Normativa

11 Febbraio 2026 - Normativa

Sistemi di geolocalizzazione – Veicoli da trasporto rifiuti pericolosi – Legittimità – Condizioni | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, fornisce alcuni chiarimenti circa i quesiti concernenti l’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della Legge 300/1970, per le aziende interessate dall’applicazione del D.M. n. 59 del 2023, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la loro tracciabilità ai sensi dell’art. 188-bis del D.lgs. n. 152/2006.

In particolare, i quesiti vertono sul fatto se sia possibile che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’art. 4 della Legge 300/1970.

Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

  • l’art. 188-bis del D.lgs. n. 152/2006, alla lettera b), impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della Legge n. 300/1970;
  • la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale;
  • nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.
10 Febbraio 2026 - Normativa

Trasparenza retributiva e parità salariale | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 159 del 5 febbraio 2026, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Per essere applicabile il provvedimento dovrà essere approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Segnaliamo in particolare che il provvedimento:

  • per essere applicabile dovrà essere approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
  • introduce misure finalizzate a rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate, applicabili ai lavoratori dei settori pubblico e privato, nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;
  • chiarisce le nozioni di “stesso lavoro” e di “lavoro di pari valore” e individua i presupposti sulla base dei quali lavoratori e lavoratrici possono essere comparati ai fini della parità retributiva. A tal fine, è valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva quale riferimento unitario per la classificazione delle mansioni e dei trattamenti economici, assicurando criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere;
  • prevede che in fase di selezione del personale il datore di lavoro abbia l’obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, oltre ad avere il divieto di basare le offerte sulla storia salariale, che non può essere richiesta in fase di selezione;
  • riconosce per i lavoratori già in servizio un diritto di informazione di natura individuale, esercitabile anche in presenza di un sospetto di discriminazione, che consente di conoscere il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi altrui, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. È previsto che i datori di lavoro possano rendere disponibili tali informazioni anche in via proattiva, attraverso la rete intranet o le aree riservate dei siti aziendali;
  • stabilisce che i sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni siano fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati sulle competenze, sull’impegno, sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro. In caso di uno scostamento retributivo del 5% tra uomini e donne non adeguatamente giustificato, è previsto un obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro e il coinvolgimento delle parti sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli organismi di parità per individuare le misure idonee ad eliminare tale divario;
  • istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un organismo incaricato di monitorare e sostenere l’attuazione delle misure previste dal decreto.
06 Febbraio 2026 - Normativa

Lavoro “nero” – Patente a crediti – Decurtazioni | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026, fornisce le prime indicazioni circa le modifiche apportate alla c.d. patente a crediti, di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dalla Legge n. 198/2025, di conversione del Decreto-Legge n. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza Lavoro 2025).

In sintesi, questi i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

  • a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati;
  • per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente al Decreto-legge n. 159/2025;
  • per le violazioni amministrative in materia di lavoro “nero”, non troverà applicazione la disposizione secondo la quale “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis, il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive;
  • per tutte le ulteriori violazioni di natura penale, le decurtazioni continueranno ad avvenire in base alle sentenze penali passate in giudicato;
  • sul verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo, qualora nel corso degli accertamenti sia emersa la presenza di lavoratori “in nero”, sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo avrà cura di inserire nella parte della motivazione, come noto a “compilazione libera”, il seguente periodo: “In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”;
  • sul verbale di prescrizione riferibile alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008 occorre inserire l’informazione che: “In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008”.
  • In caso di ordinanza ingiunzione divenuta definitiva sarà necessario indicare nell’ordinanza stessa un periodo del seguente tenore: “In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’articolo 3, comma 3 lett. a) del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3- quater del D.lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”. Poiché in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere contestati anche illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, ricadenti nella previgente disciplina, si raccomanda il personale ispettivo, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, di mettere in evidenza le contestazioni per le quali la decurtazione consegua alla emanazione di una O.I. divenuta definitiva;
  • la decurtazione dei crediti sarà effettuata sul portale da parte dei “referenti PAC”, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati dall’Ispettorato, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive; ciò sino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema informatico.
05 Febbraio 2026 - Normativa

Gestione separata – Aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2026 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Nel rinviare alla consultazione della circolare l’analitica descrizione delle aliquote per varie decine di interessati (come i lavoratori parasubordinati, i collaboratori in genere e figure assimilate, i magistrati onorari a esaurimento, i lavoratori nel settore dello sport dilettantistico, nonché i liberi professionisti, compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico), segnaliamo in particolare:

  • per il calcolo della contribuzione dovuta l’aliquota (comprensiva dell’aliquota IVS e delle aliquote aggiuntive sopra descritte) deve essere applicata sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i compensi erogati ai dottorati di ricerca o incarichi di ricerca;
  • per la generalità delle co.co.co. e figure assimilate: 33,72% (33%+0,50%+0,22%) quando non si applica la DIS-COLL; 35,03% (33%+0,50%+0,22%+1,31%) quando è dovuta anche la DIS-COLL;
  • per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2026, l’aliquota è confermata al 24%, ferma restando l’eventuale presenza delle aliquote aggiuntive ove previste per la specifica fattispecie;
  • per il settore sportivo dilettantistico: l’obbligo contributivo scatta solo sulla quota eccedente 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa (e, se ci sono più committenti, considerando la somma dei compensi percepiti); fino al 31 dicembre 2027, i contributi ai fini IVS si calcolano sul 50% dell’imponibile; per i co.co.co. e figure assimilate sportive senza altra copertura: 25% IVS (sull’imponibile “ridotto” al 50% fino al 2027) +2,03% per prestazioni non pensionistiche (0,50%+0,22%+1,31%), calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro; per sportivi pensionati o con altra previdenza: 24% IVS, con la medesima regola del 50% dell’imponibile IVS fino al 2027;
  • per i liberi professionisti senza cassa (con partita IVA): aliquota 26,07% e contributo ISCRO;
  • per i professionisti iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non assicurati ad altre gestioni, la circolare indica l’aliquota complessiva del 26,07%;
  • per i professionisti pensionati o con altra previdenza obbligatoria, resta ferma l’aliquota 24%;
  • per professionisti sportivi del dilettantismo.

Quanto alla ripartizione dell’onere contributivo e versamenti, queste sono le quote:

  • parasubordinati: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Tuttavia, l’obbligo di versamento è in capo al committente, che versa entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso (modello F24 telematico; F24 EP per le PA).
  • professionisti: l’onere è interamente a carico loro: il versamento avviene con F24 alle scadenze fiscali previste per il 2026 (saldo 2025 e acconti 2026) e l’acconto 2026 va determinato applicando le aliquote 2026.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.02.circolare-numero-8-del-03-02-2026_15153.html

 

02 Febbraio 2026 - Normativa

Accesso alla e-mail del lavoratore licenziato – Violazione della privacy | ADLABOR

Il contenuto delle e-mail, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati, rientrano nella nozione di corrispondenza e sono, quindi, tutelati dal diritto alla segretezza. Tale garanzia, riconosciuta anche dalla Costituzione, salvaguarda la dignità della persona e il suo pieno sviluppo nelle relazioni sociali.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha inflitto una sanzione di 40.000 euro a una società per violazione della segretezza dell’account e-mail di un amministratore delegato dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha accertato che l’azienda non solo continuava a ricevere le e-mail indirizzate al lavoratore, ma addirittura le inoltrava ad un altro account di posta elettronica aziendale. Una pratica scorretta che si era protratta per circa due mesi, superando il limite di 30 giorni previsto dalle regole interne dell’azienda.

Tale modalità prolungata nel tempo ha determinato l’accesso e la conservazione di e-mail personali, in violazione della normativa privacy. L’Autorità ha, pertanto, ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Per consultare il provvedimento del Garante, clicca qui: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213574

 

30 Gennaio 2026 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 4 del 26 gennaio 2026, ha adottato il 68° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

 

29 Gennaio 2026 - Normativa

Trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione 2026 – Importi massimi | ADLABOR

L’INPS, con circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 riporta le misure, in vigore dal 1° gennaio 2026, degli importi massimi:

  • dei trattamenti di integrazione salariale,
  • dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali,
  • dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
  • dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
  • dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali,
  • delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL,
  • dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS),
  • dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
  • dell’indennità di disoccupazione agricola,
  • dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (esclusi quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 della circolare)

Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore   dal 1° gennaio 2026, indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al   5,84%.

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.423,69

1.340,56

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie   stagionali)

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.708,44

1.608,66

La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Fondo Credito

a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale

28 luglio 2014, n. 83486, e successive modificazioni, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

Massimali assegno di integrazione salariale

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a       2.592,03 1.407,77
Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35 1.622,62
Superiore a      4.097,35 2.049,90

b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a

49.638,65

2.899,50

2.730,17

Compresa tra

49.638,65 –

65.313,03

3.266,27

Superiore a

65.313,03

4.571,55

Fondo Credito Cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale    20 giugno 2014, n. 82761, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso   Uniemens.

Massimali assegno emergenziale

Fascia retributiva (euro) Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 46.925,60 2.780,97 2.618,56
Compresa tra

46.925,60 –

65.448,86

3.740,45
Superiore

a 65.448,86

4.350,50

Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali

a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 14 settembre 2023, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2026, nonché    le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

Massimali assegno di integrazione salariale

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a       2.592,03 1.407,77
Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35 1.622,62
Superiore a      4.097,35 2.049,90

Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.456,72 euro   per il 2026.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL   è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.456,72 euro per il 2026.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro.

Indennità di disoccupazione agricola

In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno.

Pertanto, tale importo è pari a quello indicato al paragrafo 2 della circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo  3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ossia pari a 1.404,03 euro.

Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, l’importo giornaliero dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

In relazione all’IDIS da liquidare nel corso dell’anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno.

Pertanto, tale importo è pari a 57,32 euro, come indicato al paragrafo 1 della circolare n. 26 del 30 gennaio 2025.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO  nell’anno 2026 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.749,18 euro.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 213/2023, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e superiore a 817,69 euro.

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.circolare-numero-4-del-28-01-2026_15147.html

28 Gennaio 2026 - Normativa

Comunicazioni di infortunio – Va inserito il codice alfanumerico attribuito ai CCNL | ADLABOR

L’Inail, con la circolare n. 4 del 26 gennaio 2026, ha sottoscritto un accordo con il CNEL per l’inserimento del codice alfanumerico unico, attribuito ai CCNL, nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e malattia professionale.

L’accordo ha previsto l’inserimento, nelle comunicazioni di infortunio e nelle denunce di infortunio e malattia professionale, del codice alfanumerico unico attribuito ai CCNL. Il suddetto codice consente l’identificazione univoca dei CCNL depositati nell’Archivio nazionale, tenuto presso il CNEL, e permette di correlare ciascun evento lesivo alla specifica categoria contrattuale di riferimento, favorendo la costruzione di indicatori di rischio più precisi e l’adozione di una nomenclatura uniforme da parte delle diverse amministrazioni pubbliche.

In tale ottica, l’Istituto ha aggiornato i servizi online e gli applicativi istituzionali per adeguare la raccolta dati alla nuova codificazione, sulla base dell’elenco dei contratti trasmesso dal CNEL, elenco che verrà aggiornato periodicamente dallo stesso Consiglio.

Dal 12 gennaio 2026, i datori di lavoro e gli intermediari che compilano e trasmettono in modalità telematica la comunicazione di infortunio e le denunce di infortunio/malattia professionale devono obbligatoriamente inserire il codice alfanumerico CNEL.

A tale scopo, nei servizi online di Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio, Denuncia di malattia professionale e Denuncia silicosi/asbestosi è presente il nuovo campo obbligatorio denominato CCNL – Codice CNEL. La compilazione del nuovo campo, che sostituisce i precedenti campi obbligatori CCNL – Settore lavorativo CNEL e CCNL – Categoria CNEL, consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio relative al CCNL, nonché dei firmatari datoriali e sindacali sulla base dell’elenco fornito dal CNEL.

26 Gennaio 2026 - Normativa

INPS – Circolare 1/2026 – Ammortizzatori sociali e Naspi per il 2026 | Adlabor

Con la circolare n. 1/2026 l’Inps riepiloga le principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026, derivanti principalmente dalla legge di Bilancio 2026

Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro: 

  • CIGS imprese di rilevanza economica strategica:

 Per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS. Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli art. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l'obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. L'ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31° dicembre 2026. L'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

  • CIGS imprese con processi riorganizzativi o di risanamento complessi:

Prorogata per l'anno 2026 anche la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata. L'ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale.

  • Imprese operanti in aree di crisi industriale complessa:

Sono stanziate ulteriori risorse (100 milioni di euro per l'anno 2026) per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

  • Esonero contributo addizionale per imprese in aree di crisi industriale complessa:

È prevista la proroga, per l'anno 2026, dell'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all'utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa. Tale beneficio, consente ai datori di lavoro di usufruire dell'esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi.

  • CIGS per cessazione di attività:

Prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale:

- per cessazione dell'attività concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, sia all'ambito di applicazione della CIGS, per un periodo non superiore a 12 mesi nell'arco dell'anno 2026.

- Se all'esito di un programma aziendale di cessazione dell'attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale: per l'anno 2026 può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per una durata massima di 6 mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l'attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti.

 

Naspi, congedi e visite fiscali:

NASpI Anticipata

A partire dal 1° gennaio 2026, la NASPI anticipata non è più erogata in un’unica soluzione, ma in due rate (70% + 30% entro 6 mesi dalla domanda), previa verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il beneficio.

Estensione del congedo parentale

È stato elevato a 14 anni il limite massimo di età del figlio entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale, sia in caso di nascita sia in situazioni di adozione o affidamento.

IDIS

Il limite reddituale per l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo viene portato a 35.000 € con requisiti contributivi più flessibili.

Nuovi obblighi di comunicazione

I percettori dei trattamenti di integrazione salariale che svolgono attività lavorativa durante il periodo di fruizione del trattamento, dovranno comunicare, a pena di decadenza, lo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa sia alla struttura INPS territorialmente competente, sia al datore di lavoro.

21 Gennaio 2026 - Normativa

Condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Progetti di miglioramento – Finanziamenti – Bando ISI 2024 – Proroga dei termini | ADLABOR

Nel rammentare che nel dicembre 2025, l’Inail aveva messo a disposizione 600 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, informiamo che l’Inail ha comunicato in data 19 gennaio 2026 che il termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande subentrate e risultate ammesse agli elenchi cronologici definitivi è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, entro le ore 18:00.

Entro e non oltre tale termine, a pena decadenza, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento a seguito di subentro negli elenchi cronologici definitivi “Click day” sono tenute a trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall’Avviso pubblico ISI 2024. Il termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande subentrate è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, ore 18:00.

Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

L’ammontare complessivo del finanziamento dovrà essere comunque compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo finanziabile di 130.000,00 euro.

L’avviso dell’INAIL è consultabile su: https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/Bando-isi-2024.html

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