Assenze per gravi motivi familiari | ADLABOR

Lavoratori interessati

(L. 53/2000, art. 4, co.1)

 

Lavoratori subordinati pubblici e privati in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente.

Motivazioni

(L. 53/2000, art. 4, co.1)

 

Gestione del lutto in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente.

Assistenza, in caso di documentata grave infermità, al coniuge, al convivente (purchè la convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia stabile e risulti da certificazione anagrafica) o a parente entro il secondo grado.

Durata

(L. 53/2000, art. 4, co.1 e 2)

 

Tre giorni all’anno.

Nei casi di documentata grave infermità, ed in alternativa ai tre giorni di permesso, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa (come turni di lavoro agevolati o part-time) oppure un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

Aspetti retributivi

(L. 53/2000, art. 4, co.1, 2)

 

I tre giorni di permesso sono retribuiti.

Il periodo di congedo non è retribuito.

Aspetti contributivi

(L. 53/2000, art. 4, co.2)

 

Per i tre giorni di permesso retribuito, si applica la contribuzione ordinaria.

In caso di fruizione del congedo, non è prevista la contribuzione figurativa, ma il lavoratore potrà procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Diritti del lavoratore

(L. 53/2000, art. 4, co.2)

 

(L. 53/2000, art. 4, co.3)

 

In caso di congedo, il lavoratore ha diritto soltanto alla conservazione del posto di lavoro (non ha invece diritto a che il periodo di congedo sia computato nell’anzianità di servizio).

Al termine del congedo, se i contratti collettivi hanno disciplinato l’argomento, il lavoratore che riprende l’attività lavorativa ha diritto di partecipare ad eventuali corsi di formazione del personale.

Obblighi del lavoratore

(L. 53/2000, art. 4, co.2)

 

In caso di congedo, il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Congedi per gravi motivi familiari (D.M. 278/2000, art. 2)  

Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo in caso di gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;

b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Modalità di fruizione dei permessi retribuiti e dei congedi per gravi motivi familiari (D.M. 278/2000, art. 3) Il lavoratore deve presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa; la certificazione delle patologie di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), del D.M. 287/2000, deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

Quando l’evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

 

 

 

 

 

 

 

 


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