Patto di prova | ADLABOR

Schema riepilogativo dei requisiti e delle condizioni di legittimità del patto di prova ex art. 2096 c.c. (forma scritta ad substantiam, limiti massimi di durata, indicazione delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto), cause di illegittimità e sospensione del periodo di prova. Risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di prova.

Patto di prova

Definizione e finalità Il patto di prova consiste nella clausola con la quale entrambe le parti concordano sull’opportunità di effettuare una verifica da parte del datore di lavoro, delle competenze, qualità professionali, comportamento e personalità del lavoratore e, da parte di quest’ultimo, delle reali condizioni e prospettive lavorative offertegli.

Il patto non è obbligatorio e deve essere concordato prima del – o contestualmente -all’inizio del rapporto di lavoro.

Se il lavoratore ha prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni identiche, il patto è nullo

Note: La durata del periodo di prova, così come precisata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva, è stata ritenuta talora eccessivamente breve, tanto da far sì che la modifica della normativa sui contratti a tempo determinato operata dall’art. 1, co. 9, lett. b), della Legge  92/2012, che ha introdotto una fattispecie di contratto a termine della durata massima di un anno per la quale non è necessario specificare le motivazioni (c. d. “contratto a termine acausale”), ha indotto il Ministero del lavoro (circ. 18 luglio 2012 n. 18) ad affermare che: “L’introduzione del contratto a tempo determinato è infatti anche finalizzata ad una migliore verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo”,  finalità che coincide esattamente con quella del periodo di prova.
Datori di lavoro interessati Tutti.
Lavoratori interessati Tutti i lavoratori subordinati.
Forma (Cod. civ. art. 2096, co. 1) Il patto di prova deve essere in forma scritta ad substantiam.
Durata (Art. 7 D.Lgs. 104/2022)
– Non superiore a 6 mesi;
– Prolungamento in caso di malattia/infortunio/congedi;
– Nel rapporto a tempo determinato, il periodo di prova dev’essere riproporzionato in base alla durata del contratto.

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