Welfare aziendale – bonus carburante | ADLABOR
Il Governo, con D.L. 21 marzo 2022 n. 21 (c.d. Decreto Ucraina), per venire incontro alle difficoltà di aziende e lavoratori tra le tante misure ha previsto all’art. 2 anche la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori un “bonus carburante” fiscalmente e contributivamente esente fino a 200,00 euro annui per il solo 2022.
Ricordiamo però che l’altro particolare “bonus” previsto per il 2020 e confermato per il 2021 (raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo a 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR) non è stato prorogato per cui dal 1° gennaio 2022, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di 258,23 euro.
Ricordiamo altresì che:
- se il limite di esenzione di legge viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
- il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
Restiamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.