Prestazioni occasionali – nuovi limiti e specificità | ADLABOR

Prestazioni occasionali

(Art. 54-bis L. 97/2017, circolare INPS 107/2017)

 

Modificati dalla Legge 197/2022

(Art. 1, commi 342-354)

 

 

 

 

 

D.L. 48/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.L. 48/2023

Definizione:

 

 

 

 

Utilizzatori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitazioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

Limiti economici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamento:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieti:

 

 

 

 

 

Sanzioni:

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

 

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali:

persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (per prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia);

altri utilizzatori (prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale). Per usufruire delle prestazioni occasionali, l’utilizzatore deve avere alle proprie dipendenze al massimo 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato[1], ricomprendendo i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).

– per i settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, l’utilizzatore deve avere alle proprie dipendenze al massimo 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

Non possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale le seguenti imprese:

– imprese agricole (salvo eccezioni);

– imprese edili e settori affini;

– imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;

– imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

Possono essere eseguite prestazioni occasionali esclusivamente entro i seguenti limiti economici:

per ciascun prestatore: massimo € 5.000 annui, indipendentemente dal numero di utilizzatori;

per ciascun utilizzatore: massimo € 10.000 annui, tra tutti i prestatori;

– per gli utilizzatori dei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento: massimo € 15.000.

 

Sono computati al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali da parte di:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni di sostegno del reddito;
  • il prestatore con lo stesso utilizzatore: massimo € 2.500 annui.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa.

 

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 netti per ogni ora di prestazione lavorativa, che per il datore di lavoro significa un costo di 12,41 euro (cuneo contributivo al 36,5%, di cui il 33% alla gestione separata INPS, 3,5% all’INAIL, 1% per oneri di gestione). Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Le prestazioni occasionali rese nel corso del mese, da parte di tutte le tipologie di utilizzatori (famiglie e altri utilizzatori), verranno pagate dall’INPS, al prestatore, il giorno 15 del mesesuccessivo alla prestazione.

 

L’utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

In caso di superamento, da parte dell’utilizzatore, del limite economico in capo al singoloprestatore o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempopieno e indeterminato.

 

Qualora la prestazione occasionale venga prestata per una delle seguenti imprese o attività:

– imprese con più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

– imprese agricole (fatte salve le eccezioni);

– imprese edili e settori affini;

-imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave etorbiere;

– imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi

è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500 per ogni prestazionelavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Non si applica la procedura di diffida obbligatoria prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n.

124/2004.

n.b.: le nuove prestazioni occasionali sostituiscono il lavoro accessorio (c.d. voucher), abrogato dalla legge n. 49 del 20 aprile 2017.

 

* Per espressa previsione legislativa, è consentito il lavoro occasionale nelle attività di discoteche, sale da ballo, nightclub e simili.

[1] I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre. Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.


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