Stock Option | ADLABOR

 

( Decreto del Presidente della Repubblica 917/86 c.d. T.U.I.R., Art. 51, co. 2, lett. g-bis e co. 2-bis, come modificato dai Decreti Legislativi 505/99, 344/03, 248/06 e 286/06, e dal Decreto Legge 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge 133/08 )
Definizione Le Stock Option sono opzioni che danno il diritto di acquistare azioni di una Società ad un determinato prezzo d’ esercizio ( detto strike ), entro una certa data.

Tali opzioni call vengono assegnate ai dipendenti di un’ azienda ( solitamente al top management ), sulla base di un piano approvato dalla Società, con funzione di remunerazione ed incentivazione dei propri lavoratori. Esercitando la call entro il termine previsto, infatti, il dirigente ( o altro dipendente ) potrà acquisire azioni ad un prezzo conveniente, per poi rivenderle sul mercato ( spesso dopo un periodo minimo predeterminato ), guadagnando la plusvalenza, ovvero conservarle, assumendo il rischio di impresa e percependo eventuali utili.

Regime agevolato previgente
( Applicabile alle Stock Option prima del 25 giugno 2008 )
Era escluso da imposizione, il reddito costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’ assegnazione e l’ ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’ offerta e che le partecipazioni possedute dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale della Società non superiore al 10% ( Art. 51, co. 2, lett. g-bis, T.U.I.R. ).
Per usufruire dell’ agevolazione fiscale dovevano ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni ( Art. 51, co. 2-bis, T.U.I.R. ):

  • che l’ opzione fosse esercitatile non prima che siano scaduti 3 anni dalla sua attribuzione;
  • che al momento in cui l’ opzione era esercitata la Società risultasse quotata in un mercato regolamentato;
  • che il beneficiario mantenesse almeno per i 5 anni successivi un investimento nei titoli oggetto dell’ opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’ esercizio dell’ opzione e quello realmente pagato.
Regime vigente
( per effetto dell’ Art. 82, co. 23 D.L. 112/08 convertito dalla L. 133/08 )
  • È stato abrogato il regime fiscale agevolato. Di conseguenza, la differenza tra il valore delle azioni all’ atto dell’ assegnazione e l’ ammontare corrisposto al dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.
  • L’ eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni ricevute sarà assoggettata a tassazione quale capital gain, dunque con l’ aliquota del 12,50% ( Art. 68, co. 6 T.U.I.R. ).
  • Resta ferma l’ esclusione dal reddito di lavoro dipendente qualora le azioni:
    • siano offerte alla generalità dei dipendenti;
    • abbiano un valore complessivamente non superiore ad € 2.065,83 per ciascun periodo di imposta; superata tale soglia, la sola eccedenza assoggettata ad imposizione;
    • non siano riacquisite dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.
Decorrenza della disposizione Il nuovo regime delle Stock Option si applica in relazione alle azioni “assegnate” ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/08 ( 25 giugno 2008 ).
La Circolare dell’ Agenzia delle Entrate 9 settembre 2008, ha precisato che la “data di assegnazione” coincide con quella di esercizio del diritto di opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo avvengano in un momento successivo. L’ abrogazione del regime fiscale agevolato opera, quindi, anche in relazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto, qualora l’ opzione sia esercitata dopo il 25 giugno 2008.
Nuovo regime previdenziale
( Art. 82, co. 24-bis D.L. 112/08 convertito dalla L. 133/08 )
Si considerano esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’ esercizio di piani stock option, i quali pertanto non saranno assoggettati a prelievo a fini previdenziali.
Anche tale disposizione ha efficacia con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/08 ( 25 giugno 2008 ).

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