Mobilità Geografica | ADLABOR

 

Tipologia Definizione Norme di riferimento Note
Trasferta o missione Mutamento temporaneo del luogo di prestazione dell’attività lavorativa Art. 3 D. Lgs. 314/97
Contrattazione collettiva nazionale od aziendale
Corresponsione di rimborsi spese purchè effettuati in relazione al mutamento del luogo di prestazione lavorativa e nell’interesse del datore di lavoro (spese di viaggio, vitto, alloggio nonché altre “piccole spese”)

Non vi è assoggettamento fiscale e contributivo per le spese di cui sopra regolarmente documentate (“piè di lista”), mentre vi sono previsioni diverse in caso di rimborsi “forfettari” (indennità forfettaria di trasferta)

Trasferimento Mutamento definitivo del luogo di prestazione dell’attività lavorativa originariamente concordato o successivamente modificato, dovuto ad esigenze tecniche, organizzative e produttive Art. 2103 Cod. Civ. e Art. 13 L.300/70, Art. 3 D. Lgs. 314/97
Contrattazione collettiva nazionale od aziendale
Corresponsione di rimborsi spese per viaggio del lavoratore e dei suoi familiari, per trasloco e per recesso dal contratto di locazione, esenti fiscalmente e contributivamente.
Assoggettamento parziale (50%) per somme corrisposte al lavoratore per spese di prima sistemazione
Distacco o comando Mutamento temporaneo:

  • del beneficiario dell’attività lavorativa anche con modifica del luogo di prestazione dell’attività lavorativa (eventuale, se oltre 50 km dalla sede originaria può essere disposto solo per ragioni tecnico, organizzative e produttive)
  • delle mansioni (eventuale, richiede il consenso del lavoratore)
Art. 56 e 57 T.U. impiegati civili dello Stato DPR 3/57
D. Lgs. 72/00
Art. 8 L. 236/93
Art. 30 D. Lgs. 276/03
Art. 3 D. Lgs. 81/08
Elaboraz. giurisprudenziali
Contrattaz collettiva
Il distacco mantiene in capo all’originario datore di lavoro (distaccante) tutti gli obblighi di tipo normo-retributivo, ivi compreso quello del rimborso delle spese di trasferta, fiscale e contributivo, mentre il datore di lavoro (distaccatario) acquisisce il potere direttivo e gestionale
Per i distacchi all’estero sono possibili diversi trattamenti normativi, fiscali e contributivi
In materia di sicurezza del lavoro, incombono sull’utilizzatore tutti gli obblighi, salvo quelli di informazione e formazione del lavoratore, che restano al datore distaccante

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