Trasferta | ADLABOR
Il lavoratore può essere inviato in trasferta in una località diversa da quella in cui presta usualmente la sua attività. L’invio in trasferta prevede alcune specificità soprattutto sotto il profilo dell’indennizzo delle spese sostenute.
Trattamento economico dei dipendenti ed altri lavoratori ad essi assimilati inviati in trasferta
Definizione di trasferta | La trasferta (o missione) consiste nella prestazione lavorativa temporaneamente resa da un lavoratore dipendente o da un collaboratore coordinato e continuativo in un luogo diverso rispetto all’abituale sede di lavoro (che può essere quella stabilita nel contratto di assunzione o nella lettera di incarico; la sede dell’impresa, se nel contratto di assunzione non è indicata la sede del lavoro; il domicilio fiscale del collaboratore, se risulta impossibile determinare contrattualmente la sede di lavoro o identificare tale sede con quella della società).
Sotto il profilo fiscale e contributivo il luogo diverso si identifica con qualsiasi località al di fuori del territorio comunale. |
Datori di lavoro interessati | Tutti |
Lavoratori interessati | Tutti i lavoratori :
Ø subordinati dipendenti dal datore di lavoro Ø somministrati utilizzati dal datore di lavoro Ø autonomi con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa |
Note: Si ritiene che i lavoratori autonomi con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, abbiano diritto allo stesso trattamento economico di trasferta dei lavoratori dipendenti in base all’equiparazione del loro reddito, ai fini fiscali e contributivi, a quello derivante da lavoro dipendente ex art. 50, co. 1, lettera c-bis del DPR 917/1986).
Per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (c.d. “trasfertisti”), ai quali non competono né rimborsi spese trasferta né indennità di trasferta, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione eventualmente loro spettanti, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Affinché il lavoratore sia considerato “trasfertista” devono essere rispettate contemporaneamente tutte e tre le seguenti condizioni: nel contratto di assunzione non deve essere indicata una sede di lavoro predeterminata; caratteristica principale della prestazione lavorativa deve essere la continua mobilità del lavoratore da un luogo all’altro; le indennità e le maggiorazioni di retribuzione debbono essere corrisposte in misura fissa e con continuità, senza alcun controllo sull’effettuazione o meno della trasferta da parte del lavoratore e a prescindere dal luogo della trasferta.(cfr. Circolari Ministero delle Finanze n.326/E del 23 dicembre 1997, e n. 101 del 19 maggio 2000 e Messaggio INPS n. 27271 del 5 dicembre 2008). Identico trattamento viene riconosciuto per le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché per i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza, nonché, riteniamo, quelli dei Carabinieri, diventati con D.Lgs. 297/2000 quarta Forza Armata. |
|
Tipologia di trattamento economico | Ø Rimborso spese: il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso di tutte le spese da lui effettuate relative specificamente a:
– utilizzo mezzi di trasporto; – vitto – alloggio – altre spese, anche non documentabili, collegate alla trasferta (ad esempio: Le modalità del rimborso sono le seguenti: – a piè di lista: il rimborso è totale, in funzione della idonea documentazione fornita dal lavoratore a giustificazione delle spese da lui sostenute. E’ però possibile che il datore di lavoro/committente stabilisca dei tetti massimi alle spese rimborsabili; – forfetario: il rimborso è in una cifra fissa, in genere giornaliera, che consente al lavoratore di non presentare alcuna documentazione; – misto: è mix delle due modalità precedenti Ø Indennità di trasferta: può essere riconosciuto al lavoratore inviato in trasferta un trattamento economico, aggiuntivo al rimborso spese, in funzione non tanto del disagio collegato al mutamento di sede lavorativa quanto piuttosto del disagio alla sua vita di relazione. Se invece l’indennità di trasferta è sostitutiva del rimborso spese di trasferta, si tratta in realtà di un rimborso spese forfetario. |
Trattamento fiscale per il lavoratore
(art. 51, co. 5, DPR 917/1986) |
Ø Rimborso spese: – a piè di lista: totalmente esente, per trasporti, vitto ed alloggio. Esente fino al limite di euro 15,49 al giorno, elevate ad euro 25,82 per le trasferte all’estero, per le altre spese, anche non documentabili, purchè collegate alla trasferta; – forfetario: esente fino al limite di euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; – misto: in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto (o di alloggio o vitto forniti gratuitamente), sono esenti le somme corrisposte fino al limite di euro 31,98 al giorno, elevate ad euro 47,64 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, sono esenti le somme corrisposte fino al limite di euro 15,49 al giorno, elevate ad euro 23,82 per le trasferte all’estero, sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Ø Indennità di trasferta: – sostitutiva di rimborso spese: esente fino al limite di euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; – aggiuntiva al rimborso spese: equiparata a retribuzione ed assoggettata a normale imposizione fiscale e contributiva sui redditi da lavoro dipendente |
Note: Le indennità o i rimborsi di spese corrisposti per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, vengono equiparati a retribuzione ed assoggettati a normale imposizione fiscale e contributivasui redditi da lavoro dipendente. | |
Trattamento contributivo per lavoratore e datore di lavoro
(art. 27, co. 1, DPR 797/1955 e art. 51, co. 5, DPR 917/1986) |
Ø Rimborso spese: – a piè di lista: totalmente esente, per trasporti, vitto ed alloggio. Esente fino al limite di euro 15,49 al giorno, elevate ad euro 25,82 per le trasferte all’estero, per le altre spese, anche non documentabili, purchè collegate alla trasferta; – forfetario: esente fino al limite di euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; – misto: in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto (o di alloggio o vitto forniti gratuitamente), sono esenti le somme corrisposte fino al limite di euro 31,98 al giorno, elevate ad euro 47,64 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, sono esenti le somme corrisposte fino al limite di euro 15,49 al giorno, elevate ad euro 23,82 per le trasferte all’estero, sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Ø Indennità di trasferta: – sostitutiva di rimborso spese: esente fino al limite di euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; – aggiuntiva al rimborso spese: equiparata a retribuzione ed assoggettata a normale imposizione fiscale e contributiva sui redditi da lavoro dipendente |
Note: Le indennità o i rimborsi di spese corrisposti per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, vengono equiparati a retribuzione ed assoggettati a normale imposizione fiscale e contributiva sui redditi da lavoro dipendente. | |
Riflessi contrattuali
(art. 2120, co. 2 Codice Civile)
(art. 2120, co. 2 Codice Civile)
(art. 2120, co. 2 Codice Civile)
|
Ø Rimborso spese:
– a piè di lista: nessun tipo di riflesso – forfetario: nessun tipo di riflesso per le somme corrisposte nei limiti di legge. Le somme eccedenti, se corrisposte a titolo non occasionale, andrebbero calcolate ai fini del TFR. – misto: nessun tipo di riflesso per le somme forfetarie corrisposte nei limiti di legge. Le somme eccedenti, se corrisposte a titolo non occasionale, andrebbero calcolate ai fini del TFR. Ø Indennità di trasferta: – sostitutiva di rimborso spese: non incidenza su TFR – aggiuntiva al rimborso spese: essendo equiparata a retribuzione ed assoggettata a normale imposizione fiscale e previdenziale sui redditi da lavoro dipendente, tutte le somme andrebbero calcolate ai fini del TFR e probabilmente, anche ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive e dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. |
Deducibilità fiscale (per il datore di lavoro) (art.95 DPR 917/1986) | Le spese di viaggio e trasporto, se documentate, sono integralmente deducibili.
Le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite massimo giornaliero di euro 180,75 per trasferte nazionali ed euro 258,23 per quelle all’estero. |
Note: Alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, in alternativa al rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte dei propri dipendenti fuori dal comune della sede di lavoro, possono dedurre l’importo forfetario giornaliero di € 59,65 al giorno per le trasferte in Italia e € 95,80 al giorno per le trasferte all’estero (art. 95, co. 4 DPR 917/1986) |