20 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus/COVID-19: limiti ai licenziamenti

Licenziamenti collettivi

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, recante misure urgenti per contrastare l’emergenza Coronavirus – Covid-19) e fino al 16 maggio 2020, in base alla prima parte dell’art.46 del decreto citato (“A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per sessanta giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23 febbraio 2020), non è possibile attivare le procedure di legge. La misura riguarda:

Dette imprese, quindi, nel caso intendessero aprire una procedura di licenziamento collettivo, dovranno attendere il 17 maggio 2020

Se, invece, le procedure fossero state aperte prima del 17 marzo 2020, teoricamente potrebbero essere completate, anche se riteniamo assai probabile che gli Enti pubblici competenti (DTL, Ministero del Lavoro) interverranno per convincere le imprese ad accettare una sospensione

Licenziamenti individuali

Dalla stessa data del 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020, in base alla seconda parte dell’art.46 del decreto citato (“Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”) non si possono effettuare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, riferiti a:

E’ dubbio se possano essere assimilati al giustificato motivo oggettivo i licenziamenti di dirigenti per giustificatezza non motivati da ragioni disciplinari.

Non sono interessati al blocco:

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