Prescrizione crediti retributivi – Cass. Sent. n. 26246 del 6.9.2022 | ADLABOR

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha confermato un importante principio in materia di prescrizione dei crediti da lavoro e, nello specifico, in merito alla decorrenza della stessa.

La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Ciò comporta, che secondo la sentenza 26246/2022 della Corte di Cassazione:

  • la Legge Fornero rappresenta, infatti, un vero e proprio atto interruttivo della prescrizione ed è, quindi, necessario tornare indietro di 5 anni rispetto all’entrata in vigore della stessa, avvenuta il 28.06.2012;
  • il dies a quo della prescrizione dei crediti da lavoro è da ritenere decorrente dalla cessazione del rapporto anche per tutti i dipendenti cui non si applica l’art. 18 della L. 300/1970, perché sono stati assunti successivamente al 07.03.2015, sotto la vigenza del D.Lgs. 23/2015.
 

CREDITI ANTECEDENTI AL 28.06.2007

CREDITI SUCCESSIVI AL 28.06.2007

PRESCRITTI

NON PRESCRITTI

PRESCRITTI

NON PRESCRITTI

LAVORATORI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL’ART. 18 DELLA L. 300/1970 SI’

stante la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto.

Solo in presenza di un atto interruttivo della prescrizione promosso entro il 28.6.2012. Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato da più di 5 anni, senza l’intervento di alcun atto interruttivo della prescrizione. A condizione che:

·  il rapporto di lavoro sia ancora in essere;

 

·  il rapporto di lavoro sia cessato da meno di 5 anni.

LAVORATORI NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL’ART. 18 DELLA L. 300/1970 Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato da più di 5 anni, senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione. A condizione che:

·  il rapporto di lavoro sia ancora in essere;

 

·  il rapporto di lavoro sia cessato da meno di 5 anni.

nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato da più di 5 anni, senza l’intervento di alcun atto interruttivo della prescrizione A condizione che:

·  il rapporto di lavoro sia ancora in essere;

 

·  il rapporto di lavoro sia cessato da meno di 5 anni.

 


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