Trasferimento d’azienda – effetti sui lavoratori | ADLABOR
Con il trasferimento d’azienda il datore di lavoro cede l’azienda o una parte della stessa e di lavoratori adibiti a tale parte passano alle dipendenze dell’acquirente senza necessità di un loro consenso
Definizione(Cod. Civ. art. 2112, co. 5) |
Il trasferimento d’azienda (o di parte d’azienda) consiste in qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti:
– il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento; – la conservazione della propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.
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Note: per “parte di ‘azienda”, si intende un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento
Per la Corte di giustizia dell’Unione Europea, inoltre, si considera trasferimento d’azienda anche il semplice mutamento di soggetti nello svolgimento di un’attività, senza che sia necessario il trasferimento di elementi patrimoniali materiali o immateriali. Nella legislazione italiana, ex art. 29, co. 3 del D.Lgs. 276/2003, l’acquisizione di personale già impiegato in un appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non è da considerarsi come trasferimento d’azienda o di parte di essa. Il testo di tale decreto sembrerebbe in contrasto con l’interpretazione della Corte di Giustizia e con la direttiva comunitaria.
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Datori di lavoro obbligati(L. 428/1990, art. 47, co. 1 e 4) |
Quelli nella cui azienda sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.
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Note: ai fini del calcolo dei dipendenti del datore di lavoro cedente vanno esclusi:
– lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; – apprendisti; – lavoratori a domicilio; – lavoratori somministrati. I prestatori di lavoro intermittente sono computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. I lavoratori part-time si considerano in proporzione.
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Procedure(L. 428/1990, art. 47, co. 1) |
Sia il cedente sia il cessionario devono dare comunicazione del trasferimento d’azienda o di una sua parte autonoma:
– almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente; – per iscritto; – con l’indicazione di: a) data del trasferimento; b) motivi del programmato trasferimento d’azienda; c) conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi – alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali delle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.
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Note: in mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario anche per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato (L. 428/1990, art. 47, co. 1).
Gli obblighi d’informazione e di esame congiunto devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. (L. 428/1990, art. 47, co. 4).
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(L. 428/1990, art. 47, co. 2) |
Le rappresentanze sindacali aziendali o i sindacati di categoria possono chiedere un esame congiunto:
– per iscritto –entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione del cedente e/o del cessionario Il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti: –entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta; –decorsi dieci giorni dall’inizio dell’esame congiunto, la procedura si intende esaurita.
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Nota: trattandosi di procedura di informazione non è necessaria la stipulazione di un accordo se non per liberare il cedente dalle obbligazioni relative al rapporto di lavoro (art. 2112 c.c. 2° comma). | |
Sanzioni per mancato rispetto della procedura(L. 428/1990, art. 47, co. 3) |
Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi di informazione e consultazione costituisce condotta antisindacale ex art. 28 della legge 300/1970. |
Nota: la prevalente giurisprudenza afferma che la violazione degli obblighi di consultazione non influisce sulla validità del trasferimento d’azienda. | |
Diritti dei lavoratori subordinati(Cod. Civ, art 2112 co. 1 e 3)
(Cod. Civ, art 2112 co. 2 e 6)
(L. 428/1990, art. 47, co. 6) (Cod. Civ, art 2112 co. 2 e 6)
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I lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario, dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante:
– vedono il loro rapporto di lavoro proseguire senza soluzione di continuità; – conservano tutti i diritti che ne derivano; – hanno il diritto di vedersi continuare ad applicare da parte del cessionario i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicati all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. – il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (il lavoratore può però consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro). I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante: – hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che il subentrante effettui entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. – il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (il lavoratore può però consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro).
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Note: i diritti dei lavoratori derivanti dall’art. 2112 Cod. Civ. possono subire deroghe, ex-L. 428/1990, art. 47, co. 4-bis, nel caso in cui la procedura si sia conclusa con un accordo sindacale che preveda il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali: a) sia stato accertato lo stato di crisi aziendale; b) sia stata disposta l’amministrazione straordinaria; b-bis) vi sia stata apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
I diritti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente derivanti dall’art. 2112 Cod. Civ. non sono garantiti, ex-L. 428/1990, art. 47, co. 5, nel caso in cui la procedura si sia conclusa con un accordo sindacale che preveda il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali vi sia stata: a) dichiarazione di fallimento; b) omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni; c) emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; d) emanazione del provvedimento di sottoposizione all’amministrazione straordinaria. In caso di appalto o subappalto sussiste un regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, relativamente ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ per i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (D.Lgs. 276/2003, art. 27 co. 2).
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Risoluzione del rapporto di lavoro(Cod. Civ, art 2112 co. 4)
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Licenziamento: il trasferimento d’azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento.
Dimissioni: il lavoratore, le cui condizioni di lavoro abbiano subìto una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, co. 1 Cod. Civ., cioè avendo il diritto di percepire l’indennità sostitutiva del preavviso.
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Diritti dei lavoratori autonomi |
I rapporti di lavoro autonomo, quali ad esempio, i contratti a progetto, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di agenzia, i contratti d’opera o di opera intellettuale (come le consulenze dei liberi professionisti), pur avendo, di fatto, alcune analogie con i rapporti di lavoro subordinato non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2112 Cod. civ. e quindi non vi è la prosecuzione automatica dei rapporti.
Secondo un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale tali rapporti, però sono, disciplinati dall’art. 2558 Cod. civ. che prevede al suo primo comma che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale”.
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Comunicazioni ad Enti pubblici(D.Lgs. 181/2000, art. 4-bis, lett. E-quinquies e D.M. 29026/2007, art. 1, lett. e), Min. Lav.) |
I datori di lavoro cedente e cessionario dovranno effettuare idonee comunicazioni (mod. VARDATORI) in via telematica al Centro per l’impiego territorialmente competente.
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