Cassa integrazione ordinaria (CIGO) – Nuova procedura | ADLABOR
L’INPS, con il messaggio n. 1109 del 14 marzo 2024, comunica che è stata realizzata una video pillola informativa che illustra nel dettaglio tutti i passaggi della nuova procedura di compilazione e invio della domanda di CIGO, per agevolare l’utilizzo del nuovo servizio da parte dei datori di lavoro e dei loro intermediari.
A partire dal 2 maggio 2024:
- la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata solo tramite la piattaforma OMNIA IS;
- attraverso la piattaforma OMNIA IS, sarà possibile accedere alla nuova procedura di invio della domanda di CIGO dal portale attraverso il servizio “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”;
- dopo aver effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale, nel menu di applicazioni occorre scegliere la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e, nel sottomenu, selezionare la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”;
- il manuale utente potrà essere consultato nella homepage della procedura, alla voce “Documenti”.
Temperature elevate – Cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa | ADLABOR
L’INAIL e l’INPS in data 26 luglio 2022 hanno emesso due comunicati con i quali informano che le imprese potranno chiedere il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.
Inoltre, l’INAIL, in una pubblicazione dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, indica le linee guida per prevenire le patologie da stress termico.
Segnaliamo in particolare che:
- l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. L’Inps, infatti, richiamandosi all’art. 15 della legge n. 183/2011, che fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, provvederà infatti autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto;
- indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconoscerà la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.