Normativa

24 Dicembre 2025 - Normativa

Benefici normativi e contributivi – Condizioni per la fruizione – Sanzioni per violazioni | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, fornisce le indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ex art. 1 della legge 296/2006, n. 296 e successive modifiche.

Segnaliamo in particolare:

Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale:

  • vengono ribaditi i criteri in base ai quali solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono “meritevoli” di godere di benefici ”normativi e contributivi”;
  • la contrattazione cui fa riferimento l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993 è quella promanante dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In proposito, l’INPS rammenta che l’esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura “DurcOnLine”, il sistema restituisce un esito di irregolarità. In tale caso, il recupero, come specificato con la circolare n. 3/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori.
  • per quanto riguarda le violazioni al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la medesima circolare n. 3/2017, ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta;
  • è possibile la mitigazione del recupero dei benefici normativi e contributivi sia nelle ipotesi in cui le violazioni rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione. In particolare, in virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge;
  • il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza l’omissione/evasione contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-150-del-16-12-2025_15108.html

 

23 Dicembre 2025 - Normativa

Lavoratori con malattia oncologica oppure invalidante o cronica – Visite, esami e cure mediche – Nuovi permessi | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’art. 2 della legge n. 106/2025, relativamente ai lavoratori dipendenti del settore privato assicurati presso l’INPS.

Segnaliamo in particolare che dal 2026, i dipendenti del settore privato e pubblico, hanno diritto a 10 ore annue di permesso, qualora siano affetti (o abbiano un figlio affetto):

  • da una malattia oncologica, sia nella fase attiva della cura che nei primi 5 anni successivi alla fine del trattamento della malattia (cd. cd. follow-up precoce), ovvero qualora affetti da malattie invalidante o cronica che comporta un grado di invalidità superiore al 73%;
  • vi deve essere una certificazione della malattia rilasciata dal medico (medicina generale o specialista), operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;
  • i permessi devono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e micro­biologiche nonché cure mediche frequenti;
  • i permessi vengono concessi in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL;
  • viene riconosciuta una indennità economica determinata secondo le regole della malattia;
  • l’indennità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, è direttamente corrisposta dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale;
  • viene riconosciuta la copertura contributiva figurativa.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-152-del-19-12-2025_15110.html

 

10 Dicembre 2025 - Normativa

Rimborsi spese per utilizzo del taxi – Pagamento in contanti – Trattamento fiscale | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 302/E del 4 dicembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute per gli spostamenti in taxi e, in particolare, qualora l’utilizzo del taxi sia avvenuto in Italia con relativo pagamento in contanti.

Questa in sintesi la posizione dell’Agenzia:

  • i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto). Ciò in quanto l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente;
  • di conseguenza, l’eventuale rimborso del pagamento effettuato in contanti per l’utilizzo del taxi avvenuto nel territorio dello Stato concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale.

Per consultare la risposta ad interpello n. 302/E/2025, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9487538/Risposta+n.+302_2025/44ed0fe0-7355-09fd-000b-bb5caecef205

 

 

09 Dicembre 2025 - Normativa

Lavoratore in cassa integrazione guadagni – Altra attività lavorativa – Obbligo di informazione al datore di lavoro | ADLABOR

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Segnaliamo che l’art. 22 ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo l’obbligo del lavoratore in cassa integrazione guadagni di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa.

Questo il testo novellato:

“Art. 8 - Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.

1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma))

«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2»”.

Per consultare il testo completo della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-03&atto.codiceRedazionale=25G00190&elenco30giorni=true

 

05 Dicembre 2025 - Normativa

Fondo di garanzia del TFR – Domande di intervento – Nuovo servizio di trasmissione | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 3655 del 3 dicembre 2025, comunica che il 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”, è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.

Sino al 15 dicembre 2025, il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.

La nuova procedura di acquisizione delle domande:

  • presenta un’interfaccia user-friendly e, attraverso la compilazione guidata, supporta gli utenti nell’invio di tutte le informazioni utili, consentendo la riduzione dei tempi di istruttoria;
  • è stata arricchita con il servizio “Invio documenti”, che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate. I nuovi documenti vengono protocollati e sono consultabili unitamente alla domanda;
  • non prevede più l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”;
  • prevede che le ritenute IRPEF siano calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.

I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l’Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML. Il nuovo servizio, inoltre, consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

Per consultare il messaggio INPS, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3655-del-03-12-2025_15096.html

02 Dicembre 2025 - Normativa

Debiti contributivi – Dilazione del pagamento | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e del MEF, con decreto del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025, disciplina la dilazione dei debiti contributivi dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203. La norma attribuisce ai due Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili per debiti non affidati alla riscossione, superiori al mezzo milione di euro, per i casi di "difficoltà economico finanziaria temporanea".

Il decreto individua due tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti, sulla base dell’entità del debito e della difficoltà economico-finanziaria temporanea dichiarata dal contribuente:

  • Importo del debito fino a 500.000 euro: 36 rate (max)
  • Importo del debito oltre 500.000 euro: 60 rate (max)

La valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria” sarà definita con apposite delibere dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Il decreto prevede specifiche tempistiche per l’applicazione delle nuove regole:

  • INPS e INAIL devono emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (29 novembre 2025) le proprie delibere in materia;
  • la richiesta di dilazione e rateazione dei debiti dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro 30 giorni dalle istruzioni operative degli istituti;
  • gli Istituti potranno verificare la situazione finanziaria del richiedente;

Le richieste di dilazione già presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge 203/2024) potranno essere oggetto di rideterminazione del numero di rate su istanza del debitore.

Il testo del decreto è consultabile cliccando sul seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-29&atto.codiceRedazionale=25A06370&elenco30giorni=true

 

19 Novembre 2025 - Normativa

Dimissioni per fatti concludenti: il punto della giurisprudenza | ADLABOR

Il Tribunale di Milano con la sentenza 4953/2025 del 29 ottobre 2025 ha affermato che, nelle dimissioni di fatto ex art. 26, comma 7 bis, D.Lgs. n. 151/2015, il termine previsto dal CCNL è il parametro principale per valutare la prolungata assenza ingiustificata del lavoratore.

Secondo il Tribunale di Milano, il limite legale di quindici giorni di assenza ingiustificata da non superare opererebbe solo in assenza di previsione contrattuale: ai fini dell’integrazione della nuova fattispecie delle dimissioni di fatto, è necessario, quindi, che l’assenza del lavoratore si prolunghi per un numero di giorni pari a quello per cui il CCNL prevede il licenziamento disciplinare.

Tale decisione aderisce all’orientamento sposato anche dal Tribunale di Trento nella sentenza n. 87 del 5 giugno 2024.

Nonostante la giurisprudenza citata abbia fornito dell’istituto una siffatta interpretazione, va rammentato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Faq del 24.06.2025, ha ribadito quanto affermato nella Circolare n. 6 del 27.03.2025: il Dicastero del lavoro ha confermato come il termine per l’applicazione delle dimissioni per fatti concludenti non possa essere quello previsto dal CCNL per il licenziamento a seguito di assenza ingiustificata, dovendo le previsioni del contratto collettivo riferirsi espressamente al nuovo istituto, con previsione di una soglia, comunque, non inferiore a 15 giorni.

Stante tale contrasto interpretativo, sotto un profilo operativo appare, quindi, maggiormente cautelativo che il datore di lavoro, oltre a considerare il lavoratore assente (e quindi senza titolo per la retribuzione), attenda il superamento dei 15 giorni di assenza ingiustificata e contestualmente avvii una procedura disciplinare nei confronti del lavoratore, così da poter optare per le dimissioni per fatti concludenti o per il licenziamento disciplinare, sulla scorta della condotta che adotterà il lavoratore.

07 Novembre 2025 - Normativa

CCNL Dirigenti Terziario 2026 – 2028 – Rinnovo del 5 novembre 2025 | ADLABOR

Il 5 novembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028.

L’accordo introduce importanti novità economiche e normative per il triennio 2026–2028, tra cui:

A. Trattamento economico:

È stato pattuito un aumento mensile lordo a regime pari ad 800 euro, suddiviso in tre tranche:

  • 320 euro dal 1° gennaio 2026
  • 260 euro dal 1° gennaio 2027
  • 220 euro dal 1° gennaio 2028.

Questi aumenti retributivi andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile.

Tali incrementi non verranno computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.

B. Nuovi minimi contrattuali: fino a 5.140 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2028.

C. Credito welfare annuale: riconosciuti 1.500 euro annui per ciascun dirigente nel triennio 2026–2028, con possibilità di destinazione al Fondo Mario Negri. Viene inoltre ridotto a 36,00 euro annui (18,00 a carico del datore di lavoro e 18,00 a carico del datore) il costo di gestione della Piattaforma, attualmente pari a 50 euro annui.

D. Fondo Mario Negri

In ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo aziendale al Fondo Mario Negri, elevandolo dall’attuale 2,47% al 2,52%, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 2,57%, a decorrere dal 1° gennaio 2027 ed infine, al 2,62% a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Si è, inoltre, concordato di incrementare la compartecipazione del dirigente alla previdenza complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente che, dal 1° gennaio 2026, passerà dagli attuali 592,25 a 1.184,49 euro annui. Poiché, le trattenute a carico del dirigente versate al Fondo Mario Negri diminuiscono l’imponibile fiscale, tale modifica contrattuale si risolverà in un minore netto stimato in 28 euro mensili, sulle 12 mensilità effettive, trattenuta che sarà, poi, ampiamente compensata in fase di liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo, in considerazione del trattamento fiscale agevolato riservato alle stesse.

E. Contributi previdenziali: incremento delle aliquote al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, con l’adeguamento delle coperture assicurative.

F. Agevolazioni contributive e invecchiamento attivo

Per favorire il ricambio generazionale e non disperdere competenze, è stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare – a condizioni agevolate – la permanenza dei dirigenti senior, per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring.

Si tratta di una norma volta al reinserimento in azienda dei dirigenti senior cessati per un qualsiasi motivo e che possono essere stimolati a stipulare un contratto a termine, anche a tempo parziale, con applicazione, per una sola volta per ogni dirigente, dell’agevolazione contributiva di cui all’articolo 30, commi dall’1 al 3 del CCNL per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.
Tale agevolazione è riservata a contratti stipulati con dirigenti la cui età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.

Viene infine disciplinato il trattamento dovuto ai dirigenti in caso di recesso anticipato da parte del datore di lavoro, rispetto al termine pattuito.

G. Sostegno alla genitorialità: confermato il programma “Un Fiocco in Azienda” per promuovere la natalità e favorire il rientro delle neomamme al lavoro.

H. Tutela per gravi patologie: nuove garanzie per i dirigenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o degenerative: è stato concordato il mantenimento della copertura sanitaria FASDAC per un massimo di 24 mesi, a carico del datore di lavoro, durante il congedo non retribuito che può essere richiesto, ai sensi dell’art. 1 della legge 106/2025, in aggiunta alle tutele contrattuali già in essere in caso di malattia.

I. Garanzia Infortuni Antonio Pastore

Decorso il primo periodo di test della nuova garanzia contrattuale che interviene in caso di infortunio professionale ed extra professionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del CCNL, si è concordato di incrementare il premio a carico delle aziende di un importo pari a 150,00 euro annui. Il premio passerà, quindi, dagli attuali 410,00 a 560,00 euro annui per assicurato. È stata, altresì, introdotta una franchigia che verrà applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extra professionali di lieve entità.

J. Politiche attive per la ricollocazione

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la tutela contrattuale viene estesa a tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, continuando ad essere escluse le dimissioni volontarie e le cessazioni per giusta causa, con contestuale riduzione del contributo aziendale dovuto al CFMT al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che passa dagli attuali 2.500,00 euro a 2.000,00 euro, importo che si ritiene possa garantire l’inserimento a piani di supporto all’employability dei dirigenti.

K. Formazione continua

Introdotto un impegno per i datori a sostenere anche iniziative di auto-formazione.

L. Equità e trasparenza

Completano l’intesa l’introduzione di misure per la parità di genere, la trasparenza retributiva, il contrasto al dumping contrattuale e un impegno congiunto ad ampliare l’ambito di applicazione del contratto.

Per consultare il testo dell’Accordo, cliccare: https://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/ccnl-dirigenti-terziario-del-5-novembre-2025/

04 Novembre 2025 - Normativa

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro – Misure urgenti – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale | ADLABOR

Facciamo seguito alla nostra news del 30 ottobre 2025, per informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, il Decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, con misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Evidenziamo che, per quanto riguarda la materia lavoro, questi sono i principali articoli a cui fare riferimento:

Art. 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL

Art. 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità

Art. 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

Art. 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione

Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro

Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

Per consultare il testo integrale del Decreto n. 159/2025, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/salute-e-sicurezza/misure-urgenti-per-la-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-e-in-materia-di-protezione-civile-d-l-31-ottobre-2025-n-159/

30 Ottobre 2025 - Normativa

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Misure urgenti | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 147 del 28 ottobre 2025, ha approvato un decreto-legge, ancora non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Segnaliamo in particolare:

  • Incentivi per le imprese virtuose e potenziamento della vigilanza: il decreto incentiva le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro e premiano i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio. Tra queste misure si prevede: la revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli per le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza; il potenziamento dell’apparato ispettivo e promozionale dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
  • Formazione: il decreto interviene anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l’altro: il rafforzamento della formazione per i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza (RLS), con l’obbligo di aggiornamento periodico esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti; si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento.
  • Sicurezza studenti (scuola-lavoro): si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell’INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali.
  • Prevenzione: viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.
  • Visite mediche aggiuntive: in relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.
  • Destinazione delle sanzioni: le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale.
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