31 Marzo 2020
Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Bonus di sostegno al reddito ai lavoratori autonomi e subordinati
L’INPS, con circolare 49/2020 fornisce informazioni sulla possibilità, per lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati danneggiati dall’emergenza epidemiologica di chiedere all’INPS un bonus di 600 euro.
La circolare spiega a chi spetta l’indennità e indica quando la stessa non è dovuta perchè incompatibile con l’erogazione di altre prestazioni previdenziali.
Segnaliamo in estrema sintesi:
a) lavoratori interessati:
- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%;
- autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (con l’indicazione dettagliata delle attività economiche riconducibili a tali settori);
- del settore agricolo (operai a tempo determinato purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, piccoli coloni e compartecipanti familiari);
- dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con reddito 2019 non superiore a 50.000 euro. Detti lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
b) indennità: ammontare, incumulabilità ed incompatibilità:
- i lavoratori citati hanno diritto a una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 durante il quale non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
- le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza;
- sono inoltre incompatibili con le pensioni dirette; l’APE sociale; l’assegno ordinario di invalidità;
c) domanda:
- va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica con il PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); carta nazionale dei servizi (CNS). In mancanza delle stesse è possibile richiedere il PIN semplificato o, in alternativa, ci si può rivolgere al Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Per l’attivazione di questo servizio si deve attendere un messaggio di prossima pubblicazione.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.pdf