore alle 2 ore giornaliere. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche

Il riposo settimanale spetta nella misura di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana. Nel caso in cui la religione professata dal lavoratore preveda la solennizzazione in una giornata diversa dalla domenica, è possibile concordare con il lavoratore la concessione del riposo nella giornata richiesta.

E’  considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino, e va retribuito:

  • se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria
  • se straordinario cioè prestato oltre l’orario normale di lavoro, con la maggiorazione del 50%

LAVORO STRAORDINARIO

 

–          20% in diurno;

–          50% in notturno;

–          60% domenica e festività;

 

 

 

FERIE

 

CCNL Lavoro Domestico 8/09/2020 – Art. 17

 

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito nella misura di 26 giorni lavorativi. Le ferie sono di norma fissate nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per ogni annualità devono essere godute almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e le altre 2 entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Il periodo feriale minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla corrispondente indennità; le ferie hanno carattere continuativo ed il godimento non può essere frazionato in più di due periodi. È prevista un’eccezione per i lavoratori stranieri che – al fine di poter godere di un periodo feriale più lungo – possono cumulare le ferie maturate in due annualità.

 

 

 

TREDICESIMA MENSILITÀ

 

CCNL Lavoro Domestico 8/09/2020 – Art. 39

 

Il lavoratore domestico ha diritto a 13 mensilità. Entro il mese di dicembre di ogni anno è corrisposta la tredicesima mensilità che è pari alla retribuzione globale di fatto, compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. In caso di anzianità ridotta, sono corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. La tredicesima mensilità matura durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

CCNL Lavoro Domestico (8/09/2020 – Decorrenza 1/01/2023) – Art. 38

 

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati dalla Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo – istituita presso il Ministero del Lavoro per l’aggiornamento retributivo ed è composta dai rappresentanti di sindacati e datori di lavoro- di cui all’art. 44 del CCNL , secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno. Anche per l’anno 2019 sono state aggiornate le tabelle retributive sulla base dei dati ISTAT rilevati a novembre del 2018 (1,4%). Su tale fascia di retribuzione viene calcolata la contribuzione.

 

PAGAMENTO RETRIBUZIONE

 

Il datore di lavoro domestico è esonerato dall’obbligo di pagamento della retribuzione con modalità tracciabile, che ha avuto decorrenza 1° luglio 2018.

 

 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Legge n. 108 del 11/05/1990 – Art. 4

 

Il rapporto di lavoro domestico può essere risolto senza motivazione.

 

 

 

PREAVVISO

Legge n. 339 del 02/04/1958 – Art. 16

CCNL Lavoro Domestico (8/09/2020) – Art. 40

 

In caso di licenziamento i termini di preavviso sono:

1) per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
– fino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario, – oltre i 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario;

2) per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
– fino a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario; – oltre i 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario.

In caso di dimissioni i termini sono ridotti del 50%.

La cessazione del rapporto di lavoro è considerata una variazione per cui va utilizzata la procedura telematica per la gestione delle variazioni.

*Inoltre, è preferibile comunicare – per il corretto adempimento degli obblighi a carico del datore – le variazioni sull’orario di lavoro, il trattamento economico, il cambio di sede e altre variazioni di tale natura. A tal fine è stato predisposto un apposito servizio telematico guidato sul portale INPS.

La tabella completa sui minimi retributivi aggiornati al 2023 è in calce alla scheda.
 

IMPIANTI VIGILANZA

 

INL – Nota 1004/2017

 

Il datore di lavoro domestico è sottratto agli obblighi imposti dalla legge 300/70 -art. 4 e può provvedere all’installazione di impianti di videosorveglianza nella propria abitazione, anche qualora occupi un lavoratore domestico, poiché in questo caso, il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa.

 

 

 

 

 

 

 

LAVORO OCCASIONALE

E

LIBRETTO DI FAMIGLIA

 

Legge 197/2022

Legge  n. 96/2017, articolo 54-bis

 

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attività lavorative effettuate in modo sporadico e saltuarie e sono fissate tassativamente dalla legge:

  •  piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

 

Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale  attraverso il libretto famiglia, contenente titoli di pagamento il cui valore nominale è di 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

Possono essere eseguite prestazioni occasionali esclusivamente entro i seguenti limiti economici:

·         per ciascun prestatore: massimo € 5.000 annui, indipendentemente dal numero di utilizzatori;

·         per ciascun utilizzatore: massimo € 10.000 annui, tra tutti i prestatori.

Sono computati al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali da parte di:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni di sostegno del reddito;
  • il prestatore con lo stesso utilizzatore: massimo € 2.500 annui.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 netti per ogni ora di prestazione lavorativa, che per il datore di lavoro significa un costo di 12,41 euro (cuneo contributivo al 36,5%, di cui il 33% alla gestione separata INPS, 3,5% all’INAIL, 1% per oneri di gestione). Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Le prestazioni occasionali rese nel corso del mese, da parte di tutte le tipologie di utilizzatori (famiglie e altri utilizzatori), verranno pagate dall’INPS, al prestatore, il giorno 15 del mese successivo alla prestazione.

L’utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

LAVORO DOMESTICO

TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2023

 

LAVORO DOMESTICO (conviventi) DA 01.01.2023
Livelli Minimo Conting. Altri elementi Supermin. individ. Totale
DS 1.384,46 194,98 1.579,44
D 1.318,54 194,98 1.513,52
CS 1.120,76 1.120,76
C 1.054,85 1.054,85
BS 988,9 988,90
B 922,98 922,98
AS 857,06 857,06
A 725,19 725,19
Part time ex art. 14, co.2
C 764,74 764,74
BS 692,25 692,25
B 659,27 659,27
Assistenza notturna
DS 1.592,17 1.592,17
CS 1.288,87 1.288,87
BS 1.137,23 1.137,23
Presenza notturna
unico 761,45 761,45
Note:
Altri elementi
Livello DS e D: indennità di funzione
Per livelli DS, CS e DS l’assistenza notturna si riferisce a persone non autosufficienti
Indennità inserite dal 01.10.2020:
Assistente familiare inquadrata nel profilo B super (baby-sitter) sino al compimento del 6°anno di età di ciascun bambino assistito (Tabella H):
valore mensile 130,05.
lavoratori conviventi con orario ridotto 91,12.
valore orario 0,79
Lavoratore inquadrato nel livello CS o DS addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente (Tabella I):
valore mensile 112,34; valore orario 0,66.
Le retribuzioni minime contrattuali sono adeguate annualmente secondo le variazioni del dato ISTAT
da apposita Commissione Nazionale convocata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Indennità inserita dal 01.10.2021:
Lavoratore in possesso della certificazione di qualità UNI 11766:2019 in corso di validità (Tabella L):
valore orario livello B. 8,99 euro
valore orario livello BS e CS 11,24 euro.

 

 

LAVORO DOMESTICO (non conviventi) DA 01.01.2023

Livelli Minimo (importi orari) Conting. Altri elementi Supermin. individ. Totale
DS 9,36 9,36
D 8,98 8,98
CS 7,79 7,79
C 7,38 7,38
BS 6,99 6,99
B 6,58 6,58
AS 6,21 6,21
A 5,27 5,27

Per le prestazioni di assistenza a persone non autosufficienti limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari, è prevista l’erogazione dei seguenti importi (valori orari):

Livelli Minimo (importi orari)
DS 10,09
CS 8,36

E’ prevista l’erogazoone delle seguenti idennità di vitto e alloggio (valori giornalieri):

Livelli Pranzo e/o cena Cena Alloggio Totale indennità vitto e alloggio
BS 2,26 2,26 1,95 6,47

 

Indennità inserita dal 01.10.2021:
Lavoratore in possesso della certificazione di qualità UNI 11766:2019 in corso di validità (Tabella L):
valore orario livello B. 8,99 euro
valore orario livello BS e CS 11,24 euro.

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