Interpretazioni

21 Aprile 2020 - Interpretazioni

DURC online – aggiornamento servizio di consultazione

L’Inail, con la nota n. 4654 dell’8 aprile 2020, comunica che dal 7 aprile 2020 è operativo l’aggiornamento del servizio Consultazione DURC online che rende disponibili agli utenti:

  • sia i DURC online in corso di validità alla data della richiesta;
  • sia i DURC online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Al fine di informare gli utenti nell’home page del servizio “DURC online” è stato inserito un avviso che illustra in dettaglio le istruzioni per la consultazione. Analogo avviso è stato pubblicato nel portale dell’Inps.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-8-4-2020-durc.pdf

17 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – congedo COVID-19 – proroga al 3 maggio 2020

L’INPS, con messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, comunica che, in virtù della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo COVID-19 (vedi anche precedenti nostre news del 26 marzo, 8 aprile e 16 aprile 2020).

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201648%20del%2016-04-2020.pdf

 

16 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/Covid-19 – FAQ sulle disposizioni del Governo in materia di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcune FAQ interpretative delle disposizioni emanate dal Governo per agevolare aziende e lavoratori.

Riportiamo qui di seguito quelle di specifico interesse per le aziende

  • Il riferimento al 17 marzo 2020, indicato nella circolare quale data ultima di assunzione dei lavoratori per i quali può essere riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 19 del Decreto-legge n. 18/2020, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del medesimo Decreto-legge n. 18/2020?

Sì. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Decreto-legge n. 23/2020, la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

  • In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?

Sì. In questo caso per semplificarne la presentazione, l’istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020.

  • Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?

Sì. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata – tuttavia se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell’attività produttiva a seguito dell’emanazione dei provvedimenti contenenti le misure di contenimento del contagio, la durata del tirocinio è prorogata? Entro quando devono essere effettuate le comunicazioni?

Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall’articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio era svolto.

  • L’assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche se adottati dai Presidenti delle Regioni interessate, può essere equiparata alla malattia?

Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche quando siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l’assenza dei medesimi è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio contenuto all’articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.

Per consultare tutto il documento, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

16 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Congedo straordinario – modalità di fruizione

L’INPS, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, rammentando che:

  • i lavoratori dipendenti  che  non  abbiano  fruito  del  congedo  parentale  o  di  prolungamento del  congedo  parentale  nel  periodo  ricompreso  dal  5  marzo  fino  alla  fine  della  sospensione  dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che  si  siano  comunque  astenuti  dall’attività  lavorativa  (dietro  richiesta  di  permesso  o  ferie), possono  presentare  domanda  di  congedo  COVID-19  riferita  a  periodi  pregressi  a  partire  dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  • durante il  detto  periodo  di  sospensione dei servizi,  il  congedo  COVID-19  può  essere  richiesto anche  in  modalità  frazionata  a  giorni,  con  le  stesse  modalità  del  congedo  parentale, alternandolo  con  attività  lavorativa  ovvero  con  altre  tipologie  di  permesso  o  congedo  (ad esempio,  ferie,  congedo  parentale,  prolungamento  del  congedo  parentale,  giorni  di  permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);

fornisce ulteriori chiarimenti:

Sulle modalità di fruizione dei congedi COVID-19 istituiti per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, congedi che, ricordiamo:

  • possono essere fruiti da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni;
  • nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
  • sono subordinati alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, disoccupato o non lavoratore;
  • in presenza di domande  presentate  da  genitori  appartenenti  allo  stesso  nucleo  familiare  per  i  medesimi giorni,  si  procederà  ad  accogliere  quella  presentata  cronologicamente  prima;

Sulla incompatibilità dei congedi con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, precisando che la fruizione è incompatibile:

  • con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • con la  contemporanea  (negli  stessi  giorni)  fruizione  del congedo  parentale  per  lo  stesso  figlio  da  parte  dell’altro  genitore  appartenente  al  nucleo familiare.  Resta  fermo  che  nei  giorni  in  cui  non  si  fruisce  del  congedo  COVID-19,  è  possibile fruire di giorni di congedo parentale;
  • con la  contemporanea  negli  stessi giorni  fruizione  da  parte  dell’altro  genitore  appartenente  al  nucleo  di  riposi  per  allattamento  fruiti  per  lo  stesso figlio;
  • con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, NASpI e DIS-COLL.

Sulla compatibilità dei congedi, precisando che il congedo COVID-19 è compatibile con:

  • in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire  del congedo oppure  del  congedo  parentale,  in  quanto  la  presenza  di  un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
  • qualora ci  siano  più  figli  nel  nucleo  familiare oltre  al  figlio  per  cui  si  fruisce  del  congedo  di  maternità/paternità,  la  fruizione  del  congedo da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;
  • con la  prestazione  di  lavoro  in  modalità smart-working  dell’altro  genitore,  in  quanto  il  genitore  che  svolge  l’attività  lavorativa  da  casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
  • la fruizione  del  congedo è  compatibile  con  la  contemporanea  fruizione di ferie, aspettative e permessi non retribuiti dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare
  • con la  sospensione  obbligatoria  dell’attività da  lavoro  autonomo  disposta  durante  il  periodo  di  emergenza  per  COVID-19,  trattandosi  di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.

Per consultare il messaggio clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.pdf

 

 

14 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – sospensione adempimenti fiscali

Con circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.L. n. 23/2020 circa le disposizioni volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il decreto, per permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente. La circolare fornisce chiarimenti di particolare interesse per le imprese circa:

  • sospensione dei versamenti tributari;
  • diminuzione del fatturato;
  • proroga della sospensione delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni;
  • acconti IRPEF, IRES e IRAP;
  • versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
  • certificazione unica 2020
  • proroga dei certificati in materia di appalti;
  • assistenza fiscale a distanza;
  • versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture;
  • processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori;
  • spese di sanificazione.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e

11 Aprile 2020 - Interpretazioni

Licenziamenti – vincoli in caso di accesso a crediti garantiti  – Emergenza Coronavirus/COVID-19

Il decreto-legge 23/2020, all'articolo 1 lettera i) prevede che: “l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”.

Ciò sta a significare che chi ricorre ai crediti garantiti come previsti dal decreto-legge sopracitato non potrà poi operare licenziamenti se non previo accordo sindacale. La dizione legislativa è talmente generica che potrebbe ricomprendervi qualsiasi tipo di licenziamento in quanto provvedimento incidente sui livelli occupazionali.

Per consultare il decreto legge 23/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-n-23-dell08-04-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei-settori-strategici-nonche-interven/

09 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – CIG in deroga – istruzioni alle Regioni

L’INPS, con messaggio n. 1525 del 7 aprile 2020, fornisce le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del Decreto Legge 18/2020.
In sintesi, INPS precisa che:
- sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga;
- sono già operative le procedure per l'invio dei provvedimenti di concessione, fino a 9 settimane, esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), che le sole Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono trasmettere fino a 13 settimane, sulla sopracitata piattaforma;
- i decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni: eventuali domande inviate erroneamente direttamente dalle aziende con il c.d. “Flusso A” non sono produttive di effetti e non possono essere esaminate;
- una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro;
- solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste dal messaggio n. 1508/2020, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione

Per consultare il messaggio 1525, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201525%20del%2007-04-2020.pdf
Per consultare il messaggio 1508, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201508%20del%2006-04-2020.pdf

08 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Congedi straordinari – proroga al 13 aprile

L’INPS, con messaggio n. 1516 del 7 aprile 2020, informa che, alla luce del D.P.C.M. del 1° aprile 2020, che prevede la proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, in caso di figli sino a 16 anni, previsti dall’articolo 23 del Decreto Legge 18/2020.

Per consultare il messaggio clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201516%20del%2007-04-2020.pdf

06 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: precisazioni INAIL

L’INAIL, con alcuni recenti provvedimenti ha fornito precisazioni sui seguenti argomenti:

 

Malattia professionale per lavoratori dipendenti operatori del sistema sanitario (istruzione operativa 17 marzo 2020 0003675): nell’ambito delle affezioni morbose inquadrate come infortuni sul lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto (ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere), laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa. In particolare l’INAIL precisa che viene riconosciuta nei seguenti casi:

  • se risultano positivi al test specifico di conferma;
  • se risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare;
  • se l’evento infettante è accaduto durante il percorso casa-lavoro e viceversa. In tale caso è configurabile come infortunio in itinere.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare l’infortunio o la malattia professionale anche per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio

Il medico certificatore ha l’obbligo di trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico d’infortunio

 

Malattia professionale per altri lavoratori (istruzione operativa 3 aprile 2020): nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, l’Inail  tutela  tali  affezioni  morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro. In questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Nell’attuale  situazione  pandemica,  l’ambito  della  tutela  riguarda  innanzitutto, come appena sopra descritto, gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata  appunto  la  elevatissima  probabilità  che  gli  operatori  sanitari  vengano  a contatto con il nuovo coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

La tutela assicurativa in caso di infezione da Coronavirus/COVID-19 si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica (seguirà però accertamento medico-legale) e riguardi:

  • qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto (ad esempio: lavoratori dipendenti e assimilati; lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale);
  • lavoratori per i quali non spetta l’indennità di malattia (quali, per esempio: lavoratori assicurati nella  speciale  gestione  per  conto  dello  Stato,  lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc.).

 

Una tantum per decesso dovuto all’infezione Coronavirus/COVID-19 (istruzione operativa 3 aprile 2020): nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia peri soggetti assicurati con Inail sia che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo (come ad esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi  professionisti,  etc.).

 

Infortunio in itinere (istruzione operativa 3 aprile 2020): in considerazione dell’emergenza Coronavirus, poichè   il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga ai principi generali varrà per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

 

Termini di prescrizione e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni, sospensione dei termini di revisione delle rendite: la nota affermativa del 3 aprile 2020 fornisce chiarimenti specifici su tali argomenti.

 

Per consultare l’istruzione operativa 17 marzo 2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-nota-sanitari-coronavirus_6443144811196.pdf

Per consultare l’istruzione operativa 3 aprile 2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf

01 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Permessi ex Legge 104 per lavoratori disabili e chi presta loro assistenza: FAQ del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le “Domande più Frequenti” legate alle misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili ex Legge 104/1992.

Segnaliamo in particolare le seguenti risposte del Ministero:

  • i giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020. Infatti, ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide;
  • le modalità per la richiesta e l’utilizzo dei permessi ex Legge 104 rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purchè entro il 30 aprile;
  • per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza;
  • l’estensione dei permessi è prevista per sia per i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992), sia per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992);
  • fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio. Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto;
  • fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/ 1992, possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto;
  • fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Per consultare il documento del Ministero del Lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/

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