Maxi sanzione lavoro nero e conseguenze per il lavoratore in nero che percepisce la NASPI – D.L. 19 del 2.3.2024 | ADLABOR

  Disciplina
AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTIVO

 

(Nota INL n. 856 del 19.4.2022)

 

 

 

 

 

 

(Circ. Min. Lav. n. 38/2010)

A.   Datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa.

B.    Enti pubblici economici.

C.   Persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 50/2017.

Esclusioni

·       Datori di lavoro domestici

Tale esclusione non opera nel caso in cui il datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

 

(Nota INL n. 856 del 19.4.2022)

 

Impiego irregolare di lavoratori subordinati

A.  Mancanza della comunicazione preventiva di assunzione-

Tale comunicazione preventiva di assunzione, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto.

 

B.  Subordinazione.

Il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dallart. 2094 c.c.

N.B.

La maxi-sanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione della comunicazione preventiva di assunzione.

Esclusioni

Prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare (difetta di norma in tali casi l’essenziale requisito della subordinazione).

 

NATURA DELL’ILLECITO

(Nota Min. Lav. n.  26/2015

e Circ. Min. Lav. 29/2006)

Illecito di natura permanente.

Si consuma nel momento in cui la condotta antigiuridica cessa in seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione.

 

La disciplina da applicare è quella vigente al momento della cessazione della condotta antigiuridica.

Maxi-sanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare

ANTE 01.03.2024

 

(Art. 3 del D.L. n. 12/2002 come modificato da art.1 comma 445 lett. d) L. 145/2018)

 

 

·       Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

·       da 3.600 a 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;

·       da 7.200 a 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

MAGGIORAZIONE del 20% per lavoro irregolare

 

(art. 1, co. 445, L. 145/2018)

·        Utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno;

·         Utilizzo di minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);

·         Percettori del reddito di cittadinanza.

Maxi-sanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare

DAL 02.03.2024

(Art. 29 co. 3 D.L. 19/2024)

·       da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore, sino a 30 giorni di lavoro;

·       da 3.900 a 23.400 euro per ogni lavoratore, da 31 a 60 giorni di lavoro;

·       da 7.800 a 46.800 euro per ogni lavoratore, oltre 60 giorni di lavoro.

 

Raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva La recidiva è integrata qualora il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Ma attenzione perché vi sia recidiva:

A.   il trasgressore deve essere stato destinatario delle medesime sanzioni irrogate con provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.

L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso, sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.

B.   il destinatario delle sanzioni deve corrispondere al soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di “trasgressore” persona fisica che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri).

Non si avrà, quindi, recidiva nelle ipotesi in cui:

·         sebbene gli illeciti siano riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commessi da trasgressori diversi;

·        le violazioni siano commesse dalla medesima persona fisica per conto di persone giuridiche diverse.

 

In caso di RECIDIVA la maxi-sanzione ammonta a:

·      da 2.400 a 14.400 euro per ogni lavoratore, sino a 30 giorni di lavoro;

·      da 4.800 a 28.800 euro per ogni lavoratore, da 31 a 60 giorni di lavoro;

·      da 9.600 a 57.600 euro per ogni lavoratore, oltre 60 giorni di lavoro.

Esclusione:

La recidiva non opera nelle ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 689/1981, a cui va equiparato il pagamento ex art. 13 del Dlgs 124/2004.

CASI DI INAPPLICABILITA’ DELLA MAXISANZIONE

 

(Nota INL n. 856 del 19.4.2022)

 

a) intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;

b) differente qualificazione del rapporto di lavoro.

SANZIONI APPLICABILI

 in caso di impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti

·        maxi-sanzione per lavoro nero;

·        sanzione per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili: da 1.000 a 5.000 euro (art. 1, comma 913, della legge 205/2017).

 

CONSEGUENZE E SANZIONI PER IL LAVORATORE CHE NON DENUNCIA IL LAVORO NERO Se il lavoratore/collaboratore che lavora in nero e che percepisce l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL) o l’Assegno di Inclusione non denuncia ed è oggetto di accertamento deve:

·        restituire le somme indebitamente percepite;

·         risarcire i danni allo Stato;

Tale condotta sotto il profilo penale integra:

A.   il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Se la somma percepita in modo illecito supera 3.999,96 euro ex art. 640-bis c.p. si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se non si supera tale soglia, non c’è alcun reato ma si applica una sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

 

B.   il reato di falso ideologico che prevede la reclusione.

·        da 2 a 6 anni per false dichiarazioni o documenti falsi;

·        da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.

Per l’apparato sanzionatorio vigente in caso di occupazione di lavoratori irregolari consulta lo specifico schema sinottico.


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