Interpretazioni

31 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Bonus di sostegno al reddito ai lavoratori autonomi e subordinati

L’INPS, con circolare 49/2020 fornisce informazioni sulla possibilità, per lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati danneggiati dall’emergenza epidemiologica  di chiedere all'INPS un bonus  di 600 euro.

La circolare spiega a chi spetta l'indennità e indica quando la stessa non è dovuta perchè incompatibile con l’erogazione di altre prestazioni previdenziali.

Segnaliamo in estrema sintesi:

a) lavoratori interessati:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%;
  • autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (con l’indicazione dettagliata delle attività economiche riconducibili a tali settori);
  • del settore agricolo (operai a tempo determinato purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, piccoli coloni e compartecipanti familiari);
  • dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con reddito 2019 non superiore a 50.000 euro. Detti lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

b) indennità: ammontare, incumulabilità ed incompatibilità:

  • i lavoratori citati hanno diritto a una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 durante il quale non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
  • le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza;
  • sono inoltre incompatibili con le pensioni dirette; l’APE sociale; l’assegno ordinario di invalidità;

c) domanda:

  • va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica con il PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); carta nazionale dei servizi (CNS). In mancanza delle stesse è possibile richiedere il PIN semplificato o, in alternativa, ci si può rivolgere al Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Per l’attivazione di questo servizio si deve attendere un messaggio di prossima pubblicazione.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.pdf

 

 

30 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – le FAQ per famiglie e aziende del MISE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).

Di particolare interesse per le imprese le risposte alle domande che riguardano ad esempio:

  • la moratoria dei finanziamenti;
  • la sospensione di rate e finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico e di leasing.

Per consultare le FAQ, clicca qui:

http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3

 

30 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus – Covid 19 – Circolare Inps n. 47 sulle misure di integrazione salariale

Con Circolare INPS n. 47 del 28-3-2020 vengono descritte le misure di integrazione salariale per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e chiarite le procedure di richiesta e concessione delle stesse.

In particolare:

 

  1. Trattamenti ordinari CIGO e FIS – Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario

- Il trattamento è concesso a tutte le aziende che avrebbero regolarmente diritto alla CIGO, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché a tutte le aziende che avrebbero regolarmente diritto all’assegno ordinario del FIS, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 26, 27, 40 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

- Il trattamento è concesso a tutti i lavoratori in forza all’azienda al 23/02/2020, indipendentemente dall’anzianità di servizio;

- La durata del trattamento è di massimo 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;

- Non è previsto il pagamento del contributo addizionale;

- La causale che deve essere inserita è “COVID-19 Nazionale”, lo status emergenziale di pandemia, per cui non è necessario allegare alla domanda alcuna prova della non imputabilità della sospensione dell’attività al Datore di lavoro, dunque alla domanda andrà allegato esclusivamente l’elenco dei dipendenti per i quali si richiede la Cassa Ordinaria/Assegno Ordinario;

- Come stabilito dal d.l. 18/20, la procedura per richiedere l’accesso ai fondi di integrazione ordinari prevede la consultazione sindacale successiva alla domanda ma non l’accordo sindacale che, in questo contesto, si rende non necessario;

- La domanda deve essere presentata all’INPS;

- per richiedere all’INPS il pagamento diretto non è necessaria la prova dello stato di crisi delle prestazioni ai lavoratori: l’istituto riconosce tale diritto in automatico una volta richiesto (il datore può anche decidere di anticipare i pagamenti);

- Per quanto riguarda il rapporto tra i trattamenti ordinari e gli altri istituti:

a) Malattia: prevale il trattamento di integrazione salariale, ne consegue che il lavoratore in malattia percepirà il trattamento di cassa/assegno ordinario;

b) L’INPS chiarisce che, vista l’eccezionalità del contesto e della causale, non è necessario imporre ai lavoratori l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti al fine di poter accedere ai trattamenti di integrazione;

c) CIGD: per le aziende che, al momento della domanda di trattamento ordinario per causale “COVID-19 Nazionale” già si trovavano il regime di cassa integrazione guadagni in deroga per altra causale, l’INPS specifica che prevale il trattamento ordinario;

d) Altri Fondi di Solidarietà: anche le aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà possono far domanda (e ottenere) l’assegno ordinario per “COVID-19 Nazionale”.

 

  1. CIGD – Cassa Integrazione guadagni in deroga

- Il trattamento è concesso a tutte le aziende che non possono accedere agli strumenti di integrazione ordinari (CIGO – FIS);

La CIGD può essere concessa solo a seguito di un accordo Quadro tra le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le Regioni;

- Il trattamento è concesso a tutti i lavoratori, ivi compresi quelli intermittenti,  anche per la CIGD non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;

- Non è previsto il pagamento del contributo addizionale;

- La durata del trattamento è di massimo 9 settimane per i periodi di effettiva sospensione dell’attività lavorativa;

- La causale che deve essere inserita è “COVID-19 Nazionale”;

- L’INPS chiarisce che, trattandosi di uno strumento concesso e regolato dagli Accordi Quadro delle Regioni (o delle Province Autonome), la domanda deve essere presentata alle Regioni (o Province Autonome) competenti;

- l’INPS individua due diverse procedure, a seconda del numero dei dipendenti:

a) Aziende con più di 5 dipendenti: è necessaria la procedura di informazione consultazione ed esame congiunto che si deve concludere entro i 5 giorni successivi, ma non è necessario l’accordo sindacale, intendendosi lo stesso raggiunto con il completamento della procedura di esame congiunto; n.b. Per il decreto della regione Lombardia l’accordo sindacale parrebbe necessario;

b) Aziende con meno di 5 dipendenti: non è chiaro se si debba espletare la procedura sindacale ma parrebbe non necessaria (l’ultimo alinea del comma 1 dell’articolo 22 d.l. 18/2020 dice semplicemente che tali aziende sono esonerate dall’accordo sindacale che però parrebbe riferirsi a quello tra regioni e sindacati).

- Il pagamento avviene obbligatoriamente in via diretta dall’INPS ai lavoratori;

- Per quanto riguarda il rapporto tra CIGD e gli altri istituti:

a) L’INPS chiarisce che non è necessario imporre ai lavoratori l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti al fine di poter accedere alla CIGD;

b) CIGD: come previsto dal comma 7 del’articolo 22l. 18/2020, le prestazioni di cassa integrazione nazionale di cui al d.l. 18/2020 sono aggiuntive rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga specifici per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.

- Nel caso di aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni (o Province autonome), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIGD direttamente all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione e l’azienda a questo punto inoltra all’INPS il modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIGD. Per aziende plurilocalizzate in meno di cinque regioni le domande vanno inoltrate ad ogni singola Regione.

 

Per consultare la circolare clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/circolare-inps-n-45-del-28-03-2020-coronavirus-norme-speciali-in-materia-di-trattamento-ordinario-di-integrazione-salariale-assegno-ordinario-cassa-integrazione-in-deroga/

26 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: istruzioni per congedi e permessi L. 104/92

L’INPS, con circolare n. 45 del 25 marzo 2020, fornisce le istruzioni amministrative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 dei  lavoratori dipendenti e non, nonché dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992.

La circolare tratta in modo dettagliato i seguenti argomenti:

  1. Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità: il periodo  continuativo  o  frazionato,  comunque  non  superiore  a  15  giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, in concomitanza del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M.del 4 marzo 2020 è  riconosciuto  alternativamente  ad  uno  solo  dei  genitori  per  nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il  limite  dei  12  anni  di  età  non  si  applica  in  riferimento  ai  figli  disabili  in  situazione  di  gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito  in  ragione  della  categoria  lavorativa  di  appartenenza  del  genitore  richiedente  ed  i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione    È  fatto  divieto  di  procedere  al  loro  licenziamento  ed  è  garantito  ildiritto alla conservazione del posto di lavoro
  2. Congedo COVID-19 per genitori dipendenti del settore privato: le principali novità riguardano le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli e la tutela oltre i massimali ordinari. In  particolare,  il  congedo  riconosce  ai  genitori  un’indennità  pari  al  50%  della retribuzione,  nel  caso  in  cui  sia  chiesto  per  un  figlio  fino  ai  12  anni  di  età.  La  possibilità  di  fruire  del  congedo  COVID-19  è,  inoltre,  riconosciuta  anche  nei  casi  in  cui  la tutela del congedo parentale non sia più fruibile, cioè ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia ed ai ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
  3. Congedo per genitori dipendenti del settore pubblico;
  4. Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS: vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale  ordinario,  che  riguardano  sia  le  nuove  percentuali  per  fasce  di  età  sia  la tutela oltre i massimali. Analoga  tutela  è  prevista  anche  per  i  genitori  lavoratori  autonomi  iscritti  all’INPS,  cui  viene riconosciuta  un’indennità  pari  al  50%  della  retribuzione  convenzionale  giornaliera  a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12  anni  di  età;
  5. Congedo per  figli  con  disabilità  in  situazione  di  gravità : per i genitori di figli con disabilità  in  situazione  di  gravità,  iscritti  a  scuole  di  ogni  ordine  grado  o  ospitati  in  centri  diurni  a  carattere assistenziale,  vi è la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età. La suddetta misura è estesa anche ai genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  6. Permessi retribuiti  ex art. 33, legge    104/92: i  soggetti  aventi  diritto  ai  permessi  in  questione  potranno  godere,  in aggiunta  ai  tre  giorni  mensili  già  previsti  dalla  legge  n.  104/1992  (3  per  il  mese  di  marzo  e  3 per  il  mese  di  aprile),  di  ulteriori  12  giornate  lavorative  da  fruire  complessivamente  nell’arco dei due mesi di marzo e aprile 2020;
  7. Istruzioni per  la  compilazione  delle  denunce  contributive: per  la  corretta  gestione  dei  congedi  eccezionali  introdotti  dal  decreto-legge    18/2020  nel flusso  Uniemens  sono  stati  previsti  nuovi  codici  e specifiche causali evento  riferiti  ai vari tipi di  lavoratori;
  8. Istruzioni fiscali: le prestazioni  economiche sono  sostitutive  della  retribuzione e, pertanto, imponibili ai fini fiscali.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/circolare-inps-n-45-del-25-03-2020-coronavirus-congedi-straordinari/

24 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – CIGO – termine e modalità presentazione domande

Avvertendo che sarà emanata quanto prima specifica circolare che  fornirà  le  relative  istruzioni  amministrative, l’INPS, con messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, fornisce le modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020.

1. Termine di presentazione  delle  domande  di  trattamento  ordinario  di integrazione salariale e di assegno ordinario: in  deroga  agli articoli  15 e 30 del  D.lgs  n.  148/2015, le domande  di  accesso  al  trattamento  di  CIGO  e  all’assegno  ordinario,  con  la  causale  sopraindicata,  devono  essere  inviate  telematicamente  entro  la  fine  del  quarto  mese  successivo  a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Circa la decorrenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande:

  • per gli  eventi  di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, la data di decorrenza del termine coincide con la predetta  data  di  pubblicazione;
  • per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda  seguirà  le  regole  ordinarie  e,  pertanto,  è  individuata  nella  data  di  inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

2. Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario: le  domande  per  accedere  alle  prestazioni  di  CIGO  e  di  assegno  ordinario  sono  disponibili:

  • nel portale INPS,  inps.it,  nei  Servizi  online  accessibili  per  la  tipologia  di  utente  “Aziende,consulenti  e  professionisti”,  alla  voce  “Servizi  per  aziende  e  consulenti”,  opzione  “CIG  e  Fondi di  solidarietà”;
  • nel portale  “Servizi  per  le  aziende  ed  i consulenti”, con le consuete modalità. Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta  comporterà  il  fatto  di  non  dover  allegare  alcunché  alla  domanda,  eccetto  l’elenco  dei lavoratori beneficiari. Per  quanto  riguarda  invece  il  trattamento  di  integrazione  salariale  ordinario,  nella  relativa domanda  dovrà  essere  selezionata  la  causale  “COVID-19  nazionale”  ed  allegato  l’elenco  dei lavoratori beneficiari.

I datori  di  lavoro  che  hanno  già  in  corso  un’autorizzazione  di  CIGO  o  di  assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi  altra  causale  ,  possono,  qualora  ne abbiano  i  requisiti,  ripresentare  la  domanda  di  CIGO  o  di  assegno  ordinario  con  causale“COVID-19  nazionale”,  anche  per  periodi  già  autorizzati  o  per  periodi  oggetto  di  domande  già presentate  e  non  ancora  definite.

Il messaggio sintetizza infine le novità apportate dal D.L. 18/2020.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201321%20del%2023-03-2020.pdf

 

 

22 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: CIG – prime indicazioni dell’INPS

L’INPS, con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 fornisce prime indicazioni circa  le prestazioni  di  Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza in oggetto. Seguiranno ulteriori istruzioni  operative  e  procedurali  con specifica circolare illustrativa.

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Chi può fare domanda:

  1. imprese industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; per la frangitura delle olive per conto terzi; esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  2. imprese industriali e artigiane: dell'edilizia e affini;
  3. imprese artigiane: svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione
  4. imprese non specificate: dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; produttrici di calcestruzzo preconfezionato; addette agli impianti elettrici e telefonici; addette all'armamento ferroviario;
  5. cooperative: di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970; agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Come fare domanda

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell’istruttoria

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto dei seguenti limiti:a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile;b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;c) limite di 1/3 delle ore lavorabili.
  • i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Aziende in CIGS

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Il Decreto 18/2020 Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

  • per un periodo non superiore a nove settimane;
  • a tutti i datori  di  lavoro  del  settore  privato,  compresi  quello agricolo,  pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FISo deiFondi di solidarietà, datori di lavoro domestico e datori di  lavoro  che  possono  accedere  alla  CIGO o  alle  prestazioni  garantite  dal FIS  e dai Fondi di solidarietà;
  • lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 .La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
  • ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione  salariale, la   contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
  • limitatamente ai lavoratori  del  settore  agricolo, per  le  ore  di  fruizione  di  CIGD,  nei  limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
  • accordo sindacale: per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via  telematica, con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • il contributo addizionale;
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le  domande  di  accesso  alla  prestazione  in  parola  devono  essere  presentate  esclusivamente  alle Regioni e Province autonome  interessate,  che  effettueranno  l’istruttoria  secondo  l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”; la lista dei beneficiari.

La modalità di pagamento è esclusivamente quella del pagamento diretto. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020.pdf

Per consultare l’allegato, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf

Per consultare lo schema sulla tipologia di strumento applicabile alle singole aziende, clicca qui: https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/

20 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: limiti ai licenziamenti

Licenziamenti collettivi

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, recante misure urgenti per contrastare l’emergenza Coronavirus - Covid-19) e fino al 16 maggio 2020, in base alla prima parte dell’art.46 del decreto citato (“A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per sessanta giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23 febbraio 2020), non è possibile attivare le procedure di legge. La misura riguarda:

  • le imprese, le quali, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative;
  • le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia. I licenziamenti in questione sono esclusivamente quelli che, nello stesso arco temporale (120 giorni) e nello stesso ambito (ciascuna unità produttiva), siano comunque riconducibili alla stessa causale (riduzione e trasformazione di attività).

Dette imprese, quindi, nel caso intendessero aprire una procedura di licenziamento collettivo, dovranno attendere il 17 maggio 2020

Se, invece, le procedure fossero state aperte prima del 17 marzo 2020, teoricamente potrebbero essere completate, anche se riteniamo assai probabile che gli Enti pubblici competenti (DTL, Ministero del Lavoro) interverranno per convincere le imprese ad accettare una sospensione

Licenziamenti individuali

Dalla stessa data del 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020, in base alla seconda parte dell’art.46 del decreto citato (“Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”) non si possono effettuare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, riferiti a:

  • ragioni inerenti l’attività produttiva;
  • ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa.

E’ dubbio se possano essere assimilati al giustificato motivo oggettivo i licenziamenti di dirigenti per giustificatezza non motivati da ragioni disciplinari.

Non sono interessati al blocco:

  • i licenziamenti per giusta causa e quelli per giustificato motivo soggettivo di natura disciplinare (per i quali ricordiamo andrebbero comunque rispettate le procedure di legge ex art 7 Legge 300/1970 e di CCNL. Il condizionale è d’obbligo, alla luce delle problematiche legate agli effetti delle misure restrittive della mobilità adottare dal DL 18/2020 e dei reali rallentamenti dei servizi postali e giudiziari);
  • i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo diversi da quelli di natura disciplinare, come ad esempio quelli di inidoneità;
  • i licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la eventuale prosecuzione fino al limite dei settanta anni necessita il consenso del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Unite n. 17589/2015);
  • i licenziamenti per la fruizione del pensionamento per la “quota 100”;
  • i licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto. E’ possibile che sulla computabilità delle assenze per malattia collegate al Coronavirus/COVIS-19 (periodo di quarantena o ricovero ospedaliero), intervengano provvedimenti normativi;
  • i licenziamenti dei lavoratori domestici;
  • i licenziamenti degli apprendisti al termine al termine del periodo formativo.
13 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – CIGO – modalità di presentazione della domanda

L’INPS, con messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020, comunica che sono disponibili le modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020.

Inoltre, l’Istituto ha creato le causali da utilizzare “Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS – d. l. n. 9/2020”.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201118%20del%2012-03-2020.pdf

Per il facsimile di domanda, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/cig/modello-domanda-cigo-emergenza-coronvirus-covid-19/

 

13 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID 19 – chiarimenti INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 2179 dell’11 marzo 2020, ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dal D.L. 8 marzo 2020 n. 11. Segnaliamo in particolare:

D.L. 2 marzo 2020, n. 9:

> Articolo 2 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

  • La disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. da L. n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 5 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

  • La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.

Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del D.L. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei  medesimi comuni.

Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell’ordinanza -ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/1981.

Articolo 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

  • Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Segnaliamo infine che nella nota l’INL fornisce chiarimenti circa le misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali previste dall’articolo 10 del D.L. 2 marzo 2020 n.9 e dagli articoli 1 e 2 del  D.L. 8 marzo 2020 n. 11.

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/emergenza-coronavirus-covid-19-chiarimenti-inl/

11 Marzo 2020 - Interpretazioni

COVID-19 – le FAQ sulle misure adottate per il contenimento del virus

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di risposte a quesiti sulle misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio da Coronavirus. Per quanto riguarda la materia lavoro, questi i quesiti e le risposte più interessanti:

Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

  • Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

  • È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Come si devono comportare i transfrontalieri?

  • I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

  • Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

  • Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

  • No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

I corrieri merci possono circolare?

  • Sì, possono circolare.

Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

  • No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

  • No, non sono previste limitazioni.

Per consultare tutte le FAQ, clicca qui:

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

 

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