Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro | ADLABOR

Il D.lgs. n. 149/2022, attuativo della legge delega n. 206/2021, ha esteso la procedura della negoziazione assistita da avvocati anche alle controversie di lavoro. Tale strumento di risoluzione stragiudiziale si aggiunge alle sedi “protette” già individuate dalla legge per effettuare il tentativo facoltativo di conciliazione, tra cui le commissioni istituite presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, le sedi sindacali, le commissioni di certificazione, la sede giudiziale, ecc. .
La Legge di Bilancio 2022 (Art. 1, co. 380 L.  29.12.2022, n.187) ha anticipato l’entrata in vigore della negoziazione assistita in materia di lavoro al 28 febbraio 2023.

Convenzione di negoziazione assistita

(art. 2, co. 1 D.L. 132/2014)

Accordo mediante il quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
Assistenza tecnico-legale

(Art. 2-ter D.L. 132/2014)

Ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato e, in aggiunta, anche da un consulente del lavoro.
Ambito di applicazione della negoziazione assistita in materia di lavoro

(Art. 2-ter D.L. 132/2014)

a) i rapporti di lavoro subordinato;

b) i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

La collaborazione si intende coordinata allorquando nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.

c) i rapporti di lavoro dei dipendenti degli Enti Pubblici che svolgono attività economica in via prevalente od esclusiva;

d) i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

e) i rapporti di mezzadria, di colonia parziaria etc..

Condizione di procedibilità della domanda giudiziale

(Art. 2-ter D.L. 132/2014)

La negoziazione assistita in materia di lavoro è facoltativa e non costituisce condizione di procedibilità per l’instaurazione di un procedimento giudiziale.
Invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita

(art. 4, D.L. 132/2014)

 

La procedura viene avviata con l’invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

 

L’invito alla negoziazione deve indicare:

·  l’oggetto della controversia (solo diritti disponibili) che coincideranno con le richieste del lavoratore/collaboratore;

·  l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 gg. dal ricevimento o il suo rifiuto possono costituire elemento valutabile dal Giudice ai fini delle spese legali e della responsabilità aggravata per lite temeraria in caso di giudizio;

·  la sottoscrizione autografa della parte, autenticata dall’avvocato.

Termine per l’espletamento della procedura di negoziazione assistita

(art. 2, co. 2 D.L. 132/2014)

 

Concordato dalle parti, ma in ogni caso:

·        non inferiore a un mese;

·        non superiore a tre mesi.

 

Il termine pattuito è successivamente prorogabile per ulteriori trenta giorni con l’accordo delle parti.

Requisiti necessari per la stipula della convenzione di negoziazione assistita

(art. 2, co. 2, 4, 5 e 6 D.L. 132/2014)

 

1)  Il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura;

2)  l’oggetto della controversia (non deve riguardare diritti indisponibili);

3)  forma scritta;

4)  assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte;

5)  certificazione degli avvocati che assistono le parti delle autografie delle sottoscrizioni apposte alla convenzione.

 

Requisiti facoltativi per la stipula della convenzione di negoziazione assistita

(art. 2, co. 2-bis D.L. 132/2014)

 

1) Indicazione della possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;

2) Indicazione della possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.

3) Indicazione della possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia;

4) Indicazione della possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;

5) La convenzione di negoziazione può concludersi con il ricorso ad un modello elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, fatte salve diverse intese tra le parti.

 

Negoziazione assistita in modalità telematica

(art. 2-bis, D.L. 132/2014)

 

·      Ogni atto del procedimento e l’accordo conclusivo va firmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC.

·      Gli incontri della procedura possono svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto.

·      L’accordo finale di negoziazione, qualora sia sottoscritto dalle parti, in modalità analogica, va certificato dagli avvocati con firma digitale.

·      Non può essere svolta con modalità telematiche ne’ con collegamenti audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo.

Trattative

 

Nel corso delle trattative, le parti e i loro difensori devono comportarsi con lealtà e buona fede.

Le dichiarazioni rese e le informazioni ricevute:

  •  devono essere mantenute riservate
  • non possono essere utilizzate nell’eventuale procedimento giudiziale avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
Eventuale fase istruttoria stragiudiziale – Acquisizione di dichiarazioni

(art. 4-bis, D.L. 132/2014)

 

Se previsto nella convenzione:

·        ciascun avvocato può invitare un terzo (maggiore di 14 anni e con capacità di testimoniare) a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti;

·        Le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l’indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell’informatore e degli avvocati ed è sottoscritto da informatore e avvocati;

·        Il verbale con le dichiarazioni dell’informatore fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice.

·        Il giudice può sempre disporre che l’informatore sia escusso come testimone.

Eventuale fase istruttoria stragiudiziale – Dichiarazioni confessorie

(art. 4-ter, D.L. 132/2014)

 

Se previsto nella convenzione:

·        ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste.

·         La dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall’avvocato che la assiste e fa piena prova di quanto l’avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita.

·        Il rifiuto ingiustificato della parte di rendere dichiarazioni sui fatti è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio.

Accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita

(Art. 2-ter D.L. 132/2014)

L’accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita è inoppugnabile, ai sensi del comma 4 dell’art. 2113 c.c., al pari delle altre conciliazioni in sede protetta (commissione istituita presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, sede sindacale, commissioni di certificazione, sede giudiziale, ecc.).

 

L’inoppugnabilità dell’accordo riguarda unicamente la parte economica relativa alle richieste avanzate dal prestatore, non estendendosi alle eventuali debenze contributive.

Elementi necessari per l’inoppugnabilità dell’accordo di negoziazione assistita.

(matrice giurisprudenziale riferita alle altre conciliazioni in sede protetta)

·        “Effettiva assistenza” esercitata dal legale del lavoratore nella fase di conciliazione;

·        piena consapevolezza del lavoratore circa i propri diritti e le rinunce che accetta sottoscrivendo l’accordo di negoziazione;

·        Chiara e specifica esplicitazione delle voci e delle rinunce oggetto di transazione.

Trasmissione dell’accordo alle Commissioni di Certificazione

(Art. 2-ter D.L. 132/2014)

L’accordo di negoziazione va trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci

Giorni, ad una delle Commissioni di Certificazione.

Esecutività dell’accordo di negoziazione assistita

(Art. 5 D.L. 132/2014)

L’accordo di negoziazione che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Prescrizione e decadenza

(Art. 8 D.L. 132/2014)

Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione:

·        la prescrizione è interrotta.

·        è impedita, per una sola volta, la decadenza.

 

Se l’invito è rifiutato o non è accettato nei termini la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza previsto dalle norme specifiche per ogni singolo istituto (es. 180 giorni per proporre impugnativa giudiziale di licenziamento) ma decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Entrata in vigore della procedura di negoziazione assistita in materia di lavoro

(Art. 1, co. 380 L.  29.12.2022, n.187)

 

 

 

28 febbraio 2023


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!