Trasferimento del Lavoratore | ADLABOR

La possibilità di trasferire un lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra deve essere motivata da specifiche ragioni tecniche, organizzative o produttive.

Definizione e nozione Il trasferimento consiste nel mutamento definitivo della sede di lavoro (cioè del luogo geografico di esecuzione della prestazione) del lavoratore subordinato da una unità produttiva ad un’altra della stessa azienda.

Rientra nei poteri direttivi e modificativi del datore di lavoro

Datori di lavoro interessati Tutti
Lavoratori interessati Tutti i lavoratori subordinati

Sono previste specifiche tutele per:

– i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ed i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie;

– i lavoratori che assistono persone con gravi handicap

– i lavoratori con grave handicap;

– i lavoratori che ricoprono cariche di amministratori pubblici locali

Condizioni di legittimità

(art. 2103 Cod. Civ.)

(art. 22 L. 300/1970)

 

 

(art. 33, co 5 e 6 L. 104/1992)

 

(art. 78, comma 6 D.Lgs. 267/2000)

(art. 3 D.Lgs. 152/1997)

Il trasferimento è legittimo:

– se unilateralmente deciso dal datore di lavoro, soltanto in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;

– se riguarda dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o  componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, soltanto previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza;

– se riguarda lavoratori che assistono persone con gravi handicap o lavoratori gravemente handicappati, solo in presenza del loro consenso

– se riguarda lavoratori che ricoprono cariche di amministratori pubblici locali, solo in presenza del loro consenso

– se è stato comunicato per iscritto al lavoratore

 

– se sono stati rispettati gli eventuali termini di preavviso previsti dalla contrattazione collettiva

Note

Il trasferimento non può costituire sanzione disciplinare ai sensi del 4 comma dell’art. 7 L. 300/1970 che stabilisce come non possano essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro.

Taluni CCNL prevedono che il trasferimento di significative aliquote di lavoratori costituisca argomento di preventiva informazione da parte del datore di lavoro

Taluni CCNL che hanno disciplinato il trasferimento prevedendo un periodo di preavviso per il lavoratore, hanno talora previsto la possibilità che  il datore di lavoro, in caso di urgenza, possa inviare il lavoratore nella nuova sede anche prima della data di operatività del trasferimento, ma con riconoscimento del trattamento di trasferta.

Aspetti economici

La disciplina degli aspetti economici legati all’eventuale rimborso al lavoratore delle spese cui lui andrà incontro a seguito del trasferimento è lasciata alla contrattazione collettiva od a quella individuale
Aspetti fiscali

(art. 51, co. 7 DPR 917/1986)

Nel caso in cui il datore di lavoro rimborsi al lavoratore trasferito, in tutto o in parte, le spese legate al trasferimento, il relativo trattamento fiscale è il seguente:

– indennità di trasferimento: non concorre a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore ad euro 1549,37 per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e ad euro 4648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale (o con destinazione in quest’ultimo). L’esenzione vale solo per il primo anno.

– spese di viaggio (comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico), e di trasloco: se analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche in caso di contemporanea erogazione dell’indennità di trasferimento;

– spese ed oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro: se analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione dell’indennità di trasferimento

Diritti del datore di lavoro

(artt. 2086 e 2103 Cod. Civ.)

Poter effettuare il trasferimento dei propri lavoratori subordinati ogni qualvolta vi siano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
Obblighi e adempimenti amministrativi del datore di lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 4-bis, co. 5, lett. e-bis, D.Lgs. 181/2000)

(art. 37, co. 4, lett.b, D.Lgs. 81/2008 e nota Min.Lav. n. 20791/2013)

Il datore di lavoro, in caso di trasferimento deve:

– essere in grado di dimostrare l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive;

– richiedere ed ottenere il nulla osta sindacale, in caso di rappresentanti sindacali;

– ottenere il consenso da parte dei lavoratori che assistono persone con gravi handicap o lavoratori gravemente handicappati

– ottenere il consenso da parte dei lavoratori che ricoprono cariche nelle amministrazioni pubbliche locali

– informare preventivamente i rappresentanti sindacali aziendali, nel caso ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva

– comunicare per iscritto al lavoratore il suo trasferimento, entro un mese dalla data del provvedimento;

– comunicare telematicamente all’agenzia per l’impiego territorialmente competente il trasferimento, entro i 5 giorni successivi;

 

– aggiornare il lavoratore in materia di sicurezza del lavoro

 

 

 

Sanzioni per il datore di lavoro

 

 

(art. 18 L. 300/1970)

Il trasferimento unilateralmente deciso dal datore di lavoro effettuato senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive è annullabile e comporta il reintegro del lavoratore nella sede di lavoro originaria

Il trasferimento di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e di componenti delle rappresentanze sindacali unitarie senza il nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, può comportare altresì la condanna per condotta antisindacale

Diritti del lavoratore Il lavoratore ha il diritto di:

– ottenere comunicazione scritta del trasferimento

– ottenere, su richiesta, l’indicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che determinano il trasferimento

Nota: La giurisprudenza afferma che non è necessaria la forma scritta per la comunicazione del trasferimento .Per orientamento giurisprudenziale, il lavoratore deve effettuare la richiesta di conoscere  le ragioni tecniche, organizzative e produttive che determinano il trasferimento entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione dello stesso
(art. 32, co. 3 lett. c, L. 183/2010)

(art. 6 co. 2 L. 604/1966)

– impugnare il trasferimento entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento stesso, a pena di decadenza. (l’impugnazione è però inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato)
Obblighi del lavoratore

(art. 2094 Cod. Civ.)

Ottemperare alle disposizioni avute dal datore di lavoro circa il suo trasferimento, in presenza:

– delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che determinano il trasferimento;

– del nulla osta sindacale, se rappresentanti sindacali

Sanzioni per il lavoratore

(artt. 2104, co. 2 e 2106 Cod. Civ. e art. 7 L. 300/1970)

Il rifiuto del lavoratore, in assenza di valide motivazioni, costituisce:

– una violazione, sanzionabile disciplinarmente, ai suoi doveri di diligenza;

– un inadempimento contrattuale, con possibile conseguente mancata erogazione della retribuzione (nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti la sua prestazione lavorativa nella sede dalla quale dovrebbe essere trasferito)

 


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