Lavoro Occasionale – Abrogato dalla legge 96/2017 | ADLABOR

Sostanzialmente abolito dalla legge 96/2017 che lo ha limitato alle persone fisiche non professionisti e imprenditori ovvero agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Definizione

(art. 61, co. 2, D.Lgs. 276/2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazione di lavoro autonomo concluso tra un committente ed un lavoratore con il quale il lavoratore si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro:

– prevalentemente proprio;

– senza vincolo di subordinazione;

– senza potere di coordinamento del committente;

– in via del tutto occasionale;

Il rapporto di lavoro occasionale deve avere:

– durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare (nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore) con lo stesso committente;

– compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare con lo stesso committente non superiore a 5.000 euro netti (6.250 € lordi).

Note: se il compenso per ciascun committente supera nel corso dell’anno solare i 5.000 euro netti (6.250 € lordi) si applicano le norme relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La prestazione di lavoro occasionale (ex art. 61, co. 2, D.Lgs. 276/2003) si distingue:

– dal contratto d’opera (ex art. 2222 e segg. Cod. Civ.), che pur essendo sempre un rapporto di lavoro autonomo occasionale, ha carattere del tutto episodico; non è collegato all’attività del committente; non ha limiti di durata; non ha limiti di compensi;

– dal contratto di lavoro accessorio, (ex art. 70 D.Lgs. 276/2003), che vede un soggetto prestare attività lavorativa saltuaria in qualsiasi settore (ma per il settore agricolo è prevista una disciplina specifica), per la quale, nel corso di un anno solare, non percepisce complessivamente più di € 5.000 netti dalla totalità dei committenti (se i committenti sono imprenditori commerciali o professionisti, per ciascuno di questi opera il limite di € 2.000 netti nell’anno solare, fermo restando il limite massimo di € 5.000).Il corrispettivo del lavoro accessorio prestato avviene mediante buoni-lavoro (vouchers).

Lavoratori interessati

(art. 74, D.Lgs. 276/2003)

 

Tutti ad eccezione di parenti ed affini sino al 4° grado di datori di lavoro agricoli per prestazioni rese in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Datori di lavoro interessati Tutti
Forma Non è prevista dalla legge la forma scritta
Durata

(art. 61, co. 2 D.Lgs. 276/2003)

Massima con lo stesso committente nel corso dell’anno solare:

– non superiore a trenta giorni (in generale);

– non superiore a 240 ore (nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona)

Compenso

(art. 61, co. 2 D.Lgs. 276/2003)

Non superiore a 5.000 euro netti (6.250 € lordi) nel corso dell’anno solare per ciascun committente.
Nota: Al lavoratore occasionale non competono rimborsi spese da parte del committente. Ove questi vi siano, saranno considerati compensi a tutti gli effetti (art.71, co. 2, DPR 917/1986 e risoluz. Ag. Entrate 11 luglio 2013 n. 49/E dell’11)
Trattamento fiscale

(art. 67, co. 1, lett. l DPR

Il compenso lordo è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%. 
Note: Il lavoratore  deve emettere una ricevuta per prestazione occasionale nella quale deve indicare i propri dati personali, quelli del committente, la data e il numero d’ordine della ricevuta, il corrispettivo lordo, la ritenute d’acconto e l’importo netto che gli verrà corrisposto. La data della ricevuta deve essere obbligatoriamente quella in cui ha ricevuto il compenso da parte del committente. Inoltre, sulla ricevuta deve essere applica la marca da bollo da 1,81 euro se l’importo della ricevuta supera 77,47 euro.

 

Il reddito di lavoro autonomo occasionale rientra fra i cosiddetti redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), DPR 917/1986

Trattamento previdenziale I lavoratori autonomi occasionali con compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro netti (6.250 € lordi) nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla Gestione Separata né al versamento di contributi previdenziali
Nota: In base all’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, se il reddito annuo derivante da detta attività è complessivamente superiore a 5.000 euro netti (6.250 € lordi) (considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali), sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi solamente sulla quota di reddito eccedente i 5.000 euro netti. I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione
Sanzioni

(art. 61, co. 2 D.Lgs. 276/2003)

Se il compenso percepito nell’anno solare da uno solo dei committenti supera i 5.000 euro netti (6.250 € lordi), il rapporto di lavoro occasionale viene automaticamente considerato rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

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