DISCIPLINA PER GLI INCARICATI ALLA VENDITA DIRETTA A DOMICILIO | ADLABOR

Definizione di “Vendita diretta a domicilio”

[Art. 1, comma 1 lett. a) L. 173/2005]

La forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto al di fuori dai locali dell’impresa:

 

·         Presso il domicilio del consumatore finale;

 

·         In altri locali in cui si trova, temporaneamente, il consumatore.

 

 

 

Esclusioni

(Art. 1, comma 2 L. 173/2005)

La disciplina della vendita diretta a domicilio non si applica (salvo il regime sanzionatorio) all’offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda commerciale di:

 

a)    Prodotti e servizi finanziari;

b)    Prodotti e servizi assicurativi;

c)    Contratti per la costruzione, vendita e la locazione di immobili.

 

Condizioni per effettuare l’attività di vendita presso il domicilio dei consumatori

(Art. 19, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114)

 

·         Comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale con indicazione dei requisiti di accesso all’attività ex art. 5 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (no falliti, no condannati a pena detentiva, etc.);

 

·         Inizio dell’attività di vendita a domicilio solo decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al Comune;

 

 

·          Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza   o   la   sede legale l’elenco degli incaricati alla vendita a domicilio;

 

·         Rilascio alle persone incaricate della vendita a domicilio, da parte dell’esercente, di un tesserino di riconoscimento:

 

  •   numerato e aggiornato annualmente;
  •  contenente le generalità e la fotografia dell’incaricato;
  •   contenente l’indicazione a stampa della sede, dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa;
  •   Riportante il nome del responsabile dell’impresa e la firma di quest’ultimo;
  •   esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Definizione di “Incaricato alla vendita diretta a domicilio”

[Art. 1, comma 1 lett. a) L. 173/2005]

Il soggetto che promuove, direttamente o     indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati, per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

 

 

Esclusioni L’attività di Incaricato alle Vendite può essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

·         avere la maggiore età,

·         non avere pendenze penali,

·         essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società.

Tipologia del rapporto

[Art. 3, comma 1 e Art. 4, comma 1  della L. 173/2005]

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, comma 2 della L. 173/2005]

 

 

 

[Art. 3, comma 3 della L. 173/2005]

 

 

 

 

 

(Riposta ad Interpello 16/2007, Min. Lavoro)

Gli incaricati alle vendite possono operare:

 

 

A) CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE:

 

·       All’incaricato alla vendita si applica il CCNL applicato dall’impresa esercente la vendita diretta

 

 

B) SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE:

 

·       Mediante contratto di agenzia:

 

All’incaricato alla vendita si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

 

·          Senza contratto di agenzia:

 

-Soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

 

– a fronte di una autorizzazione scritta dell’impresa, senza alcuna esclusiva sulla zona e in assenza di vincoli di durata della prestazione o di raggiungimento di risultati di vendita.

Disciplina del rapporto dell’incaricato alle vendite a domicilio senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia

[Art. 4, della L. 173/2005]

 

 

A) L’atto di conferimento dell’incarico:

·            deve essere provato per iscritto;

·            può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa affidante;

·            può essere revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo.

 

B) L’atto di conferimento dell’incarico deve contenere l’indicazione del:

·         diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all’impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto di conferimento incarico;

·         obbligo dell’incaricato a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati in caso di recesso:

·         del diritto dell’incaricato a che l’impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, gli rimborsi le somme da questi eventualmente pagate(Il rimborso è subordinato all’integrità dei beni e dei materiali restituiti);

·         diritto, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l’impresa affidante, di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

 

C) Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

 

D) In caso di rinuncia o revoca dell’incarico, il tesserino di riconoscimento è ritirato dall’impresa.

E) L’incaricato alla vendita diretta a domicilio:

·         deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante, pena la sua responsabilità per i danni cagionati.

·         non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori ne’ di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

Compenso dell’incaricato alla vendita senza vincolo di subordinazione

[Art. 4, comma 9 della L. 173/2005]

 

 

Il compenso è costituito dalle provvigioni sugli affari:

·         Accettati;

·         Che  hanno avuto regolare esecuzione.

La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

 

 

Le parti possono convenire forme di compenso diverse, purché si eviti una retribuzione fissa cioè non correlata alla quantità ed agli affari promossi.

Inoltre, il contratto può disporre anche premi di produzione ed incentivi, assimilabili a provvigioni integrative, legate al superamento di un determinato volume d’affari, nonché altri benefici (ad esempio viaggi premio o beni in natura) al conseguimento di determinati obbiettivi commerciali.

Disciplina fiscale –

Imposte dirette

(art. 25-bis del D.P.R. 600/1973)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, comma 4 della L. 173/2005]

 

 

 

(Risoluzione Agenzia delle Entrate  n.  18 del 27.01.2006)

·   L’attività di vendita diretta a domicilio è compresa nella disciplina fiscale degli agenti e rappresentanti   di   commercio.

 

·   Il reddito imponibile viene così determinato (A-B):

 

A) provvigioni + incentivi + premi di produzione

 

 

B) deduzione forfettaria del 22% come spese inerenti alla produzione del reddito.

 

 

 

·   Il reddito imponibile (78%) dev’essere assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota pari al primo scaglione di reddito (23%);

 

·   la ritenuta è operata, all’atto della corresponsione del compenso, da parte dell’azienda mandante che opera in qualità di sostituto d’imposta.

 

 

Il reddito derivante dall’attività di vendita diretta a domicilio (non riconducibile al rapporto d’agenzia) può essere qualificato:

 

A) come   reddito   d’impresa, ex art.   55 TUIR, in   caso   di   esercizio professionale abituale, ancorché non esclusivo;

 

B) come reddito diverso, ex art.  67, comma 1, lett.  i)  TUIR, in caso di svolgimento occasionale.

 

 

L’attività dei venditori porta a porta è considerata occasionale sino al raggiungimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

 

 

Ai fini del raggiungimento della soglia, occorre  considerare  il  reddito  al  netto  della  deduzione forfettaria  delle  spese del 22%: dunque,  il  reddito  lordo  da  considerare  come  limite  è  pari  a  €.  6.426,10.

 

 

Disciplina fiscale – Semplificazioni fiscali

 

 

 

 

(art. 12, comma 2 Tuir)

 

 

(C.M.141/98)

 

 

(Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019)

·   Esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, in quanto non determinano analiticamente il reddito;

·   Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in conseguenza dell’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta;

·   Non concorrenza del reddito alla determinazione del limite di reddito per essere soggetto fiscalmente a carico di altri;

·   Esclusione dall’applicazione della disciplina Irap, perché generalmente privi di autonoma organizzazione ex art. 2 del D.Lgs. 446/97;

·   Lo svolgimento dell’attività in questione, identificata dal codice Ateco 46.19.02  -“Procacciatori di affari  di  vari  prodotti  senza  prevalenza  di  alcuno”,  poiché  considerata  attività  a  regime  speciale,  non  è  compatibile  con  l’applicazione  di  regimi  fiscali  agevolati  come  il  regime  forfettario  di  cui  all’art. 1 Legge 190/2014.

Disciplina fiscale – IVA

 

[Art. 3, comma 4 della L. 173/2005]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

(Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2006).

Il superamento della  soglia  di  reddito  annua  prevista di 5.000  euro ( al  netto  della  deduzione  forfettaria):

·         qualifica l’attività svolta come abituale;

·           determina la  sussistenza,  in  capo  al venditore porta a porta, del presupposto soggettivo ai fini IVA, con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina (obblighi di applicazione dell’imposta, fatturazione, registrazione, dichiarazione, etc…).

 

L’acquisizione   della soggettività   IVA   decorre   dall’effettuazione   della   prima   operazione che  determina il  superamento  della  soglia  fissata di 5.000 euro annui:

·         Solo da questo momento,  il  venditore  è  tenuto  ad  assoggettare  ad  IVA  le  provvigioni  e  gli  altri  componenti  positivi  eccedenti  il  limite  (Cfr.  citata Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2006).

 

 

Acquisito lo status di soggetto passivo  IVA,  il  venditore  rimane  tale  anche  qualora,  negli anni successivi, dovesse realizzare un reddito inferiore alla soglia di € 6.410,26 (reddito al lordo  della  deduzione  forfettaria  delle  spese  del  22%)  e  fino  a  quando  esercita  l’attività  in  questione.

 

Disciplina previdenziale

(Art. 44 Comma 2  legge n. 326/2003)

 

 

 

(Circolare  INPS  n.  103/2004)

 

Gli incaricati alle vendite a domicilio devono iscriversi alla Gestione Separata INPS e versare i relativi contributi, qualora il reddito derivante da tale attività sia superiore a 5.000 euro annui.

 

 

La soglia di reddito di €. 5.000 costituisce una vera e propria soglia di esenzione: al superamento del limite, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente (e non sul reddito complessivo):

 

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO = 78% delle sole PROVVIGIONI ECCEDENTI I 5.000 €.

 

 

I contributi INPS dovuti saranno determinati applicando le aliquote, ordinariamente previste per gli iscritti alla Gestione Separata, all’imponibile previdenziale:

 

·         2/3 a carico del committente;

·         1/3 a carico del venditore.

 

Al versamento  dei  contributi  dovuti  provvedono  le  imprese  committenti,  sia  per  la  parte  posta  a  loro  carico  (2/3)  sia  per  la  parte  a  carico  del  venditore,  con  diritto  di  rivalsa  per  quest’ultima, che sarà trattenuta in sede di pagamento delle provvigioni.

 

Aliquota ordinaria al 33,72%

Aliquota ridotta al 24%

 

L’assoggettabilità del contributo Inps con aliquota ordinaria o aliquota ridotta è determinato nei seguenti casi:

 

·         33,72% per gli incaricati alle vendite non iscritti ad altra previdenza obbligatoria.

·         24% per gli incaricati alle vendite iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;

·         24% per gli incaricati alle vendite già pensionati.

Disciplina infortuni

(Nota n.  2018/2005 del Ministero del Lavoro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I venditori a domicilio non sono tenuti all’iscrizione all’INAIL, anche qualora si avvalgano di veicoli personalmente condotti, in via non occasionale e ancorché svolgano attività “rischiose” ai sensi del T.U. n.1124/65 (Testo  Unico  delle  disposizioni  per  l’assicurazione  obbligatori  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali).

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