Diritti sindacali nel CCNL Commercio | ADLABOR

Diritti Sindacali nel C.C.N.L. Commercio

Fonti
(Art. 39 Cost.)
L’organizzazione sindacale è libera
(Art. 14 Statuto) Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Costituzione delle Rappresentanze Sindacali
(Art. 19 Statuto)
(Accordo Interconfederale del 27/07/94)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva

  • nelle unità produttive per le quali l’azienda occupi piè di 15 dipendenti
  • nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva
  • nell’ambito delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie del C.C.N.L., siano formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:
  1. raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto
  2. accettino espressamente e formalmente il contenuto dell’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994
Composizione delle RSU
(Art. 4 Accordo Interconfederale 27/07/94)
Alla costituzione delle RSU si procede

  • per 2/3 dei seggi mediante elezione a scrutinio segreto da parte di tutti i lavoratori tra liste concorrenti alla competizione elettorale
  • 1/3 dei seggi viene assegnato alle liste presentate dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. applicato.
Composizione delle RSU
(Art. 30 C.C.N.L.)
(Art. 7 Accordo Interconfederale 27/07/94)
Il numero dei componenti delle RSU è determinato nel seguente modo:

  1. 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
  2. 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
  3. 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
  4. 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
  5. 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
  6. 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
  7. 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti;
  8. 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200 dipendenti;

Nelle unità produttive che occupano piè di 1200 dipendenti la RSU è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

(Art. 10 Accordo Interconfederale 27/07/94) I componenti delle RSU restano in carica per 36 mesi
Dirigenti sindacali
(Art. 23 e 30 Statuto)
(Art. 26 C.C.N.L.)
Sono dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

  1. di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL;
  2. di Rappresentanze Sindacali Aziendali nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano piè di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
  3. della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle RSA, ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994.

I componenti dei Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di piè Consigli o Comitati, potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue

Permessi retribuiti RSU
(Art. 23 Statuto)
(Art. 27 CCNL)
I componenti delle Rappresentanze Sindacali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto spetta:

  1. ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
  2. ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
  3. ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
  4. I lavoratori con contratto part time sono computati come unità intere

I permessi saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) e a un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).

Il lavoratore che intende usufruire di un permesso retribuito deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Permessi non retribuiti RSU
(Art. 24 Statuto)
(Art. 31 CCNL)
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all’anno.

I lavoratori che intendano usufruire di permessi non retribuiti devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Clausola di salvaguardia
(Accordo per il rinnovo del CCNL Commercio del 2 luglio 2004)
Le parti firmatarie dell’Accordo di rinnovo del CCNL hanno convenuto che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non possono essere contemporaneamente presenti RSA
Assemblea
(Art. 20 Statuto)
(Art. 33 CCNL)
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente piè di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda:
– entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione
– con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.

Le riunioni possono essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonchè durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di 12 ore annue, per le quali viene corrisposta la retribuzione. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro deve avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali.

(Art. 27 Statuto) Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti deve essere posto permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa
Referendum
(Art. 21 Statuto)
(Art. 34 CCNL)
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti alle attività sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Delegato Aziendale
(Art. 36 CCNL)
Nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

– Il licenziamento del delegato sindacale per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo.

Prerogative
(Art. 15 Statuto)
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale.
(Art. 31 CCNL) I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato

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