Termini di prescrizione sospesi anche delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria | ADLABOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma generale (Art. 3, co 9, L. 335/1995)

 

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) 5 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) 5 anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergenza Covid

Sospensione termini

 

I termini di prescrizione di cui all’art. 3 comma 9, SONO SOSPESI (e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione)

–          DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 (129 GIORNI) (Art. 37 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020);

–          DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021 (182 GIORNI) (Art. 11, co 9, D.L. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2021);

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione 23 febbraio 2020 à 30 giugno 2020

a) se la prescrizione è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, la prescrizione di 5 anni prevista dall’articolo 3, comma 9, della L. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giungo 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.

b) se il decorso della prescrizione ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio sarà sempre differito al 1° luglio 2020à dunque il termine di prescrizione maturerà una volta decorsi cinque anni da tale data (30 giugno 2025).

In ogni caso, il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione.

 

Sospensione 31 dicembre 2020 à 30 giugno 2021

Anche in questo caso la norma determina la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione sia intervenuta durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiarimenti INPS (Circolare 126 del 10.08.2021)

 

 

a) Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020

Il computo del residuo termine quinquennale deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all’originario termine di maturazione della prescrizione.

Ad es.: se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione, lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale il credito può ritenersi esigibile; in caso di atto interruttivo regolarmente notificato o comunicato entro tale termine, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale, salva poi l’operatività della successiva causa di sospensione.

 

b) Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020

In questo caso, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).

Ad es.:

  • se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data; dalla data di notifica dell’atto interruttivo decorre un nuovo termine quinquennale, salva l’operatività dell’ulteriore sospensione della prescrizione di cui all’articolo 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
  • se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell’articolo 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, opera l’ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l’atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto 2020 + 129 giorni + 182 giorni).

c) Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020

Il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all’articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 e la sospensione di cui all’articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).

Nel caso in cui il termine iniziale di prescrizione sia collocato a decorrere dal 1 luglio 2021, cessano gli effetti delle sospensioni sopra indicate, per cui vale l’ordinario regime della prescrizione quinquennale senza le sospensioni COVID-19.

 

Atti interruttivi notificati nel corso della sospensione (31.12.2020-30.6.2021)

L’INPS, pur all’interno del periodo emergenziale, ha continuato a notificare atti interruttivi della prescrizione dei crediti à in tal caso, l’atto interruttivo, se debitamente notificato, resta valido, e il decorso del nuovo termine di prescrizione (nel caso di atto notificato tra il 31 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021) deve essere collocato al 1° luglio 2021. Tuttavia, in tal caso, l’ente non può avvalersi per intero dei giorni di sospensione della prescrizione di cui all’articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 e all’articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, dal momento che il termine di nuova decorrenza è comunque fissato al 1° luglio 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre gestioni obbligatorie

 

 

1) Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche

Le disposizioni sulla sospensione non trovano applicazione al regime di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, e afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015. In tal caso i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 non si applicano fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, della stessa legge.

Per i contributi relativi a periodi di competenza dal 1° gennaio 2016, si applica regolarmente l’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, L. 335/1995, e quindi trovano applicazione anche le norme sulla sospensione (relativamente all’ipotesi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi dal 31 dicembre 2020).

Il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l’allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) dell’originario termine di maturazione della stessa.

Ad es.: per il periodo di competenza gennaio 2016, la prescrizione maturerà il 24 dicembre 2021 (dal 17 febbraio 2021 originario termine di prescrizione + 311 giorni).

 

2) Gestioni esclusive datori di lavoro privati

Per i datori di lavoro privati che versano i contributi per i propri dipendenti presso una delle gestioni pubbliche à il computo della prescrizione non si applica ai periodi di competenza anteriori al 12/2014 fino al 31 dicembre 2019 (5 anni dal 31 dicembre 2019).

Restano esclusi dal procedimento di regolarizzazione à i contributi dovuti dai predetti datori di lavoro privati per i periodi di competenza anteriori al 12/2014 (competenza 11/2014), per i quali alla data del 1° gennaio 2020 non risultino effettuate le relative denunce e/o non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Analogamente, non ricorrendo alcuna delle due predette fattispecie (denuncia e/o notifica di un atto interruttivo) non potranno essere oggetto di regolarizzazione i contributi relativi ai periodi di competenza 12/2014 e 01/2015, restando esclusa l’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione di cui all’articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, tenuto conto della scadenza della prescrizione maturata in data anteriore al 23 febbraio 2020.

 

 

 


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