Editoria – CIGS | ADLABOR

Dal 1° gennaio 2018 entra in vigore il regime di cassa integrazione straordinaria per le imprese del settore editoriale. Con il Decreto Legislativo n.69 del 15 maggio 2017, che ha integrato il Decreto Legislativo n. 148 del 2015, il Governo ha esteso anche per i lavoratori del settore Editoria il trattamento straordinario di integrazione salariale specificando le categorie di lavoratori beneficiari e le necessarie causali.

Lavoratori destinatari

 

(N.B. non sono previsti limiti in ordine al numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro)

 

(Art.25-bis, co.1, D.Lgs 148/2015)

·       Giornalisti professionisti

·       Pubblicisti

·       Praticanti

dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

·       Dipendenti delle imprese editrici ostampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

·       Lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzantenei cui confronti sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari.

Requisiti lavorativi

 

(Art.25-bis, co.2, D.Lgs 148/2015)

I lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Causali

 

(Art.25-bis, co.3, D.Lgs 148/2015)

·       Riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi.

·       Crisi aziendale, ivi compresi   i   casi   di   cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi.

·       Contratto di solidarietà

Durata del trattamento

 

(Art.25-bis, co.4, D.Lgs 148/2015)

In ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamentoStraordinariodi integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquenniomobile.

 

Ai fini del calcolo della durata massima la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

 

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, i trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2018 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

Misura del trattamento

 

(Art.25-bis, co.5, D.Lgs 148/2015)

Il trattamento di integrazione salarialeammonta all’80 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periododi paga.

 

L’importo del trattamento non può superare gli importi massimi mensili seguenti, che comunque devono essere rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei   di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;

b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

 

Con effetto dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a  decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

 

Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nel limite di cui sopra, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultra settimanale considerato.

 

Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’integrazione è dovuta entro i limiti dell’80%, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in   rapporto   all’orario   normalmente praticato.

 

Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti intutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta.

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia, l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

 

(N.B. L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione)

 

Contribuzione nel periodo di integrazione salariale 

(Art.25-bis, comm. 6 e 7, D.Lgs 148/2015)

 

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale, è riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.

 

Dipendenti delle imprese editrici o stampatrici Giornalisti professionisti,  pubblicisti, praticanti
E’ dovuto il contributo ordinario (nella misura dello 0,90 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 % a carico dell’impresa o del partito politico e 0,30 % a carico del lavoratore) e il contributo addizionale (9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al

Lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile)

E’ dovuto il contributo addizionale (9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al

lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile)

Modalità di erogazione del trattamento

 

(Art.25-bis, co.8, D.Lgs 148/2015)

Il pagamento del trattamento straordinario di integrazione

Salariale è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell’INPS o, per   i   giornalisti, dell’INPGI, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.

 

La procedura

 

(Art.25-bis, co.9, D.Lgs 148/2015)

 

(Artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015)

La fase di consultazione sindacale e il procedimento diconcessione del trattamento straordinario di integrazione salarialesono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015

 

 

Per conoscere la procedura ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 si rinvia al relativo schema:

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

 


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