Trattamento della malattia in assenza di un Contratto Collettivo o Individuale | ADLABOR

 

Art. 2110 c.c.

In caso di malattia è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. Il Lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto nei limiti stabiliti dalla legge, dagli usi o secondo equità, utilizzando l’anzianità di servizio del lavoratore come parametro proporzionale di calcolo.
 

 

Art. 1

L. 33/1980

 

 

 

 

·     A CARICO DI CHI?

L’INPS provvede direttamente al pagamento di tale indennità, eccezion fatta per i Dirigenti, collaboratori familiari (COLF e Badanti); impiegati dell’industria; quadri (industria e artigianato); portieri; lavoratori autonomi, per i quali il trattamento economico di malattia è a carico del Datore.

·     AMMONTARE DELL’INDENNITA’

a)    Giorni 1-3: 0% della retribuzione globale giornaliera;

b)    Giorni 4-20: 50% della retribuzione globale giornaliera;

c)    Giorni 21 ss: 66,67% della retribuzione globale giornaliera.

·     DURATA

L’indennità deve essere garantita per un massimo di 180 giorni di malattia all’interno dell’anno civile

 

 

 

 

Usi, equità

 

 

 

Art. 6

R.D.L. 1825/1924

La Legge ha effettivamente specificato l’ammontare e le modalità di godimento dell’indennità [art. 1 l. 33/1980, par. precedente], al contrario il calcolo del cosiddetto “periodo di comporto”, ovverosia dell’arco di tempo nel quale il lavoratore in malattia ha diritto di vedersi conservare il posto di lavoro ex art. 2110 c.c., è stato lasciato agli “usi” ed alla volontà del Giudice che deve operare secondo equità; egli al fine della quantificazione del periodo di comporto potrà ragionevolmente e analogicamente rifarsi alle disposizione previste per il CCNL astrattamente applicabile alla realtà in esame caso per caso.

Esiste tuttavia una norma, l’art. 6 R.D.L. 1825/1924, applicabile agli impiegati ed anche ai dirigenti, che prevede un periodo di comporto pari a:

a)    3 mesi (90 giorni): lavoratore con anzianità inferiore a 10 anni;

b)    6 mesi (180 giorni): lavoratore con anzianità superiore a 10 anni.


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