LICENZIAMENTI – DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ – EFFETTI | ADLABOR

Lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato ordinario (assunti prima del 7 marzo 2015)

 

AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI

Licenziamento individuale di lavoratori per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare)

Tipo di illegittimità Effetti
Insussistenza materiale del fatto contestato

(L. 300/1970 art. 18, co. 8 e L. 604/1966, art. 8)

Risarcimento del danno[1] (da 2,5 a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto)

 

Non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

(L. 300/1970 art. 18, co. 8 e L. 604/1966, art. 8)

Risarcimento del danno1 (da 2,5 a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto)

 

Mancata comunicazione delle motivazioni

(L. 300/1970 art. 18, co. 8 e L. 604/1966, art. 8)

Risarcimento del danno1 (da 2,5 a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenziamento individuale di lavoratori per giustificato motivo oggettivo (licenziamento “economico”)

Tipo di illegittimità Effetti
Non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo

(L. 300/1970 art. 18, co. 7 e L. 604/1966, art.8)

Risarcimento del danno1(da 2,5 a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto)

 

 

Nota:L’art. 8 comma unico della L. 604/1966 come modificata dalla L. 108/1990 prevede una maggiorazione del risarcimento per le aziende che abbiano complessivamente fino a 60 dipendenti, nel caso in cui operino un licenziamento in un’unità produttiva con meno di 15 dipendenti. In tal caso la misura massima del risarcimento può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per anzianità superiore ai venti anni.

 

 

Unica ipotesi in cui è prevista la reintegrazione

 

Intimazione orale del licenziamento

(L. 300/1970 art. 18, co. 1 e 2)

–   Reintegrazione2

–   Risarcimento del danno (dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

Nota: in caso di intimazione orale è prevista la reintegrazione anche per i dirigenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI

 

Lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato ordinario (assunti prima del 7 marzo 2015)

 

Licenziamento individuale di lavoratori per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare)

[regime introdotto dalla L. 92/2012]

 

Tipo di illegittimità Effetti
Intimazione orale del licenziamento

(L. 300/1970 art. 18, co. 1 e 2)

 

–   Reintegrazione2

–   Risarcimento del danno (dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

Nota: in caso di intimazione orale è prevista la reintegrazione anche per i dirigenti.

Insussistenza del fatto materiale contestato

(L. 300/1970 art. 18, co. 4)

Reintegrazione2

Risarcimento del danno (max 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi         previdenziali e assistenziali)

Il fatto contestato rientra tra le condotte punibili ex CCNL con sanzione conservativa

(L. 300/1970 art. 18, co. 4)

Reintegrazione2

Risarcimento del danno (max 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

 

Difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore

(L. 300/1970 art. 18, co. 7 e 4)

Reintegrazione2

Risarcimento del danno (max 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

 

Manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

(L. 300/1970 art. 18, co. 7 e 4)

Reintegrazione2

Risarcimento del danno (max 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

 

 

 

 

 

Violazione del diritto alla conservazione del posto ex art. 2110 Codice civile

(L. 300/1970 art. 18, co. 7 e 4)

Reintegrazione2

Risarcimento del danno (max 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

 

 

 

Altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa

(L. 300/1970 art. 18, co. 5)

Risarcimento del danno3 (da 12 a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto)

 

Mancata comunicazione delle motivazioni

(L. 300/1970 art. 18, co. 6)

Risarcimento del danno3 (da 6 a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto)

 

Mancato rispetto delle procedure ex art. 7 Legge 300/1970

(L. 300/1970 art. 18, co. 6)

Risarcimento del danno3 (da 6 a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]In alternativa al risarcimento del danno il datore di lavoro può riassumere il prestatore di lavoro.

 

1In alternativa al risarcimento del danno, il datore di lavoro può riassumere il prestatore di lavoro.

2In tutti i casi in cui è prevista la reintegrazione, il lavoratore può optare, in alternativa alla reintegrazione, per un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno (L. 300/1970 art. 18, co. 3).

2In tutti i casi in cui è prevista la reintegrazione, il lavoratore può optare, in alternativa alla reintegrazione, per un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno (L. 300/1970 art. 18, co. 3).

2In tutti i casi in cui è prevista la reintegrazione, il lavoratore può optare, in alternativa alla reintegrazione, per un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno (L. 300/1970 art. 18, co. 3).

3Il risarcimento del danno si intende senza ricarichi contributivi.


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