04 Giugno 2025 - Normativa
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MINIT) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, il Decreto 22 aprile 2025 con l’esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo.
In attuazione dei regolamenti CE n. 561/2006 e UE n. 165/2014, alcune categorie di trasporto effettuate interamente sul territorio nazionale sono escluse dall’applicazione delle norme su tempi di guida, interruzioni e riposi dei conducenti (artt. 6-9 del reg. 561/2006) e sull’uso del tachigrafo (art. 3, par. 2, del reg. 165/2014).
Tali esclusioni si applicano ai trasporti effettuati con i seguenti veicoli:
- Veicoli ≤ 7,5 tonnellate utilizzati dai fornitori del servizio postale universale;
- Veicoli adibiti a scuola guida, purché non usati per trasporto a fini di lucro;
- Veicoli usati per servizi essenziali (fognature, rete idrica/elettrica/gas, manutenzione stradale, smaltimento rifiuti domestici, telecomunicazioni);
- Veicoli speciali per il trasporto di attrezzature di circhi o parchi di divertimenti;
- Veicoli per la raccolta del latte nelle fattorie o restituzione di contenitori/prodotti lattiero-caseari per alimentazione animale;
- Veicoli speciali per il trasporto di denaro o valori;
- Veicoli per il trasporto di rifiuti o carcasse animali non destinati al consumo umano;
- Veicoli per il trasporto di animali vivi su tratte brevi (entro 100 km) tra fattorie, mercati locali e macelli.
Per consultare il decreto del MINIT clicca qui: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-31&atto.codiceRedazionale=25A03189&elenco30giorni=true
03 Giugno 2025 - Interpretazioni / Normativa
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 535 del 30 maggio 2025, ha affermato che il datore di lavoro può raccogliere i log di navigazione in Internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti solo in presenza di specifiche condizioni e garanzie.
Per tale motivo il Garante ha comminato una sanzione di 50mila euro ad un Ente pubblico euro al termine di un ciclo ispettivo per verificare l’osservanza della normativa privacy nell’ambito dei trattamenti dei dati dei dipendenti, anche nel caso dello svolgimento del lavoro agile.
Segnaliamo, tra le violazioni riscontrate:
- la raccolta e conservazione dei log di navigazione in Internet (consistenti in informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list) senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori.
- l’entrata in possesso da parte del datore di lavoro di informazioni non attinenti all’attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.
Il Garante, oltre alla sanzione amministrativa, ha ingiunto una serie di misure correttive tra le quali, in particolare: l’anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black-list; la cifratura del dato concernente i nomi dei dipendenti assegnatari dei pc portatili; la riduzione del termine di conservazione di tali dati.
Per consultare il provvedimento del Garante, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10134221
29 Maggio 2025 - Normativa
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025, la Legge 15 maggio 2025, n. 76, contenente disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.
La legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce, altresì, norme finalizzate all’allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.
Segnaliamo in particolare che l’art. 2 definisce le seguenti varie forme di partecipazione:
- “partecipazione gestionale”, qualificata come “la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa”. La nuova normativa consente agli statuti delle società di prevedere la partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali strategiche, attraverso l’inserimento di rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione e controllo (artt. 3 e 4).
- “partecipazione economica e finanziaria”, qualificata come “la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato”. In tale ipotesi è previsto, limitatamente all’anno 2025, che in caso di distribuzione ai lavoratori di una quota di utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, il limite degli utili assoggettabili all’imposta sostitutiva del 5% ex Legge n. 208/2015 è innalzato da 3.000 a 5.000 € lordi; i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato ex Legge n. 208/2015, per un importo non superiore a 1.500 € annui, saranno esenti dalle imposte sui redditi per il 50 % del loro ammontare.
- “partecipazione organizzativa”, qualificata come “il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa”. Le società potranno promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori in eguale numero, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro, compreso l’inserimento nel proprio organigramma dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.
- “partecipazione consultiva”, qualificata come “la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere”. Sarà possibile che, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore, possano essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali, con l’introduzione di una procedura ad hoc, fatte salve le procedure consultive già previste dalla legge o dai contratti collettivi. La definizione della composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, nonché delle sedi, dei tempi, delle modalità e dei contenuti della consultazione è devoluta ai CCNL.
Infine, è prevista l’istituzione presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro di una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti dello stesso Cnel, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per consultare il testo, clicca qui: https://www.adlabor.it/contenuto/decreto-legge-n-76-del-15-maggio-2025-partecipazione-dei-lavoratori-in-azienda-adlabor/
27 Maggio 2025 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 96 del 26 maggio 2025, fornisce indicazioni per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati non idonei alla donazione stessa.
Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue, o è risultato non idoneo alla donazione, può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore, avendo cura di conservare per dieci anni la seguente documentazione:
- certificati medici e dichiarazioni dei donatori per i lavoratori che hanno effettuato la donazione di sangue;
- certificati di inidoneità per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione di sangue.
La normativa prevede che i datori di lavoro che anticipano le retribuzioni ai donatori di sangue possono procedere al conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’INPS.
A tale fine, il datore di lavoro deve compilare il flusso UNIEMENS, specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.05.circolare-numero-96-del-26-05-2025_14932.html
21 Maggio 2025 - Normativa
Il Garante Privacy con newsletter n. 534 dell’8 maggio scorso, precisa che il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working, in assenza di una valida base giuridica e di un’adeguata informativa.
L’intervento dell’Autorità è scaturito da un reclamo presentato da una dipendente e da una segnalazione dell’Ispettorato della Funzione Pubblica. Dall’istruttoria è emerso che l’azienda verificava l’esatta corrispondenza tra il luogo fisico in cui si trovavano i lavoratori e l’indirizzo indicato nell’accordo individuale di smart working, mediante specifiche procedure di controllo che prevedevano l’attivazione della geolocalizzazione su pc o smartphone, la timbratura tramite app e l’invio immediato di una e-mail con l’indicazione del luogo in cui si trovavano. Un sistema di sorveglianza che, secondo il Garante, ha violato i principi previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), oltre a rappresentare un’interferenza nella vita privata dei lavoratori. “Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working – sottolinea il Garante – non possono essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale”.
Per consultare il provvedimento del Garante, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10128005
20 Maggio 2025 - Normativa
L’INPS, con messaggio numero 1505 del 15-05-2025, informa che, per richiedere l’effettuazione delle visite mediche di controllo (VMC) nei confronti dei lavoratori assenti dal servizio per malattia, i datori di lavoro pubblici e privati o i loro delegati devono utilizzare l’apposito servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico” disponibile sul Portale dell’INPS.
Dal menu “Servizi per la richiesta” è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta visita medica di controllo”, che permette di inoltrare una singola richiesta di visita medica, oppure la funzionalità “Invio richieste multiple” per il caricamento massivo di più richieste, mediante upload di file in formato XML.
Segnaliamo in particolare che, con le nuove funzionalità, i datori di lavoro dovranno seguire le seguenti indicazioni:
- una volta eseguito l’accesso alla nuova funzionalità “Richieste da attestati di malattia”, se non è stata preventivamente selezionata alcuna delega, è necessario selezionare il datore di lavoro e la posizione richiedente e, successivamente, trasmettere l’apposita dichiarazione di intenti;
- dopo avere effettuato tale adempimento, si può procedere alla selezione di uno o più attestati di malattia per i quali si intende richiedere la visita medica di controllo. Per ogni attestato vengono mostrate le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome del lavoratore; numero PUC dell’attestato; data di rilascio; data di fine prognosi;
- successivamente alla selezione degli attestati per i quali si desidera richiedere una VMC, si devono confermare le informazioni preliminari sulla natura pubblica o privata del datore di lavoro e quelle relative al diritto all’indennità di malattia del lavoratore privato;
- dopo la conferma dei dati relativi al datore di lavoro, si può proseguire con l’inserimento dei dati riferiti alle visite che si intendono richiedere (ad esempio, data della visita, fascia oraria, ecc.). Poiché la data di visita è comune a tutte le richieste, la medesima può essere valorizzata dal richiedente con quella corrispondente alla data di fine prognosi più lontana tra quelle degli attestati selezionati. Qualora la data di visita richiesta ricada al di fuori della prognosi di un certificato contenuto nell’elenco delle richieste, tale data viene sostituita in automatico con la data di fine prognosi del certificato;
- una volta valorizzati i dati precedenti, si ha accesso alla pagina che permette di visualizzare le visite in fase di richiesta. Per ogni visita vengono visualizzate le seguenti informazioni, recuperate dai relativi attestati o specificati dall’utente: numero PUC dell’attestato; nominativo del lavoratore; data di rilascio dell’attestato; data di fine prognosi; data di richiesta visita; variazione reperibilità.
Per ogni visita, in fase di richiesta, sono disponibili le seguenti azioni: “Visualizza dettaglio della visita”, per visualizzare le informazioni di dettaglio della singola richiesta di visita; “Modifica dati della visita medica”, per accedere alla sezione di modifica della singola richiesta di visita utile a cambiare i dati della visita medica di uno specifico lavoratore; “Eliminazione della visita dall’elenco”, per procedere all’eliminazione della richiesta di visita selezionata. Da questa pagina, è poi possibile confermare la richiesta di VMC e procedere, quindi, con la relativa trasmissione. Mediante la funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia” è possibile visualizzare gli invii effettuati dall’utente, con il relativo protocollo di acquisizione, e verificare, per ogni caricamento, l’esito dell’acquisizione
19 Maggio 2025 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, con la quale fornisce le istruzioni relative alla norma – prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 131/2024 – che dispone che le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina IVA.
Tale obbligo riguarda le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
16 Maggio 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 54 del 6 maggio 2025, ha adottato il 62° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
14 Maggio 2025 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione da TD a tempo indeterminato) che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
Si tratta del cd. bonus giovani under 35, previsto dall’articolo 22, del decreto legge n. 60/2024 (Decreto Coesione).
E’ possibile consultare le slides per l’applicazione del “Bonus giovani” approntate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cliccando su: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/slide-bonus-giovani
13 Maggio 2025 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di donne con contratto a tempo indeterminato che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, di cui al Decreto Interministeriale n. 3217/2024.
Si tratta del cd. bonus donne, previsto dall’articolo 23, del Decreto legge n. 60/2024 (Decreto Coesione).
È possibile consultare le slides per l’applicazione del “Bonus giovani” approntate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cliccando su: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/slide-bonus-donne