11 Giugno 2008

APPALTI: RESPONSABILITA” SOLIDALE – NOVITA”

La Legge 4 agosto 2006 n. 248 aveva confermato la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per gli adempimenti previdenziali e fiscali e il decreto Ministero e Economia e Finanze 74/2008 aveva determinato le procedure per l’esonero dalla responsabilità solidale (si veda news APPALTATORE E SUBAPPALTATORE- RESPONSABILITA’ SOLIDALEDEL 21/04/2008).

Con Decreto Legge 3 Giugno 2008 n. 97, sono state abrogate alcune disposizioni relative alla solidarietà tra appaltatore e subappaltatore e il Decreto Ministeriale attuativo suindicato.

In sostanza rimane in vigore la responsabilità solidale tra committente e appaltatore e subappaltatore, da esercitare entro il termine di decadenza di due anni (comma 2, art. 29 del Decreto Legislativo 276/2003).

Viene meno l’obbligo di raccogliere la documentazione del pagamento da parte dell’appaltatore dei corrispettivi al subappaltatore e la conseguente sanzione amministrativa da euro 5.000 a 200.000 in caso di inosservanza di tale obbligo di raccolta della documentazione.

Per effetto dell’art.4, comma 2 del decreto legge 97/2008 vengono prorogati al 1° gennaio 2009 : a) gli obblighi di comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; b) Il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva.

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