15 Settembre 2025 - Normativa
Con sentenza C-38/24 pubblicata l’11 settembre 2025 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000), si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.
Secondo la Corte, per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà verificare che, in tale causa, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.
Per consultare il testo della sentenza, clicca qui:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250119it.pdf
11 Settembre 2025 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 237/E del 10 settembre 2025, relativo ai seguenti quesiti: Quesito n. 1: “Se la card messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell’autovettura, anche ai fini dell’uso privato del veicolo, non generi in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti ”carburante”, è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI.”
Quesito n. 2: “Nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla Società, l’importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile, quale costo sostenuto per l’utilizzo del veicolo.”
Questa in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate:
- In relazione al primo quesito posto dall’Istante, concernente la possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della Società, si ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante secondo cui dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
- In relazione al secondo quesito, premesso che l’Istante fa presente che ciascun dipendente è tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell’ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla Società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente l’importo del costo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.
10 Settembre 2025 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 233/E del 9 settembre 2025, fornisce indicazioni circa la corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali delle somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo e, in particolare, se debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
Questa, in estrema sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora il datore di lavoro trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concessi in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, per cui tali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
08 Settembre 2025 - Normativa
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 140 del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
L’intervento normativo si inserisce tra le azioni di rafforzamento del quadro giuridico in materia di lavoro dei cittadini stranieri in Italia, volte a garantire un’entrata legale e ordinata di tali cittadini e da contrastare il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera. Inoltre, si mira a una maggiore efficienza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, a beneficio dell’utenza e dei datori di lavoro.
Tra le principali previsioni del decreto di interesse per i datori di lavoro, evidenziamo in particolare:
- la revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda;
- il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari;
- nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato;
- il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo;
- si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziani. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro;
Per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto seguiranno le circolari del Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro.
02 Settembre 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto dell’11 luglio 2025 (pubblicato il 28 agosto 2025 nella sezione “Pubblicità legale” del proprio sito), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, e riguardante la modifica alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali.
Segnaliamo in particolare:
- per ciascun fondo di solidarietà bilaterale, costituito successivamente al 1° maggio 2023, il decreto istitutivo del fondo determina l’ammontare della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà;
- ai fini della determinazione della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, su richiesta della medesima DG, provvede alla certificazione della suddetta quota parte di risorse;
- ai fini di una corretta certificazione, l’accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro;
- per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, la certificazione dell’INPS ha come riferimento il limite temporale dell’entrata in vigore dei fondi medesimi o della data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo medesimo. Per i suddetti fondi la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS;
- le risorse certificate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e indicate nel decreto interministeriale istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale sono imputate al bilancio del nuovo fondo di solidarietà con l’entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dello stesso;
- i datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al Fondo di integrazione salariale la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo.
Il testo del decreto è consultabile su: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/decreto-interministeriale-11072025
01 Settembre 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, con la quale, a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.
Questo, in sintesi, il contenuto della circolare:
- è confermato il precedente orientamento del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro – si vedano la circolare n. 34/2010, la risposta ad interpello 38/2011 e la ribadito nota prot. 1180 del 10 luglio 2025– secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama;
- già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”;
- il citato R.D. n. 2657/1923 è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81 (cfr. interpello n. 10/2016);
Dunque, le attività elencate nella tabella allegata al citato Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923 e, pertanto, la tabella allegata a detto decreto è utilizzabile ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.
01 Agosto 2025 - Normativa
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, la Legge 18 luglio 2025, n. 106, con disposizioni riguardanti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Segnaliamo in particolare che la norma prevede:
- un congedo di durata non superiore a 24 mesi, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di congedo, ma non il diritto alla retribuzione;
- durante il periodo di congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
- 10 (dieci) ore annue di permesso (operative dal 1° gennaio 2026), per visite, esami strumentali e cure mediche, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ovvero per i lavoratori che hanno un figlio minorenne affetto da malattia oncologica, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.;
- i permessi ex legge 106/2025 sono: in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro; retribuiti con un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Nel settore privato, tale indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale;
- decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile;
- la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, purché operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;
La nuova normativa entrerà in vigore il 9 agosto 2025.
Per consultare il testo della Legge 106/2025, clicca qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/07/25/171/sg/pdf
29 Luglio 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 88 del 24 luglio 2025, ha adottato il 64° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’art. 71, comma 11, del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni.
Per consultare l’elenco, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/media/90821
28 Luglio 2025 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 192/E del 22 luglio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo nuove percentuali da applicare ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
La questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate erano:
- se ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto aziendali debba applicarsi la normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione tra il datore di lavoro e il dipendente, anche nel caso in cui la consegna effettiva del veicolo avvenga successivamente al 1° gennaio 2025;
- se la stipula del contratto di assegnazione entro il 31 dicembre 2024 consenta di applicare la normativa precedente in materia di fringe benefit, indipendentemente dalla data di consegna del veicolo;
- se la data di consegna del veicolo sia rilevante esclusivamente per determinare il momento di decorrenza dell’applicazione del fringe benefit al dipendente, senza influenzare la normativa di riferimento applicabile.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata in sintesi che nel caso prospettato, ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul ”valore normale”, al netto dell’utilizzo aziendale.
Per consultare il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9189032/Risposta+n.+192_2025.pdf/de4be326-8172-1e43-59b5-7a192bfff423
25 Luglio 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n. 95 del 9 luglio 2025, di recepimento dell’allegato protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
I datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede dell’INPS territorialmente competente gli accordi sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.