Contributo (“Ticket”) licenziamento | ADLABOR

Definizione Contributo che il datore di lavoro deve versare all’INPS in caso di licenziamento di lavoratori con contratto a tempo indeterminato aventi diritto a percepire la NASpI
Datori di lavoro interessati Tutti quelli privati e le Pubbliche Amministrazioni (solo per contratti a tempo determinato)
Quando è dovuto

(L. 92/2012, art. 2, co. 31 e 32, Mess. INPS 10358/2013, Interpello Min. Lav. 13.2015 e voce “Indennità di disoccupazione NASpI su https://www.inps.it)

 

 

(Voce “Indennità di disoccupazione NASpI su https://www.inps.it)

 

 

 

 

(Interpello Min.Lav. 13.2015)

In caso di:

–   Licenziamento di qualsiasi tipo di lavoratori con contratto a tempo indeterminato aventi diritto a percepire la NASpI (compresi quello con accettazione dell’offerta di conciliazione ex art.6, co. 1, del D.Lgs. 23/2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento e quello intervenuto a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.)

–   Licenziamento di dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni

–   Dimissioni per giusta causa

–   Dimissioni nel periodo tutelato per maternità

–   Risoluzione consensuale a seguito di conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (solo per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70)

–   Risoluzione consensuale con accettazione offerta di conciliazione dopo licenziamento di lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

Quando non è dovuto

(L. 92/2012, art. 2, co. 34)

 

 

 

 

 

 

 

(L. 92/2012, art. 4, co. 1 e 7-ter)

(Voce “Indennità di disoccupazione NASpI su https://www.inps.it))

In caso di:

–   licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità’ occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale;

–   interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita’ e chiusura del cantiere;

–   licenziamenti collettivi conclusi con accordo sindacale (esonero solo per lavoratori anziani)

–   licenziamento di: personale domestico; dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Importo

(L. 92/2012, art. 2, co. 31 e Circ. Inps n. 137/2021)

 

(L. 205/2017, art. 1, co. 137, Circ, Inps n. 137/2021)

 

 

(L. 92/2012, art. 2, co. 35)

 

1)  Licenziamenti individuali: 41% del massimale mensile di NASpI per ogni per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (per l’anno 2021, il contributo sarà pari a 547,51 euro, fino ad un massimo 1.642,53 euro)

 

2) Licenziamenti collettivi:

– Licenziamenti collettivi con accordo sindacale* del datore di lavoro che non rientra nel campo di applicazione della CIGS: 41% del massimale mensile di NASpI per ogni per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (per l’anno 2021, il contributo sarà pari a 547,51 euro, fino ad un massimo 1.642,53 euro)

 

Licenziamenti collettivi senza accordo sindacale* del datore di lavoro che non rientra nel campo di applicazione della CIGS :41% del massimale mensile di NASpI moltiplicato per 3 per ogni per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (per l’anno 2021, il contributo sarà pari a 1.642,53 euro, fino ad un massimo 4.927,59 euro)

 

– Licenziamenti collettivi con accordo sindacale da  parte  di  un  datore  di  lavoro  tenuto  alla  contribuzione  per  il finanziamento della CIGS: 82% del massimale mensile di NASpI per ogni per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (per l’anno 2021, il contributo sarà pari a 1095,03 euro, fino ad un massimo 3.285,09 euro) ;

 

– Licenziamenti collettivi senza accordo sindacale da  parte  di  un  datore  di  lavoro  tenuto  alla  contribuzione  per  il finanziamento della CIGS: 82% del massimale mensile di NASpI moltiplicato per 3 per ogni per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (per l’anno 2021, il contributo sarà pari a 3.285,09 euro, fino ad un massimo 9.855,27 euro).

 

Cambio appalto

(D.Lgs. 23/2015, art. 7)

L’anzianità di servizio del lavoratore ai fini del calcolo del massimale del ticket si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Termini di versamento del contributo

(Circ. INPS 44/2013)

Entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

* Se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale sindacale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte (cfr. l’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012).


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