19 Novembre 2013

Novità in materia di tirocini extracurricolari – Riconoscimento indennità di partecipazione

La Regione Lombardia ha recentemente emanato la delibera x/825 del 25 ottobre 2013, con cui ha disciplinato, sulla base di quanto previsto dalla legge 92/2012, co. 34 e 35, l’istituto del tirocinio extracurricolare, traendo altresì spunto dalle linee-guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e dagli indirizzi europei in materia.

La principale novità riguardail riconoscimento al tirocinante di un’indennità di partecipazione di importo concordato ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali (ricordiamo che le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente), riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa ovvero qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non viene corrisposta.
Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.La delibera è consultabile su:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1010/120/DGR_X_825_tirocini.pdf

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